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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. Parte_1
, nato nella REPUBBLICA DOMINICANA, il C.F._1
22/04/1976, residente in [...]9/2 16149
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZAMPORLINI SIMONA (C.F. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata in [...], il [...], residente in C.F._3
VIA CERVO 19/15 16158 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZAMPORLINI SIMONA (C.F.
1 ), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Campomorone il 07/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 05/03/2015 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Campomorone il
07/06/2007 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I - essendo le parti economicamente autosufficienti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica;
II - poiché il figlio minore è tutt'ora affidato agli assistenti sociali ed Per_1 ospite della comunità terapeutica Ethos di Gela, il Sig. si impegna Pt_1 all'assolvimento della metà del mantenimento e di tutte spese di fino a Per_1 che resterà ospite di qualche struttura (con disponibilità a farsi carico del 100% delle ridette spese in caso di impedimento temporaneo materno);
10 - poiché il figlio ha necessità di essere assistito da un legale specializzato in diritto penale il Sig. si impegna al pagamento del 50% delle spese Pt_1 legali per l'assistenza prestata in favore di dall'avv. Di Biase del Foro di Per_2
Genova scelto dalla madre;
III - il Sig. si impegna a corrispondere € 1.000,00.= a favore della Pt_1
Sig.ra a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa anche dalla medesima Pt_2 fino ad oggi mai fatta valere ed a qualunque titolo con contestuale di lei rinuncia a qualsiasi liquidazione emessa in favore di parte civile in ogni procedura promossa, pendente e/o in corso con remissione ove rimettibile di ogni querela;
la somma viene corrisposta per metà in occasione della sottoscrizione del presente ricorso (il cui costo procedurale è ad esclusivo carico del Sig. Pt_1
a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN IT 86K030 69014 081 000 000 60116 e l'altra metà al momento della emissione della sentenza di divorzio;
IV - rinuncia da parte del di ogni richiesta di risarcimento danni e Pt_1 ripetizione di somme esperibili a seguito dell'accertamento della carenza di paternità in capo al medesimo nei confronti di ”. Per_3
3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 3, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. Parte_1
, nato nella REPUBBLICA DOMINICANA, il C.F._1
22/04/1976, residente in [...]9/2 16149
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ZAMPORLINI SIMONA (C.F. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata in [...], il [...], residente in C.F._3
VIA CERVO 19/15 16158 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ZAMPORLINI SIMONA (C.F.
1 ), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Campomorone il 07/06/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 05/03/2015 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Campomorone il
07/06/2007 dai Signori e Parte_1
Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I - essendo le parti economicamente autosufficienti rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa economica;
II - poiché il figlio minore è tutt'ora affidato agli assistenti sociali ed Per_1 ospite della comunità terapeutica Ethos di Gela, il Sig. si impegna Pt_1 all'assolvimento della metà del mantenimento e di tutte spese di fino a Per_1 che resterà ospite di qualche struttura (con disponibilità a farsi carico del 100% delle ridette spese in caso di impedimento temporaneo materno);
10 - poiché il figlio ha necessità di essere assistito da un legale specializzato in diritto penale il Sig. si impegna al pagamento del 50% delle spese Pt_1 legali per l'assistenza prestata in favore di dall'avv. Di Biase del Foro di Per_2
Genova scelto dalla madre;
III - il Sig. si impegna a corrispondere € 1.000,00.= a favore della Pt_1
Sig.ra a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa anche dalla medesima Pt_2 fino ad oggi mai fatta valere ed a qualunque titolo con contestuale di lei rinuncia a qualsiasi liquidazione emessa in favore di parte civile in ogni procedura promossa, pendente e/o in corso con remissione ove rimettibile di ogni querela;
la somma viene corrisposta per metà in occasione della sottoscrizione del presente ricorso (il cui costo procedurale è ad esclusivo carico del Sig. Pt_1
a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN IT 86K030 69014 081 000 000 60116 e l'altra metà al momento della emissione della sentenza di divorzio;
IV - rinuncia da parte del di ogni richiesta di risarcimento danni e Pt_1 ripetizione di somme esperibili a seguito dell'accertamento della carenza di paternità in capo al medesimo nei confronti di ”. Per_3
3 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 3, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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