TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.10.2022 al n. 6142 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
LO RI, nata a [...] il [...], codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via San Paolo Belsito 79 presso lo studio dell'Avv. Paolo
Nunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
D'IC EL, nato a [...], il [...], codice fiscale C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 10.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2022 la signora LO MA, premesso di aver contratto matrimonio con il sig. AN D'RR in data 28.03.2014 a SC (NA) (n. 2– Parte 1 – anno 2014) e che dalla loro unione erano nati due figli: AN, nata a [...] il [...], e LU, nato ad
Ottaviano (Na) il 09.10.2009, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 19.03.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 569/2021. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo del figlio minore LU, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
16.06.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice
Istruttore all'udienza del 27.11.2023.
Con ordinanza del 10.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di D'RR AN, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va, poi, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 569/2021 emessa dal Tribunale di Nola in data 19.03.2021.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, va innanzitutto precisato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha chiesto che venisse resa dal Tribunale di Nola solo la pronuncia di stato atteso che il TM
Napoli con provvedimento del 2.11.2022 aveva disposto la sospensione di LO MA e D'RR
AN dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore LU con collocamento di questi presso idonea struttura e regolamentazione del diritto di visita. La figlia AN, invece, è maggiorenne e per la stessa non sono state avanzate domande.
Orbene, rilavato che nulla risulta mutato rispetto a quanto statuito dal TM Napoli con il sopra richiamato decreto reso in data 2.11.2022, si ritiene di confermare i provvedimenti assunti dal
Tribunale per i Minorenni d Napoli, da ritenersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
Nulla per le spese di lite tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di D'RR AN;
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 28.03.2014 a SC
(NA) (atto n. 2 – Parte 1 – anno 2014);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) conferma i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del
2.11.2022, da ritenersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti;
e) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.10.2022 al n. 6142 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
TRA
LO RI, nata a [...] il [...], codice fiscale , C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via San Paolo Belsito 79 presso lo studio dell'Avv. Paolo
Nunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
D'IC EL, nato a [...], il [...], codice fiscale C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 10.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2022 la signora LO MA, premesso di aver contratto matrimonio con il sig. AN D'RR in data 28.03.2014 a SC (NA) (n. 2– Parte 1 – anno 2014) e che dalla loro unione erano nati due figli: AN, nata a [...] il [...], e LU, nato ad
Ottaviano (Na) il 09.10.2009, esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 19.03.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 569/2021. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido esclusivo del figlio minore LU, vinte le spese di lite.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
16.06.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice
Istruttore all'udienza del 27.11.2023.
Con ordinanza del 10.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di D'RR AN, il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va, poi, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70
c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 569/2021 emessa dal Tribunale di Nola in data 19.03.2021.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, va innanzitutto precisato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha chiesto che venisse resa dal Tribunale di Nola solo la pronuncia di stato atteso che il TM
Napoli con provvedimento del 2.11.2022 aveva disposto la sospensione di LO MA e D'RR
AN dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore LU con collocamento di questi presso idonea struttura e regolamentazione del diritto di visita. La figlia AN, invece, è maggiorenne e per la stessa non sono state avanzate domande.
Orbene, rilavato che nulla risulta mutato rispetto a quanto statuito dal TM Napoli con il sopra richiamato decreto reso in data 2.11.2022, si ritiene di confermare i provvedimenti assunti dal
Tribunale per i Minorenni d Napoli, da ritenersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
Nulla per le spese di lite tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di D'RR AN;
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 28.03.2014 a SC
(NA) (atto n. 2 – Parte 1 – anno 2014);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) conferma i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del
2.11.2022, da ritenersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti;
e) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 31.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)