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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7940 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Lasio, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto introduttivo,
ricorrente
contro
, nato Quartu Sant'Elena in data 13/08/1954, CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- ordinare al signor la restituzione dei beni mobili di proprietà esclusiva della ricorrente CP_1
ancora presenti nella casa coniugale, così come individuati in atti;
- porre a carico del Signor , per il mantenimento della Signora un CP_1 Controparte_2
assegno mensile di euro 150,00 (da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1
e ”.
[...] CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 16/08/1980 con , e che dall'unione coniugale sono nati i figli CP_1
(11/06/1981), (31/05/1982), e (13/01/1988), tutti economicamente Per_1 Per_2 Per_3
indipendenti, che i coniugi hanno sempre vissuto in alloggio assegnato al marito quale custode delle scuole di Maracalagonis, che è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi e la convivenza è divenuta intollerabile, che quindi, in data 19/09/2016, si è trasferita presso la figlia in Settimo San Pietro, che nella casa familiare sono presenti beni mobili di sua proprietà, e Per_2
che il marito nulla le corrispondeva a titolo di mantenimento, tanto premesso, ha chiesto la pronuncia della separazione con previsione di un assegno in suo favore di euro 150 al mese e condanna del convenuto alla restituzione dei beni di proprietà della ricorrente.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito ma è comparso personalmente davanti al presidente f.f.
La ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di continuare a vivere presso la figlia Per_2
la quale provvede integralmente anche al suo mantenimento, di non avere mai lavorato durante il matrimonio, durato 36 anni.
Il convenuto, comparso senza l'assistenza di un difensore, ha dichiarato di avere mandato via di casa la moglie nel 2016 perché lo aveva tradito, di essere titolare di una pensione di euro 1.170,00 mensili oltre tredicesima, di vivere nella casa coniugale e di essere gravato da una rata di euro 100,00 mensili contratta per il matrimonio della figlia, di non essere disposto a corrispondere alla moglie alcun contributo economico avendo la stessa dato causa alla separazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, prevedendo in capo al convenuto il versamento mensile di 150,00 euro a titolo di mantenimento della moglie.
Mutato il rito, il convenuto è rimasto contumace.
La causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. CP_1
La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente è fondata.
È infatti emerso che il convenuto è titolare della pensione di euro 1.170,00 mensili, oltre tredicesima,
e dimora nella casa coniugale, mentre la ricorrente (68 anni) è priva di redditi propri e non ha mai svolto attività lavorativa durante il matrimonio, durato 40 anni, dal quale sono nati tre figli.
La domanda deve quindi essere accolta con il riconoscimento dell'assegno come quantificato dalla ricorrente.
Tenuto conto della natura della causa, e della mancata costituzione del convenuto, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29/09/1955, e , nato a [...], il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza.
2. dispone che corrisponda in favore di a somma di CP_1 Parte_1
euro 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 25/11/2024 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti