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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 102-1/ 2024 promosso da (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Bisin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Padova, Via Tommaseo, 74/B; nei confronti di
P.IVA E C.F. ), con sede legale in Carceri Controparte_1 P.IVA_1
(PD), Via Arzaron 79, 35040; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20.11.2024 nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società on si è costituita in giudizio, né è Controparte_1
comparsa alla predetta udienza;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da CP_1
(“commercio, importazione, produzione, trasformazione e trasporto di frutta e
[...]
ortaggi conservati e\o congelati”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
1 premesso che il creditore istante vanta un credito pari ad € 52.775,54 (oltre interessi e spese) derivante dal decreto ingiuntivo R.G. 1166/2024, ING. 534/2024, emesso in data
18/07/2024 dal Tribunale di Rovigo e munito di formula esecutiva in data 12.11.2024 (v. doc. 3); osservato che dall'istruttoria sono emersi altresì debiti nei confronti dell'Agenzia
[...]
e dell'INPS rispettivamente pari circa ad € 750.000,00 ed € Controparte_2
37.400,00; ritenuto, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati nella citata disposizione e che, ad ogni modo, emerge dall'istruttoria un ammontare di debiti superiore ad €
500.000,00;
ritenuto che
ersi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
i. l'inadempimento del debito nei confronti del creditore ricorrente;
ii. la sussistenza di consistenti debiti erariali e contributivi;
iii. il mancato deposito dei bilanci dal 2021; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA E C.F. , con sede legale in Carceri (PD), Via Arzaron 79, 35040; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 2 di 4 il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28.05.2025 ad ore 11,45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pag. 3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in 20.01.2025 nella camera di consiglio del Rovigo
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore nel procedimento unitario n. r.g. 102-1/ 2024 promosso da (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Bisin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Padova, Via Tommaseo, 74/B; nei confronti di
P.IVA E C.F. ), con sede legale in Carceri Controparte_1 P.IVA_1
(PD), Via Arzaron 79, 35040; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20.11.2024 nei confronti della società Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la società on si è costituita in giudizio, né è Controparte_1
comparsa alla predetta udienza;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta da CP_1
(“commercio, importazione, produzione, trasformazione e trasporto di frutta e
[...]
ortaggi conservati e\o congelati”); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
1 premesso che il creditore istante vanta un credito pari ad € 52.775,54 (oltre interessi e spese) derivante dal decreto ingiuntivo R.G. 1166/2024, ING. 534/2024, emesso in data
18/07/2024 dal Tribunale di Rovigo e munito di formula esecutiva in data 12.11.2024 (v. doc. 3); osservato che dall'istruttoria sono emersi altresì debiti nei confronti dell'Agenzia
[...]
e dell'INPS rispettivamente pari circa ad € 750.000,00 ed € Controparte_2
37.400,00; ritenuto, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto che
non ricorrono le condizioni di esonero dalla liquidazione giudiziale della società debitrice, ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, in quanto è onere della parte resistente eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati nella citata disposizione e che, ad ogni modo, emerge dall'istruttoria un ammontare di debiti superiore ad €
500.000,00;
ritenuto che
ersi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
i. l'inadempimento del debito nei confronti del creditore ricorrente;
ii. la sussistenza di consistenti debiti erariali e contributivi;
iii. il mancato deposito dei bilanci dal 2021; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA E C.F. , con sede legale in Carceri (PD), Via Arzaron 79, 35040; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 2 di 4 il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 28.05.2025 ad ore 11,45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pag. 3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in 20.01.2025 nella camera di consiglio del Rovigo
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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