Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1117/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1117/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA
(c.f. ), nato il [...] in [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Avellino alla Via L. Amabile n. 88, nello studio dell'Avv. Federico Antoniello (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'Atto di citazione;
Attore E (p. Iva. ), con sede in Genova, in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale e legale rappresentante p.t., Dr. , rappresentata e difesa, anche CP_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Castaldo (c.f: ) e C.F._3 Parte_2 (c.f.: ), ed , tutti elettivamente C.F._4 Parte_3 Parte_4 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Corso Europa n. 44, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “l'Avv. Federico Antoniello si riporta a tutte le proprie difese in atti nonché a tutti i propri scritti difensivi ed ai verbali di causa;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto eccepito e richiesto dalla convenuta , Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Castaldo e . Conclude per l'integrale accoglimento Pt_2 della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione e chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “1) si riporta integralmente al contenuto delle precedenti deduzioni e difese, insistendo per il relativo accoglimento;
2) reitera ogni impugnativa e contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, domandato e concluso, con pari istanza di integrale reiezione;
3) precisa le conclusioni già rassegnate, da intendersi quivi reiterate e ritrascritte, e chiede che la causa venga riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 esponendo, in sintesi: che il 20.9.2019 alle ore 14.10 circa, egli, in qualità di passeggero/ospite, avente num. fisc. , num. pren. 25416489 e biglietto emesso il 10.9.2019, si trovava P.IVA_2 a bordo della nave Costa Victoria, di proprietà di e riportava lesioni Controparte_1 personali;
in particolare si verificava che, al momento della ripartenza dall'isola di Cefalonia, egli, dovendosi imbarcare sul Tender per raggiungere la nave, rovinava al suolo a causa
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dell'improvviso spostamento dell'imbarcazione ancorata in maniera inadeguata, il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del personale di bordo della per CP_1 CP_1 omessa vigilanza e custodia durante le operazioni di trasferimento;
in conseguenza dell'evento, egli riportava gravi lesioni personali, tanto da essere costretto a ricorrere, nell'immediatezza, alle cure dei sanitari di bordo, facendo fronte al pagamento di una somma pari a 314,24 euro, quali spese dovute al centro medico della nave;
il giorno seguente, rientrato ad Avellino, egli si recava presso il PS dell'Ospedale Landolfi di Solofra, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo avampiede dx con frattura del metatarso con prognosi di gg 30; vani risultavano i tentativi di bonario componimento. L'attore deduceva che la fattispecie rientrasse nella previsione di cui all'art. 1618 c.c. e si trattasse, dunque, di un'ipotesi di responsabilità aggravata e per colpa presunta e che l'esecuzione del contratto di trasporto prevedesse anche l'esecuzione di prestazioni accessorie, collegate all'adozione di misure e accortezze funzionali alla tutela dell'incolumità, della sicurezza e dell'integrità del passeggero e, pertanto, sussistesse in capo al vettore un obbligo e/o dovere di diligenza, di prudenza, di attenzione e di cura, carente nel caso di specie. L'attore concludeva “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: - accertare e dichiarare che il sinistro in oggetto si è verificato per esclusiva responsabilità della , in p.l.r.p.t. con sede in Genova alla Piazza Piccapietra Controparte_1 n. 48, P. IVA e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti P.IVA_1 dall'attore, patrimoniali e non, nella misura che sarà provata in corso di causa a mezzo di CTU medico legale che, sin d'ora si chiede (a titolo esemplificativo I.P., I.T.T., I.T.P., danno morale, danno da incapacità generica e specifica al lavoro, spese sostenute e a sostenersi), oltre al danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa, interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. - Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”. In data 27.5.2020 si costituiva in giudizio, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta impugnando, per quanto di ragione, il contenuto Controparte_1 dell'atto di citazione e la documentazione ex adverso prodotta, rilevando l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda spiegata e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi: anzitutto facendo rilevare che l'attore, il quale agiva esclusivamente in via contrattuale, lamentava una presunta responsabilità in qualità di vettore della crociera, richiamando l'applicazione dell'art. 1681 c.c. e che, poiché il sinistro si sarebbe verificato durante le operazioni di risalita a bordo di una nave da crociera, trovava applicazione la disciplina specialistica dettata in materia dal codice della navigazione, il cui art. 409 cod. nav. stabiliva che il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dalla fase dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile;
quindi evidenziando che l'infortunio non fosse in alcun modo imputabile a proprio fatto e/o colpa (e/o dell'equipaggio e/o dei suoi ausiliari), essendosi il sinistro verificato esclusivamente per una negligenza/disattenzione del passeggero stesso, dalle fotoriproduzioni scattate in quel medesimo frangente emergeva che, al momento del presunto infortunio, l'imbarcazione fosse correttamente ancorata, il personale di bordo fosse posizionato sulla piattaforma e sull'imbarcazione nel punto di entrata/uscita dell'imbarcazione, al fine di facilitare l'imbarco/lo sbarco dei passeggeri, ove necessario veniva utilizzato un apposito scalino per agevolare l'entrata/l'uscita dei passeggeri dal tender;
nell'area teatro dell'evento era ben affissa l'usuale cartellonistica di sicurezza volta ad attenzionare i passeggeri durante le operazioni di imbarco;
in subordine, chiedeva diminuire il risarcimento dovuto in proporzione al grado di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.; la convenuta altresì contestava la natura, la qualificazione e la quantificazione dei danni. La convenuta concludeva chiedendo “- in via principale e nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese della controparte, accertare il concorso di
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colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio”.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali e C.t.u. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto stima il Tribunale che la fattispecie vada inquadrata nell'alveo dell'art. 1681 c.c. e dell'art. 409 cod. nav. Com'è noto, le citate norme pongono a carico del vettore una presunzione relativa di responsabilità per gli infortuni che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, a meno che non dia prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità. La responsabilità del vettore, sia terrestre, sia marittimo, sia aereo, sussiste, a norma degli artt. 409 cod. nav. e 1681 c.c., non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto. E' stato dunque ben chiarito da costanti indirizzi che “La giurisprudenza, fornendo un'interpretazione estensiva del precetto di cui all'art. 1681 c.c., afferma che il momento iniziale di quella speciale responsabilità del vettore non si identifica con quello della partenza e la responsabilità stessa non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione;
sicché, si devono considerare come avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore (e la perdita o l'avaria delle cose che questi porta con sè) verificatisi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere del trasporto o durante le fermate (Cass. 19 giugno 1973, n. 1802). È in quest'ordine di idee che la giurisprudenza esige dal viaggiatore un minimo di prova costituita dall'esistenza di un nesso causale tra il sinistro occorsogli e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto (prova non concernente, dunque, l'anormalità del servizio), spettando poi al vettore la prova liberatoria (in forza della presunzione di responsabilità sancita) di avere approntato i mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza (tra le varie, cfr. Cass. 13 luglio 1999, n. 7423; 1 marzo 1994, n. 2020; 27 ottobre 1993, n. 10680). In altri termini, perché possa riscontrarsi la speciale responsabilità in argomento è pur sempre richiesto un collegamento tra evento dannoso e viaggio (pur nell'ampia accezione del termine che sopra s'è vista e non limitata al mero spostamento da un luogo ad un altro). In questo senso, per operazioni accessorie o preparatorie al trasporto possono sicuramente intendersi (solo a titolo esemplificativo, spettando al giudice di merito la selezione dei casi sulla base dei principi qui posti) la salita o la discesa dal mezzo, il carico dei bagagli, l'obliterazione del titolo di viaggio che avvenga sul veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte o dei finestrini, lo spostamento all'interno del mezzo, la sistemazione ai posti, ecc. Pur dovendosi ricordare che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo (in tal senso, cfr. la già citata Cass. 1 marzo 1994, n. 2020). Tant'è che il menzionato nesso viene interrotto allorché il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro (Cass. 5 novembre 2001, n. 13635). È in quest'ordine di idee che va letta la massima che la sentenza impugnata pone a fulcro delle proprie argomentazioni (benché non menzionata, la pronunzia di riferimento è rintracciabile in Cass. 29 marzo 1979, n. 1803), senza poi giungere ad un risultato con essa coerente. E precedente distingue, appunto, tra sinistro a causa e sinistro in occasione di trasporto, laddove il primo ha una diretta causazione dal trasporto, mentre il secondo consiste in un vero e proprio
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infortunio dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio e che non si sarebbe verificato senza l'occasione del medesimo (si pensi al sasso che, lanciato contro il finestrino dell'autobus, lo sfonda e ferisce il viaggiatore). Nel primo caso (quello a causa del trasporto) spetta al viaggiatore provare il nesso di causalità tra trasporto e danno ed indicare la ragione specifica per cui esso si è verificato, mentre al vettore incombe la prova liberatoria consistente nel dimostrare che l'evento dannoso è stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza;
nel secondo caso (quello in occasione del trasporto) spetta al viaggiatore provare che l'infortunio (nel senso sopra espresso) avvenuto durante il viaggio non si sarebbe verificato senza l'occasione del viaggio stesso, mentre il vettore si libera da responsabilità dimostrando di avere fatto tutto per assicurare l'incolumità del viaggiatore. Secondo questa ripartizione, il caso in esame è da considerarsi - nella prospettazione del danneggiato - come un sinistro a causa del trasporto (non in occasione, perché non verificatosi per causa esterna), in quanto la caduta della vittima sarebbe dovuta al fatto che il mezzo era ripartito mentre egli non aveva ultimato la discesa. Sicché, secondo quanto qui premesso (e premesso anche dal giudice d'appello) la prova a carico dell'attore avrebbe dovuto concernere il nesso tra evento e trasporto, oltre l'indicazione specifica della ragione per cui esso si era verificato, mentre il vettore, per liberarsi, avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso era stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11194 del 2003). Successivamente è stato ancora ribadito che “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 c.n. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3285 del 15 febbraio 2006); “Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni « a causa » del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi « durante il viaggio » anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.” (cfr. Cass. civile sez. III, 20/07/2010, n.16893);“nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste.” Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 (Rv. 656348 - 01). Così ricostruiti i margini del ragionamento da svolgersi, può ora tornarsi alla disamina del caso concreto.
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Risulta documentato (v. doc. “prenotazione”, prod, parte attrice) e pacifico, perché non contestato dalla parte convenuta, il presupposto fattuale dell'imbarco, dalla data del 14/09/2019, di , quale passeggero, a bordo della nave “Costa Victoria”; in Parte_1 vero ed a ben vedere, anche la storicità della caduta per cui è causa, avvenuta in data 20/09/2019 e del luogo sono incontestati, avendo comunque all'uopo l'attore anche allegato il rapporto di infortunio (v. “accident report”, prod. parte attrice). Sono, invece, contestate le circostanze relative alla dinamica e quindi all'intrinseca eziologia del sinistro. Occorre, quindi, dare conto delle risultanze dell'istruttoria. Quanto all'istruttoria orale, i testi escussi in corso di causa per parte attrice hanno confermato le circostanze di cui all'atto di citazione. In particolare, la teste , il Testimone_1 teste ed il teste hanno, in sintesi, confermato che il giorno Testimone_2 Testimone_3 20.09.2019 alle ore 14.10 circa, si trovava a bordo della nave Costa Victoria, Parte_1 in qualità di passeggero, precisando che l'evento si fosse verificato al ritorno da un'escursione sull'isola di Cefalonia e segnatamente raccontavano che i passeggeri, al momento della ripartenza dall'isola di Cefalonia, venivano imbarcati sulla nave Costa Victoria servendosi di un Tender e che l'attore, appena imbarcatosi sul Tender, rovinava al suolo e riportava lesioni personali. Nel dettaglio, il teste precisava “quando mio zio mise il piede sulla Testimone_2 scialuppa per imbarcarsi dal molo, l'imbarcazione si spostò facendogli perdere l'equilibrio e facendolo rovinare al suolo.” e confermava che la caduta fosse stata determinata dallo spostamento del Tender che ondeggiava precisando che “la scialuppa sembrava ferma però nel momento in cui mio zio appoggiò il piede per salire si spostò dal molo;
ricordo che l'imbarcazione solo alla parte anteriore portava una fune che la legava al molo, mentre alla parte posteriore non era fissata;
ricordo che il personale della era presente solo sul molo CP_1 di imbarco che ci indicava su quale scialuppa salire;
mentre sul tender si vedeva solo il conducente che era alla cabina di guida.”; anche il teste riferiva “ricordo Testimone_3 che mentre mio cognato saliva sull'imbarcazione quest'ultima si spostò e gli fece perdere l'equilibrio.” e confermava che la caduta dell'attore fosse stata determinata dallo spostamento del Tender che ondeggiava. Inoltre, ancora il teste confermava il capo Testimone_3 secondo cui il personale di bordo della ometteva di assistere i passeggeri Controparte_1 che si imbarcavano sul Tender e precisava “le persone salivano da sole e sul tender vi era solo il timoniere;
nessuno aiutava i passeggeri;
preciso che quando sono salito io il tender non si è spostato, il mare era calmo.” (…) “Ricordo che c'era una fune solo nella parte anteriore che ho visto passando.” (v. Verbali di udienza del 2/02/2023 e 6/04/2023).
Stima il Tribunale che non siano emersi elementi per dubitare della credibilità ed attendibilità delle deposizioni rese dai testi summenzionati, tenuto conto della diretta conoscenza dei fatti per avervi assistito de visu, della coerenza ed intrinseca logicità dei racconti e della indifferenza rispetto agli interessi in contesa.
Deve, quindi, ritenersi che l'attore abbia dimostrato il fatto storico ed il vincolo eziologico con il trasporto, essendo esso occorso durante le operazioni preparatorie o accessorie, ovvero durante il trasferimento dei passeggeri della crociera per lo svolgimento di una escursione e quindi potendo dirsi raggiunto l'accertamento del nesso di causalità, da condurre alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, circa la riferibilità tra il sinistro e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. A questo punto, secondo il riparto probatorio sopra indicato, il vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità gravante a suo carico, avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso costituisse fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza e di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, a fronte delle allegazioni di parte attrice secondo cui l'imbarcazione non fosse stata ancorata in maniera adeguata e vi fosse stata omissione della dovuta vigilanza e custodia durante le operazioni di trasferimento dei passeggeri sul Tender.
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Entrambi i testi escussi per parte convenuta, ovvero Comandante Testimone_4 della nave “Costa Victoria” e responsabile della sicurezza e della incolumità dei passeggeri e
, dipendente dal 2004 e Capo commissario, responsabile dei Persona_1 CP_1 servizi alberghieri, hanno in vero dichiarato di non avere assistito direttamente al sinistro per cui è causa. Il teste ha comunque confermato che il personale di bordo fosse Tes_4 posizionato sulla piattaforma e sull'imbarcazione nel punto di entrata/uscita, al fine di facilitare l'imbarco/lo sbarco dei passeggeri, come da documenti mostrati, aggiungendo “Tale procedura avviene regolarmente, quindi il Personale esegue un'ispezione e comunica al Comandante se sono attuati i sistemi di sicurezza. Inoltre il detto Personale, prima di iniziare, scatta le foto che invia al Ponte di Comando. Preciso che al momento del sinistro mi trovavo sulla nave.” e ha, inoltre, confermato che fosse disponibile un apposito scalino per agevolare l'entrata/l'uscita dei passeggeri dal tender, come da documenti mostrati e che nell'area teatro dell'evento fosse affissa la cartellonistica di sicurezza, volta ad attenzionare i passeggeri durante le operazioni di imbarco, come da documenti mostrati;
alla domanda relativa al se il personale di bordo della ometteva di assistere i passeggeri che si imbarcavano sul Tender il teste Controparte_1 rispondeva “Non ero lì, mi trovavo sulla nave.” (v. Verbale di udienza del 6/4/2023). Il teste dichiarava di nulla poter riferire circa il fatto che l'imbarcazione/tender su cui Persona_1 il passeggero stava risalendo a bordo fosse ancorata alla banchina del porto, esente da effetti provocati da rollio e/o beccheggio e parimenti circa le ulteriori circostanze richieste secondo cui il personale di bordo fosse posizionato sulla piattaforma e sull'imbarcazione nel punto di entrata/uscita dell'imbarcazione, che fosse disponibile uno scalino per agevolare il passaggio e che fosse affissa la cartellonistica di sicurezza, limitandosi a confermare che “il protocollo così prevede” (v. Verbale di udienza del 2/02/2023). Così sintetizzati gli esiti delle espletate prove orali, stima il Tribunale che siano emersi sufficienti elementi per l'affermazione della responsabilità del vettore marittimo per il danno causalmente verificatosi, durante il trasporto, in virtù della presunzione di responsabilità ex artt. 1681 c.c. e 409 c.n. a carico del vettore, essendo stato provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto e non avendo, di contro, il convenuto dimostrato di essere esente da responsabilità e che l'evento dannoso costituisse fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, atteso che tanto la documentazione fotografica, quanto le deposizioni dei testi escussi per parte convenuta sono risultate meno contestualizzate rispetto al momento preciso del verificarsi del sinistro per cui è causa e quindi destinate a cedere di rilievo a fronte delle deposizioni rese dai testi escussi per parte attrice, i quali descrivevano precisamente il momento esatto e la dinamica del fatto. I testi escussi per parte convenuta, di contro, riferivano di circostanze relative alle procedure normalmente adottate per protocollo e, quanto al caso concreto, solo in base a quanto emergente dalla documentazione fotografica mostrata in udienza, sicché, in definitiva, non può giudicarsi pienamente comprovata l'adozione, nel momento del verificarsi del sinistro, dei mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza, in specie per ciò che attiene al minimizzare i rischi dovuti al movimento della imbarcazione ed all'apprestare idonea assistenza ai passeggeri. Cionondimeno e peraltro, ai sensi dell'art. 1227, comma 1., c.c., il rigore della responsabilità del vettore deve essere temperato con il riconoscimento del concorso colposo dello stesso danneggiato, come eccepito, seppur in via subordinata, dalla difesa convenuta. Difatti, non è chi non veda come risulti invero dirimente il rilievo per cui la caduta si verificava nella fase di accesso del passeggero sull'imbarcazione “tender” e, quindi, durante un passaggio dalla terraferma/banchina al mezzo mobile, oggettivamente delicato ed insidioso, nel corso del quale era ragionevole attendersi un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo, in termini di attenzione, di cura e di autotutela, anche alla luce del criterio di prevedibilità dell'evento, date le circostanze ed il contesto.
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Pertanto, di tale condotta si deve tener conto necessariamente ai fini della liquidazione, riducendo il risarcimento per l'imputabilità parziale del sinistro alla responsabilità dello stesso danneggiato, per avere violato le regole di prudenza, ponendosi quale causa concomitante dell'evento dannoso, nel senso che la condotta della vittima, pur non assurgendo a causa esclusiva dell'evento, è da reputarsi incidente nell'eziologia dello stesso. Del resto, ad ulteriore suffragio, è bene rammentare come, in tema di responsabilità civile, costituiscano principi pacifici dell'ordinamento quello della “auto responsabilità”, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, quello di “prevedibilità” dell'evento dannoso, nonché, con riguardo specifico al nesso causale, quello della verifica del concorso causale del danneggiato (v. per tutte Cass. civile sez. un., 21/11/2011, n.24406 “La regola di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. non è espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto, la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.”). Si ritiene, in conclusione, che al danneggiato , per tutte le ragioni Parte_1 esposte, vada addebitata la responsabilità del sinistro nella misura del 30%, mentre il restante 70% deve ritenersi imputabile al vettore. Così accertata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria, occorre procedere alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente liquidazione. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010). In particolare, il danno biologico va inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi. Tanto premesso, si osserva che la Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel presente grado di giudizio e le cui conclusioni si condividono integralmente, ha descritto la seguente diagnosi “Esiti anatomo-funzionali piede destro da pregressa frattura del I metatarso.” E ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali “Il periziato, in seguito al sinistro di che trattasi, riportò la frattura del I metatarso del piede destro. Tale lesività, tenuto conto del tempo trascorso dal sinistro e della attualità dei disturbi lamentati, può considerarsi stabilizzata e,
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quindi, a carattere permanente. La stessa lesione, prima di esitare in postumi, è stata sicuramente foriera di un periodo di malattia ovvero di ITP (inabilità temporanea parziale) Puntualizzate le forme di danno, procediamo alla valutazione della loro entità. Al danno biologico permanente, sostanziato da quanto espresso in diagnosi, riteniamo di poter attribuire una valutazione del 2% (due) Per quanto attiene alla inabilità temporanea parziale, riteniamo che essa abbia avuto una durata complessiva di giorni 60 (sessanta), riconoscendo ai primi 30 giorni una compromissione del 75% della totale abilità, ai successivi 15 giorni una compromissione del 50% della totale abilità e ai restanti 15 giorni una compromissione del 25% della totale a Non si ritiene, invece, che necessitino spese sanitarie future. Riteniamo, inoltre, che le lesioni, così come riportate in diagnosi, siano compatibili con la dinamica del sinistro.”, quindi concludendo “Visitato il periziato ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti atti, riteniamo che lo stesso, a causa del sinistro del 20/9/2019, riportò la frattura del I metatarso del piede destro;
che la malattia conseguita alla suddetta lesività non si sia conclusa con la “restitutio ad integrum”, bensì sia esitata in postumi anatomo-funzionali permanenti che detti postumi realizzino un danno biologico permanente valutabile nel 2% (due); che si sia verificata una inabilità temporanea parziale di giorni 60 (sessanta), con una compromissione, rispetto alla totale abilità, del 75% per i primi 30 giorni, del 50% per i successivi 15 giorni e del 25% per i restanti 15 giorni;
che le spese sanitarie sostenute, in ragione della lesività riportata in questo sinistro, e presenti in atti, siano congrue, mentre che non ne necessitino di future;
che, infine, non sussista incompatibilità tra modalità del sinistro e natura ed entità delle lesioni lamentate in questa consulenza.”(v. Relazione C.t.u., depositata telematicamente in data 6/01/2024). Le conclusioni dell'ausiliario d'ufficio, in quanto immuni da evidenti vizi logici, congruamente motivate e fondate su esame diretto del danneggiato, oltre che sui necessari rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, possono essere poste a fondamento della presente decisione. In ordine alla quantificazione del danno, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella versione più aggiornata (v. Cass., sez. III, n. 12408 del 7.6.2011; Cass. civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292), non essendo utilizzabile la disciplina eccezionale di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni, non trattandosi di sinistro rientrante in tale ambito di applicazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, la quantificazione del danno, in applicazione delle Tabelle di Milano, è rappresentato da: età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni, percentuale di invalidità permanente 2%, punto danno biologico € 1.480,36, punto base I.T.T.€ 115,00, giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30, giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15, giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15, danno non patrimoniale risarcibile €2.531,00, invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50, invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50, invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25, totale danno biologico temporaneo €3.881,25, totale generale: €6.412,25. Di contro, non possono essere riconosciuti l'incremento per sofferenza e quindi il danno
“morale”, in assenza di relativa prova di particolari sofferenze e turbamenti (v. in tema ex multis Cass. civile sez. III, 13/01/2016, n.339), nè alcun aumento per ulteriore personalizzazione, in assenza di prove specifiche ed analitiche, allegate e dimostrate dal danneggiato, che lo giustifichino (v. in tema, in ultimo, Cass. civile sez. III, 30/07/2024, n.21409; v. anche Cass. civile sez. III, 23/08/2023, n.25138 “I pregiudizi comportanti la modifica della c.d. personalizzazione tabellare costituiscono un qualcosa di diverso rispetto a quanto già allegato e provato in termini di condizioni psicofisiche successive al sinistro.”). Dell'importo sopra quantificato va attribuita la misura del 70% e quindi l'importo in conclusione dovuto è pari a €4.488,57.
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La somma viene liquidata all'attualità, per cui non spetta un aggiornamento e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Vanno, invece, riconosciuti gli interessi. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante), consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Suprema Corte (v. per tutte Cass. sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Precisamente, gli interessi devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al 20/09/2019 con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 20 settembre secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., con divieto di anatocismo, fino alla data della decisione di primo grado. Sull'importo finale, come riconosciuto, che si converte in debito di valuta, sono poi dovuti i normali interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. A titolo di danno patrimoniale, l'attore ha documentato spese mediche sostenute a bordo e per visite mediche successive per un totale di €399,61, mentre il C.t.u. ha escluso spese mediche future. Anche per tale importo va operata la decurtazione del 30%, per i motivi sopra spiegati, sicché le spese risarcibili quale danno emergente sono pari a €279,72. Trattandosi di debito di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria e vanno quindi calcolati esclusivamente gli interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo. Le ulteriori voci di danno sono state dalla difesa attrice solo genericamente menzionate e nient'affatto dimostrate, sicché esse sono rimaste al rango di mera allegazione. In definitiva, accertata e dichiarata la corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in misura del 30% in capo all'attore e del 70% in capo alla parte convenuta,
[...]
va condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di €4.488,57 a CP_1 titolo di danno non patrimoniale e €279,72 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi. Infine, vanno disciplinate le spese di lite. L'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della parte convenuta al pagamento dei restanti 2/3. La liquidazione si effettua come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali espletate (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in parti uguali, trattandosi di spese da sostenersi nell'interesse generale di giustizia (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n. 11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la corresponsabilità in misura del 70% del convenuto, nella causazione del sinistro per cui è causa.
2. Per effetto di quanto sopra, condanna la parte convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore Parte_1
, dell'importo di €4.488,57 a titolo di danno non patrimoniale e di €279,72
[...]
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a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, come meglio indicato in parte motiva.
3. Rigetta, nella restante parte, le domande attoree.
4. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte convenuta, al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in Controparte_1
€363,33 per esborsi ed €1.418,66 per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA ed IVA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte attrice, Avv. Federico Antoniello, per dichiarato anticipo.
5. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese della C.t.u. espletata in corso di causa, già liquidate con separato Decreto del 29/03/2024, a carico di entrambe in pari quota.
6. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 30 giugno 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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