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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4535/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 4535 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta con atto di citazione da: (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1965, e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Errico (C.F. ) C.F._2
del Foro di Napoli Nord, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frignano (CE) alla via
G. Cesare n. 16 e domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
- Attore opponente;
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Venezia Mestre (VE) alla Via Terraglio 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per P.IVA_1 P.IVA_2
essa la mandataria con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Controparte_2
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. , con domicilio C.F._3
digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
[...]
- Convenuta opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza dell' 11 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.05.2024, il sig. ha chiesto la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 999/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.04.2024
(R.G.N. 2451/2024) e notificato in data 23.04.2024;
Il richiamato titolo monitorio gli intimava il pagamento della somma di euro 29.500,77, oltre interessi di mora al tasso legale, spese e compensi della procedura monitoria, quale credito derivante dal saldo negativo del contratto di finanziamento n. 1796988 del 20.09.2010,
concluso con la società successivamente confluito nella titolarità di Controparte_3 [...]
a seguito di plurime operazioni di cartolarizzazione dei crediti, effettuate ai Controparte_1
sensi della legge 130/1999 e art. 58 TUB.
A sostegno del proprio atto introduttivo, l'opponente eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta in relazione al credito dedotto in lite, in quanto quest'ultima non avrebbe sufficientemente documentato agli atti del giudizio di essersi resa cessionaria della pretesa originariamente vantata da Controparte_3
Nel merito, ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto l'importo complessivo finanziato non coinciderebbe con l'insieme delle singole voci di costo addebitate dalla banca.
In questa prospettiva, inoltre, il Taeg pubblicizzato dalla banca opposta, pari al 9,97%,
risulterebbe inferiore al TAEG effettivo del rapporto, pari al 10, 72%, in quanto non sarebbero state incluse nel suo conteggio le spese sostenute dal cliente per due polizze assicurative contestuali al mutuo.
Ciò comporterebbe, nella ricostruzione offerta, il necessario ricalcolo del piano di ammortamento del rapporto ai sensi dell'art. 125 bis, sesto e settimo comma TUB, con
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applicazione del TAEG equiparato al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto, per una durata massima di 36 mesi.
Infine, considerando le anomalie contrattuali in materia di determinazione del Taeg,
l'opponente ha altresì eccepito il carattere usurario del rapporto.
Per i motivi esposti, il sig. concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e per la Pt_1
condanna della società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio a mezzo della sua mandataria Controparte_1 [...]
instando per la concessione di provvisoria esecutività del titolo monitorio Controparte_2
opposto e concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Veniva infruttuosamente esperito in sede stragiudiziale il procedimento di mediazione,
previsto a pena di improcedibilità della domanda, come da verbale negativo presente in atti,
e con ordinanza del 7.11.2024 il precedente G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca.
La causa si è svolta senza attività istruttoria e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Come è noto, l' opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità
di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In via del tutto preliminare, dunque, occorre chiedersi, alla luce dell'istruttoria espletata e sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, se parte opposta abbia fornito la prova della titolarità della situazione attiva azionata.
Occorre, quindi, verificare in via prioritaria, in quanto questione potenzialmente assorbente ai fini della decisione in esame, se sia riuscita a provare la Controparte_1
propria “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale”, se sia cioè riuscita a comprovare
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di essere validamente divenuta - ratione temporis - titolare del credito derivante dal rapporto originariamente instaurato dal sig. con Pt_1 Controparte_3
Il credito è stato oggetto di due cessioni, la prima da a CP_3 Controparte_4
nell'anno 2018, e la seconda, da a nell'anno Controparte_4 Controparte_1
2022.
CP A sostegno dell'effettività e della portata della prima operazione di cessione menzionata,
ha prodotto copia dell'estratto di pubblicazione in G.U. (cfr. all. 4 al fascicolo monitorio).
Orbene, se l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, la norma dell'art. 58
comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr., ex multis, Cass. n. 5617/2020; Cass.
n. 15884/2019; Cass. n. 4334/2020 e Cass. n. 20495/2020).
Nel caso di specie, nell'avviso in GU è previsto che oggetto di cessione siano “tutti i crediti
derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili
mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura nonche' dei crediti per il rimborso delle spese
legali sostenute (i "Rapporti Sottostanti") da (il "Cedente" o "UC") per il recupero Controparte_3
degli stessi risultanti nella titolarita' di UC che, alla Data di Pagamento del Prezzo di Acquisto
Provvisorio (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano
formato oggetto di accordi stragiudiziali con UC per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione,
la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito”. Il credito, inoltre,
alla data del 31 dicembre 2017 soddisfaceva tutti i criteri previsti dall'avviso.
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Con riferimento alla seconda operazione di cartolarizzazione dedotta, invece, l'opposta non appare aver soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
Essa ha depositato in giudizio una copia del contratto di cessione concluso con
[...]
cfr. all. 5 al fascicolo monitorio), l'estratto di pubblicazione in G.U. della Controparte_5
relativa operazione (cfr. all. 5), una lista dei crediti ceduti autenticata dal Notaio (cfr. all. 6) e un documento (cfr. all. 7) che attesterebbe l'inclusione del credito nell'operazione.
Quanto al contratto di cessione, si evidenzia che esso è stato depositato in forma omissata, e che all'art.
2.6 espressamente prevede : “I crediti sono esattamente individuati all'interno
dell'Elenco dei crediti di cui all'Allegato 2 del presente Contratto, che specifica, con riferimento ai
crediti : a) il nominativo del debitore ceduto;
b) il numero di codice identificativo del debitore ceduto;
c) il numero di codice identificativo del rapporto e la tipologia di finanziamento (se e laddove
applicabile); d) il valore nominale del credito alla data di riferimento con indicazione degli importi
dovuti a titolo di capitale, interessi e spese;
e) il prezzo di acquisto individuale del credito”.
Tale allegato, parte integrante del contratto per espressa ammissione delle parti, non è stato prodotto in giudizio dalla banca convenuta, per cui il contratto depositato appare, per quanto detto supra, indeterminato nell'oggetto a norma dell'art. 1346 c.c., in quanto non consente di ricostruire con sufficiente precisione né l'elenco dei crediti ceduti, né la specifica ricomprensione del credito azionato in questa sede nell'alveo dell'operazione.
L'opposta ha poi rappresentato (cfr. pag. 6 del proprio atto introduttivo) che l'elenco dei crediti ceduti fosse contenuto in una lista (cfr. all. 6) depositata presso il Notaio e richiamata dall'estratto di pubblicazione in G.U. (all. 5), e che il credito dedotto qui in lite fosse ricompreso all'interno della prima con il numero di contratto 6042330, come da comunicazione di cessione spedita al debitore (cfr. all. 6 al fascicolo monitorio).
In realtà, esaminando la lista prodotta e la comunicazione richiamata, si osserva che il numero di contratto indicato dall'opposta e contenuto nella lista prodotta non coincide con il numero di contratto originale (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio), e cioè il n. 1796988.
A ciò va aggiunto che la lista prodotta risulta priva del nominativo dei debitori ceduti,
dell'importo dei crediti per capitale, spese ed interessi e della data di origine dei crediti, per cui non risulta idonea a riprodurre il contenuto dell'allegato 2 al contratto mancante, né
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sussistono ulteriori elementi concreti sulla cui base ricondurre il numero identificativo indicato dalla banca convenuta allo specifico rapporto oggetto di controversia.
Non soccorrono, infatti, né l'annex depositato come allegato 7, di cui non è individuabile la
CP provenienza, né la comunicazione di cessione della , provenendo dalla cessionaria stessa.
Ques'ultima, pur riportando in alto a destra anche il logo della non è in Controparte_4
alcun modo riferibile anche alla detta società, riportando in calce la firma meccanica del
CP direttore generale della ed un'altra firma meccanica, non intellegibile e non riferita ad alcuna qualifica.
In definitiva, si ritiene che parte opposta non abbia comprovato la sua legittimazione in relazione al credito dedotto qui in lite, e che pertanto in relazione ad esso vada dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva.
L'opposizione spiegata dal sig. va pertanto accolta, con conseguente revoca del Pt_1
titolo monitorio opposto.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri contenuti nel D.M. 147/2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con la riduzione del 50%, stante il valore della causa, di poco superiore al minimo dello scaglione, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe,
ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 15.04.2024;
- condanna come rappresentata, a pagare in favore Controparte_1
dell'opponente, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma complessiva di euro
3.165,00, di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Errico,
dichiaratosi antistatario.
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Così deciso in Aversa l'8.10.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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