Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 978/2022 R.G., avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza -
ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981 relative a sanzioni ” e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato dall'Avv Parte_1 P.IVA_1
SAGGESE ANTONIO
RICORRENTE
E
n. il in rappresentata dall'avv. MAZZEI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con atto di appello regolarmente notificato il ha chiesto l'annullamento Parte_1
della sentenza n. 456/2021 emessa dal giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi che aveva annullato il verbale n. 013280/U/11 reg 003574/11 emesso dalla polizia municipale di in Pt_1
data 26 luglio 2011, verbale con il quale era stata elevata una contravvenzione ad Controparte_1
per euro 52,00 per violazione dell'articolo 158 commi 2 e 6 cds “per avere lasciato in sosta il
[...]
veicolo sulla carreggiata delle aree pedonali urbane”.
Vista la citata sentenza del Tribunale di Avellino, il giudice di pace aveva annullato la contestazione in questione sull'assunto in base al quale la contestazione della contravvenzione deve essere immediata, quando ciò sia possibile.
Avendo proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Avellino, il Parte_1
nell'attuale giudizio, aveva preliminarmente chiesto sospendersi il procedimento in attesa
[...]
della pronuncia della Corte di Appello di Napoli.
Si costituiva che deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello. Controparte_1
Ha dedotto l'inammissibilità sulla base dei principi dettati dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Ha dedotto l'infondatezza asserendo che correttamente il giudice di prime cure aveva annullato il verbale di contravvenzione per non avere tempestivamente contestato l'infrazione commessa, trattandosi di azione irripetibile con impossibilità per l'interessato di verificare ex post il corretto comportamento dell'accertatore, rendendo così impossibile l'esercizio del diritto di difesa,
con evidente lesione del diritto costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione.
Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza dell'appello sulla scorta dei motivi fatti valere con l'originario ricorso innanzi al Giudice di pace.
Ed infatti, il verbale opposto sarebbe nullo per difformità tra quest'ultimo e quello sottoscritto dagli agenti in originale, differendo quello spedito a mezzo posta in modo sostanziale da quello redatto in loco dagli agenti accertatori. “Nel primo, infatti, mentre, da un lato, si rinviene una
indicazione generica del luogo dell'accertamento (già da sola sufficiente a determinarne la nullità,
come evidenziato sub 3 dell'atto di opposizione), dall'altro, manca del tutto sia il riferimento
all'ordinanza R.G. n.° 47/2011 sia la dichiarazione “la violazione non è stata eseguita. Trasgressore
assente”, presenti invece nella versione redatta a mano. Ove ciò non bastasse, si evidenzia che la copia del verbale lasciata sul veicolo dagli agenti all'esito dell'accertamento si presenta del tutto
priva di dati. Non è certo possibile completare il verbale notificato con informazioni raccolte
aliunde”.
Il verbale opposto sarebbe illegittimo per carenza di requisiti essenziali, ossia per la mancanza della indicazione del luogo esatto in cui sarebbe avvenuta la violazione. “Il verbale opposto riporta
genericamente come luogo dell'accertamento la Via Michelangelo IU del Parte_1
, senza fornire alcun elemento utile ad individuare il tratto esatto di strada interessato dalla
[...]
presunta violazione. Giova, in proposito, evidenziare che la Via M. IU ha una lunghezza di
diversi chilometri ed è caratterizzata da una estrema variabilità con riferimento alla larghezza della
carreggiata ed alla presenza di aree di parcheggio, sia private che pubbliche. La mancanza della
indicazione del luogo esatto dell'infrazione ha notevoli risvolti sulla legittimità del verbale, in testa
ai quali vi è la lesione palese del diritto di difesa del ricorrente”.
Ha, infine, dedotto che illegittimamente il aveva individuato quale Parte_1
servizio per la rimozione del veicolo la ditta Pescatore s.r.l., con sede in Mercogliano (AV) alla Via
Carrera n.° 1, che non risulta essere concessionaria del servizio di rimozione per il Parte_1
né, tantomeno, è il deposito più vicino al luogo dell'infrazione, con ciò contravvenendo alla
[...]
disposizione dell'art. 354 Reg. Esec. C.d.S., laddove dispone che “ove in una determinata località i
depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del
veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza”
(art. 397 C.d.S.).
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 6 Febbraio 2025.
Va preliminarmente ribadito che questo giudice utilizzerà ai fini della pronuncia la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18.10.2024, n. 4181/2024 non essendo producibile prima poiché è stata emessa solamente in corso di lite.
Tanto premesso, l'appello va accolto. Vanno rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità del gravame proposto poiché si tratta di un atto processuale formulato in maniera corretta e rispondente ai requisiti normativi.
La Corte di appello di Napoli con la citata sentenza ha ribaltato la pronuncia del tribunale di
Avellino che sorreggeva la sentenza emessa dal giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi oggi impugnata.
Ed infatti la Corte territoriale ha specificato che “contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale…il verbale di accertamento non deve dare atto di tutte le operazioni compiute anche per
la rimozione del veicolo fino al trasporto dello stesso al deposito, bensì solo la verbalizzazione
dell'accertamento dell'infrazione, che, come correttamente rilevato anche dall'appellante, è attività
autonoma e distinta dalle operazioni di carico della vettura, per le quali il codice della strada non
solo non prevede una verbalizzazione, ma neppure il divieto di chiudere il verbale prima del
completamento delle operazioni di rimozione. Ed infatti, in base all'art. 200 del d.lgs. 285/1992
(rubricato “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”) “1. ((Fuori dei casi di cui all'articolo
201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere)) immediatamente contestata tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
((2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che
gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di
sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per
l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel
regolamento sono determinati i contenuti del verbale)).
3. Copia del verbale deve essere consegnata
al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido”. Il successivo art. 201 precisa che
“1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore…”. Dalle norme citate emerge chiaramente che il contenuto del verbale di
accertamento dell'infrazione è limitato alla sommaria descrizione del fatto accertato (ossia della violazione del codice della strada riscontrata), all'indicazione degli elementi essenziali per
l'identificazione del trasgressore e all'indicazione della targa del veicolo. Nessuna norma prevede
che il suddetto verbale debba descrivere e dare atto nel dettaglio di tutte le operazioni compiute
anche durante la fase di rimozione materiale del veicolo ove l'infrazione rilevata comporti anche tale
sanzione. Né vi sono norme che impediscono agli agenti di redigere il verbale di accertamento
dell'infrazione subito dopo averla rilevata e quando le operazioni di rimozione del veicolo sono
ancora in corso, ovvero che dispongono un obbligo di riapertura del verbale già chiuso per dare atto
del sopraggiungere del proprietario/conducente e contestargli in tale momento successivo
l'infrazione commessa. Le norme citate, infatti, prevedono espressamente che, lì dove il
proprietario/conducente del veicolo non sia presente al momento della redazione del verbale e,
quindi, non sia stato possibile contestargli immediatamente l'infrazione, il verbale deve essergli
notificato entro novanta giorni. Poiché dalle prove raccolte nel giudizio emerge con certezza che i
sig.ri sono sopraggiunti quando il verbale di accertamento dell'infrazione era stato già CP_2
redatto e chiuso (con apposizione di una copia sul parabrezza dell'autovettura) e che, quindi, al
momento della redazione e chiusura dello stesso essi erano assenti, con conseguente impossibilità di
contestazione immediata dell'infrazione, non si ravvisa la falsità denunciata. La sentenza impugnata
va, quindi, riformata e la querela di falso proposta dalla rigettata, con Controparte_1
annotazione della presente pronuncia sull'indicato verbale di accertamento dell'infrazione, stante il
precedente ordine di cancellazione dell'attestazione disposto dal Tribunale.”
Vanno, altresì, rigettati gli ulteriori motivi evidenziati da e che Controparte_1
miravano all'annullamento del verbale di contestazione nell'originario ricorso svolto davanti al giudice di pace.
Ed infatti, “in tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell'atto
di accertamento esige l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della
targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non
indispensabili alla difesa dell'incolpato, quali il numero civico o l'intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore”, “dovendo la contravvenzione essere contestata
in un breve periodo di tempo, entro cui ci sia ancora un collegamento mnemonico con il fatto, in
modo tale che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere e provare che
la sua vettura non si trovava lì.” (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 10.6.2014, n.13037).
Nel caso di specie, i dati identificativi minimi sono stati rispettati, né colgono nel segno le ulteriori ragioni evidenziate da laddove vorrebbe ipotizzare una mancata Controparte_1
conoscenza del luogo in cui si è verificato l'evento, visto che vi è un chiaro raggiungimento della finalità dell'atto in questione. Non si dimentichi che tutta la vicenda processuale si incentra sulla osservanza o meno di un dato formale di tipo strettamente temporale che è quello della immediatezza o meno della contestazione della infrazione: appare innegabile che la odierna appellata abbia avuto chiara contezza di quanto stesse accadendo.
Nemmeno può essere considerata l'ulteriore doglianza relativa alla mancata utilizzazione di una ditta più vicina.
Da un lato, infatti, non ha evidenziato quale sarebbe dovuta essere la ditta da far CP_1
intervenire, indicando con esattezza la ditta che avrebbe rispettato i requisiti chilometrici richiesti dalla norma;
dall'altro lato, si tratterebbe di una violazione che può riverberarsi a livello contabile per il in questione con conseguente difetto di interesse da parte della denunciante. Pt_1
L'appello va, pertanto, accolto con annullamento della sentenza 456/2021 e con integrale conferma del verbale di accertamento n. 13280/U/2011 reg. n. 0003574/2011.
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 456/2021 emessa dal giudice di pace di
Sant'Angelo de' Lombardi, con integrale conferma del verbale di accertamento n. 13280/U/2011 reg.
n. 0003574/2011; condanna parte appellata al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che si liquidano in € 64,50 per esborsi ed € 1100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%
Così deciso in Avellino in data 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio