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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mazzini 72 88900 CROTONE presso lo studio dell'avv. MORRONE LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI ANTONIO ( ) VIA C.F._2
AMEDEO, 18 88836 COTRONEI;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Parte_2 C.F._3
Giuseppe Mazzini 72 88900 CROTONE presso lo studio dell'avv. MORRONE LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI ANTONIO
( ) VIA AMEDEO, 18 88836 COTRONEI;
C.F._2
APPELLANTI
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPUANO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, n. 5871/2023, pubblicata il 12 luglio 2023, voglia disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 14189/2022 reso dal Tribunale di Milano nel procedimento sommario n. 30355/2022 e notificato il 9 settembre 2022, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio
Per Controparte_1
Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 350bis
c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano n.
5871/2023, pubblicata in data 12/07/2023; in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano n. 5871/2023, pubblicata in data 12/07/2023; in subordine:
pagina 2 di 10 - in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro e nei limiti degli importi garantiti, al pagamento in favore dell'opposta della somma di
Euro 435.091,43 o di quella diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 a far data dal 01/08/2022 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. e con separati atti, proponevano opposizione, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, al decreto ingiuntivo n. 14189/2022, reso in data 22.08.2020, con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori obbligati in solido entro i limiti delle garanzie prestate, il pagamento in favore di della somma di euro 435.091,43, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 erogazioni effettuate in relazione al contratto di factoring sottoscritto in data 16.06.2011 tra CP_2
(dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone con sentenza n. 23 del 20.10.2019), di cui il e la
[...] Pt_1 erano rispettivamente proprietario del 100% delle quote e amministratrice, e Pt_2 Controparte_3
società poi fusa per incorporazione in
[...] Controparte_4
[..
. Le ragioni di opposizione del , identicamente allegate dalla sono state così sintetizzate Pt_1 Pt_2 dal primo giudice: “che in sede monitoria l'opposta non aveva depositato le fideiussioni che lo stesso avrebbe rilasciato, limitandosi ad allegare una semplice mail;
che la opposta sarebbe decaduta da ogni azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni;
che l'eventuale clausola in deroga all'art. 1957 c.c., se contenuta nelle fideiussioni, sarebbe nulla poiché contraria al principio di concorrenza ed, in quanto tale, censurata dalla Banca d'IA con provvedimento n.55 del
02.05. 2005; che l'opposta avrebbe continuato nel rapporto di factoring nonostante la manifestazione dei segni di crisi aziendale, violando i principi di buona fede e correttezza.”.
I.
2. Si costituiva (di seguito breviter “ ” o ”), domandando il Controparte_4 CP_4 CP_5 rigetto dell'opposizione.
I.
3. I due giudizi di opposizione venivano riuniti.
pagina 3 di 10 I.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano rigettava le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo, secondo un iter motivazionale così sintetizzabile:
-le fideiussioni, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti, erano state regolarmente prodotte in sede monitoria;
- quanto alla eccepita decadenza della società creditrice, rilevava il dato testuale della deroga espressa all'art. 1957 c.c., prevista in particolare all'art. 10 della fideiussione sottoscritta da in Parte_1 data 16.06.2011 e all'art. 6 della fideiussione sottoscritta da in data 19.05.2016. Parte_2
Tali clausole, il cui contenuto era stato approvato e sottoscritto dai fideiussori ai sensi dell'art. 1341
c.c., dovevano ritenersi pienamente valide ed efficaci, risultando infondato il profilo di nullità dedotto:
a fronte di un'eccezione del tutto genericamente formulata, financo in via ipotetica (“È probabile che nelle fidejussioni rilasciate dal deducente (che la Banca non ha esibito), sia contenuta la clausola di esonero della creditrice dall'osservanza di detto termine…”), gli opponenti non avevano prodotto le fideiussioni, né il provvedimento della Banca di IA, né copia dello schema ABI, né avevano indicato quali clausole delle fideiussioni coincidessero con il medesimo;
-in ogni caso, la fideiussione prestata dalle parti opponenti era riferita esclusivamente alle obbligazioni assunte dalla in relazione al contratto di factoring di cui sopra, ovvero era specifica, e ciò CP_2 rendeva inconferente il richiamo delle opponenti al provvedimento della Banca d'IA n. 55 del 2 maggio 2005, riguardante esclusivamente le fideiussioni omnibus;
-non si riscontrava, infine, la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della opposta per aver continuato nel rapporto di factoring nonostante la manifestazione dei segni di crisi imprenditoriale di il fallimento di quest'ultima era stato dichiarato con sentenza del CP_2
20.10.2019 e le contabili prodotte dall'opposta erano di molto antecedenti, relative agli anni 2016 e
2017.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione e hanno proposto appello. Dal Parte_1 Parte_2 paragrafo rubricato “Motivi”, premesso che gli appellanti hanno dichiarato di voler impugnare l'intera sentenza, ritrascrivendone tutta la motivazione, è dato ricavare le seguenti censure: il Tribunale avrebbe errato nel rilevare una omissione probatoria da parte degli opponenti, in quanto la produzione delle fideiussioni era onere della creditrice opposta, quale riscontro probatorio alle sue pretese, e la “delibera della Banca d'IA” non doveva essere prodotta, in quanto fatto notorio;
le fideiussioni, poi, non erano pagina 4 di 10 specifiche, come ritenuto dal Tribunale, bensì omnibus, per cui ad esse il provvedimento della Banca
d'IA trovava applicazione;
aveva errato il Tribunale anche nell'escludere la scorrettezza della Banca, limitandosi ad affermare che l'erogazione del credito era terminata prima della dichiarazione di fallimento: la dichiarazione di fallimento era infatti seguita a una situazione di decozione che persisteva da tempo, durante il quale la Banca aveva continuato ad erogare credito ad Controparte_2
II.
2. La Banca appellata si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., domandandone comunque il rigetto nel merito con la conferma della sentenza di primo grado.
II.
3. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 17.09.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, e in pari data la causa è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
La Corte osserva che, pur non rispettando appieno la struttura formale indicata dalla norma (l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), l'appello, premesso che l'impugnazione è stata dichiaratamente estesa a tutti i capi della sentenza di primo grado, veicola censure specifiche e agevolmente enucleabili, il ché deve ritenersi sufficiente tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Del resto, la specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n.
23781). Per queste ragioni, si ritiene che l'appello si sottragga alla sanzione di inammissibilità.
III.
2. Nel merito, l'appello è però infondato per le ragioni che si va ad esporre.
III.
3. Restando irrilevante il fatto che gli appellanti non abbiano prodotto in primo grado i rispettivi atti di fideiussione, dato che li ha prodotti la Banca sin dalla fase monitoria, è invece assolutamente rilevante il fatto, correttamente stigmatizzato dal primo giudice, che gli stessi appellanti non abbiano pagina 5 di 10 prodotto, oltre allo schema ABI, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA, del quale avrebbero inteso avvalersi quale “prova privilegiata” dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, a valle della quale le fideiussioni medesime sarebbero state stipulate. Per orientamento della Cassazione recentemente ribadito, infatti, “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello
«schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla 11 di 12 Banca
d'IA alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione)”1.
III.
4. Peraltro, il e la hanno dedotto la presenza, nelle rispettive fideiussioni, di un'unica Pt_1 Pt_2 clausola conforme allo schema ABI, ovvero la clausola derogativa al disposto dell'art. 1957 c.c., quando la Cassazione ha ben chiarito2 che la nullità derivante dalla lesione della concorrenza, nella prospettiva del provvedimento n. 55/2005, è prospettabile solo in relazione alla compresenza di tutte le clausole che si assumono conformi allo schema ABI (la clausola di reviviscenza -art.
2- quella che deroga all'articolo 1957 del Codice Civile -art.
6- e la clausola di sopravvivenza -art. 8-), incombendo su chi assume la nullità l'onere di provare “il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”). È pacifico che l'art. 1957 c.c. sia norma derogabile dalle parti, la clausola derogatoria (n. 10 nella fideiussione rilasciata dal Drago, n. 6 nella fideiussione rilasciata dalla è stata separatamente sottoscritta ex art. 1341 c.p.c., né agli appellanti -l'uno Pt_2 proprietario del 100% delle quote, l'altra amministratrice di è applicabile la disciplina Controparte_2 consumeristica.
III.
5. Queste considerazioni assorbono la questione della natura delle fideiussioni, se omnibus o specifiche, dovendosi comunque rilevare che il contenuto trascritto a pag. 11 dell'atto di appello (si legge che la fidejussione riguarda tutte le obbligazioni «dipendenti dal versamento di corrispettivi in via anticipata di cessioni di credito, rilascio di garanzie d'ordine, di paga-mento o a fronte di aperture di credito documentario, dilazioni di pagamento accordate, obbligazioni debitorie e finanziamenti che la Vostra Società a qual-siasi titolo ha accordato o ritenesse di accordare, per qualunque importo o in qualsiasi forma»), a riprova della natura omnibus, concerne la sola garanzia rilasciata dal : Pt_1
Come si vede rilasciata in favore, tra l'altro, di che non era un istituto di credito Controparte_3
(a definitiva esclusione della possibilità di trarre la prova della sua pretesa nullità dal provvedimento del 2005 della Banca d'IA), mentre la fideiussione rilasciata anni dopo dalla in favore di Pt_2 presenta un contenuto differente ed è chiaramente correlata al rapporto di factoring: Controparte_6
pagina 7 di 10 Che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA sia riferibile alle sole fideiussioni omnibus è stato più volte ribadito, nel corso di questo ultimo anno, dai giudici di legittimità: “il provvedimento della
Banca d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante
è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così la già citata Cass. Civ. n. 11060/2025, ma anche: Cass. Civ. n. 9139/2025; Cass. Civ. n. 8669/2025; Cass. Civ. n. 7385/2025; Cass. Civ. n.
2683/2025; Cass. Civ. n. 2432/2025; Cass. Civ. n. 1851/25).
III.
6. Quanto, infine, alla doglianza incentrata sul fatto che la banca avrebbe continuato a fare anticipazioni di credito, nell'ambito del factoring, ad una società di cui conosceva lo stato di decozione
(con conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.), la Corte osserva che è sufficiente il rilievo del già menzionato ruolo dei fideiussori nella società (socio al 100% e amministratrice), per affermare che i medesimi erano inevitabilmente a conoscenza della condizione finanziaria della stessa, ed escludere così la lamentata violazione contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 20713/23: “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
pagina 8 di 10 preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
III.
7. La questione dell'aver o meno , insinuatasi nel fallimento percepito CP_4 CP_2 somme, a parziale soddisfacimento del credito, nell'ambito dell'ultimo piano di riparto, deve essere affrontata in sede esecutiva.
III.
8. Conclusivamente, l'appello non può che essere respinto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da € 260.001 ad € 520.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 5871/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il Parte_2
12.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate in € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € Controparte_7
2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.2.98,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 9 di 10 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. n. 1851/2025 2 Cass. Civ. n. 11060/2025 (che richiama Cass. Civ. n. 30383/24) pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott. Alessandra Arceri Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mazzini 72 88900 CROTONE presso lo studio dell'avv. MORRONE LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI ANTONIO ( ) VIA C.F._2
AMEDEO, 18 88836 COTRONEI;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Parte_2 C.F._3
Giuseppe Mazzini 72 88900 CROTONE presso lo studio dell'avv. MORRONE LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI ANTONIO
( ) VIA AMEDEO, 18 88836 COTRONEI;
C.F._2
APPELLANTI
pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPUANO VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni.
Per e : Parte_1 Parte_2
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, n. 5871/2023, pubblicata il 12 luglio 2023, voglia disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 14189/2022 reso dal Tribunale di Milano nel procedimento sommario n. 30355/2022 e notificato il 9 settembre 2022, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio
Per Controparte_1
Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 350bis
c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano n.
5871/2023, pubblicata in data 12/07/2023; in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano n. 5871/2023, pubblicata in data 12/07/2023; in subordine:
pagina 2 di 10 - in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza impugnata, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro e nei limiti degli importi garantiti, al pagamento in favore dell'opposta della somma di
Euro 435.091,43 o di quella diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 a far data dal 01/08/2022 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.
1. e con separati atti, proponevano opposizione, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, al decreto ingiuntivo n. 14189/2022, reso in data 22.08.2020, con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori obbligati in solido entro i limiti delle garanzie prestate, il pagamento in favore di della somma di euro 435.091,43, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 erogazioni effettuate in relazione al contratto di factoring sottoscritto in data 16.06.2011 tra CP_2
(dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone con sentenza n. 23 del 20.10.2019), di cui il e la
[...] Pt_1 erano rispettivamente proprietario del 100% delle quote e amministratrice, e Pt_2 Controparte_3
società poi fusa per incorporazione in
[...] Controparte_4
[..
. Le ragioni di opposizione del , identicamente allegate dalla sono state così sintetizzate Pt_1 Pt_2 dal primo giudice: “che in sede monitoria l'opposta non aveva depositato le fideiussioni che lo stesso avrebbe rilasciato, limitandosi ad allegare una semplice mail;
che la opposta sarebbe decaduta da ogni azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non aver agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni;
che l'eventuale clausola in deroga all'art. 1957 c.c., se contenuta nelle fideiussioni, sarebbe nulla poiché contraria al principio di concorrenza ed, in quanto tale, censurata dalla Banca d'IA con provvedimento n.55 del
02.05. 2005; che l'opposta avrebbe continuato nel rapporto di factoring nonostante la manifestazione dei segni di crisi aziendale, violando i principi di buona fede e correttezza.”.
I.
2. Si costituiva (di seguito breviter “ ” o ”), domandando il Controparte_4 CP_4 CP_5 rigetto dell'opposizione.
I.
3. I due giudizi di opposizione venivano riuniti.
pagina 3 di 10 I.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano rigettava le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo, secondo un iter motivazionale così sintetizzabile:
-le fideiussioni, al contrario di quanto sostenuto dagli opponenti, erano state regolarmente prodotte in sede monitoria;
- quanto alla eccepita decadenza della società creditrice, rilevava il dato testuale della deroga espressa all'art. 1957 c.c., prevista in particolare all'art. 10 della fideiussione sottoscritta da in Parte_1 data 16.06.2011 e all'art. 6 della fideiussione sottoscritta da in data 19.05.2016. Parte_2
Tali clausole, il cui contenuto era stato approvato e sottoscritto dai fideiussori ai sensi dell'art. 1341
c.c., dovevano ritenersi pienamente valide ed efficaci, risultando infondato il profilo di nullità dedotto:
a fronte di un'eccezione del tutto genericamente formulata, financo in via ipotetica (“È probabile che nelle fidejussioni rilasciate dal deducente (che la Banca non ha esibito), sia contenuta la clausola di esonero della creditrice dall'osservanza di detto termine…”), gli opponenti non avevano prodotto le fideiussioni, né il provvedimento della Banca di IA, né copia dello schema ABI, né avevano indicato quali clausole delle fideiussioni coincidessero con il medesimo;
-in ogni caso, la fideiussione prestata dalle parti opponenti era riferita esclusivamente alle obbligazioni assunte dalla in relazione al contratto di factoring di cui sopra, ovvero era specifica, e ciò CP_2 rendeva inconferente il richiamo delle opponenti al provvedimento della Banca d'IA n. 55 del 2 maggio 2005, riguardante esclusivamente le fideiussioni omnibus;
-non si riscontrava, infine, la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della opposta per aver continuato nel rapporto di factoring nonostante la manifestazione dei segni di crisi imprenditoriale di il fallimento di quest'ultima era stato dichiarato con sentenza del CP_2
20.10.2019 e le contabili prodotte dall'opposta erano di molto antecedenti, relative agli anni 2016 e
2017.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione e hanno proposto appello. Dal Parte_1 Parte_2 paragrafo rubricato “Motivi”, premesso che gli appellanti hanno dichiarato di voler impugnare l'intera sentenza, ritrascrivendone tutta la motivazione, è dato ricavare le seguenti censure: il Tribunale avrebbe errato nel rilevare una omissione probatoria da parte degli opponenti, in quanto la produzione delle fideiussioni era onere della creditrice opposta, quale riscontro probatorio alle sue pretese, e la “delibera della Banca d'IA” non doveva essere prodotta, in quanto fatto notorio;
le fideiussioni, poi, non erano pagina 4 di 10 specifiche, come ritenuto dal Tribunale, bensì omnibus, per cui ad esse il provvedimento della Banca
d'IA trovava applicazione;
aveva errato il Tribunale anche nell'escludere la scorrettezza della Banca, limitandosi ad affermare che l'erogazione del credito era terminata prima della dichiarazione di fallimento: la dichiarazione di fallimento era infatti seguita a una situazione di decozione che persisteva da tempo, durante il quale la Banca aveva continuato ad erogare credito ad Controparte_2
II.
2. La Banca appellata si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., domandandone comunque il rigetto nel merito con la conferma della sentenza di primo grado.
II.
3. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 17.09.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, e in pari data la causa è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
La Corte osserva che, pur non rispettando appieno la struttura formale indicata dalla norma (l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata), l'appello, premesso che l'impugnazione è stata dichiaratamente estesa a tutti i capi della sentenza di primo grado, veicola censure specifiche e agevolmente enucleabili, il ché deve ritenersi sufficiente tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Del resto, la specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n.
23781). Per queste ragioni, si ritiene che l'appello si sottragga alla sanzione di inammissibilità.
III.
2. Nel merito, l'appello è però infondato per le ragioni che si va ad esporre.
III.
3. Restando irrilevante il fatto che gli appellanti non abbiano prodotto in primo grado i rispettivi atti di fideiussione, dato che li ha prodotti la Banca sin dalla fase monitoria, è invece assolutamente rilevante il fatto, correttamente stigmatizzato dal primo giudice, che gli stessi appellanti non abbiano pagina 5 di 10 prodotto, oltre allo schema ABI, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA, del quale avrebbero inteso avvalersi quale “prova privilegiata” dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, a valle della quale le fideiussioni medesime sarebbero state stipulate. Per orientamento della Cassazione recentemente ribadito, infatti, “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello
«schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla 11 di 12 Banca
d'IA alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit., in motivazione)”1.
III.
4. Peraltro, il e la hanno dedotto la presenza, nelle rispettive fideiussioni, di un'unica Pt_1 Pt_2 clausola conforme allo schema ABI, ovvero la clausola derogativa al disposto dell'art. 1957 c.c., quando la Cassazione ha ben chiarito2 che la nullità derivante dalla lesione della concorrenza, nella prospettiva del provvedimento n. 55/2005, è prospettabile solo in relazione alla compresenza di tutte le clausole che si assumono conformi allo schema ABI (la clausola di reviviscenza -art.
2- quella che deroga all'articolo 1957 del Codice Civile -art.
6- e la clausola di sopravvivenza -art. 8-), incombendo su chi assume la nullità l'onere di provare “il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”). È pacifico che l'art. 1957 c.c. sia norma derogabile dalle parti, la clausola derogatoria (n. 10 nella fideiussione rilasciata dal Drago, n. 6 nella fideiussione rilasciata dalla è stata separatamente sottoscritta ex art. 1341 c.p.c., né agli appellanti -l'uno Pt_2 proprietario del 100% delle quote, l'altra amministratrice di è applicabile la disciplina Controparte_2 consumeristica.
III.
5. Queste considerazioni assorbono la questione della natura delle fideiussioni, se omnibus o specifiche, dovendosi comunque rilevare che il contenuto trascritto a pag. 11 dell'atto di appello (si legge che la fidejussione riguarda tutte le obbligazioni «dipendenti dal versamento di corrispettivi in via anticipata di cessioni di credito, rilascio di garanzie d'ordine, di paga-mento o a fronte di aperture di credito documentario, dilazioni di pagamento accordate, obbligazioni debitorie e finanziamenti che la Vostra Società a qual-siasi titolo ha accordato o ritenesse di accordare, per qualunque importo o in qualsiasi forma»), a riprova della natura omnibus, concerne la sola garanzia rilasciata dal : Pt_1
Come si vede rilasciata in favore, tra l'altro, di che non era un istituto di credito Controparte_3
(a definitiva esclusione della possibilità di trarre la prova della sua pretesa nullità dal provvedimento del 2005 della Banca d'IA), mentre la fideiussione rilasciata anni dopo dalla in favore di Pt_2 presenta un contenuto differente ed è chiaramente correlata al rapporto di factoring: Controparte_6
pagina 7 di 10 Che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IA sia riferibile alle sole fideiussioni omnibus è stato più volte ribadito, nel corso di questo ultimo anno, dai giudici di legittimità: “il provvedimento della
Banca d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante
è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così la già citata Cass. Civ. n. 11060/2025, ma anche: Cass. Civ. n. 9139/2025; Cass. Civ. n. 8669/2025; Cass. Civ. n. 7385/2025; Cass. Civ. n.
2683/2025; Cass. Civ. n. 2432/2025; Cass. Civ. n. 1851/25).
III.
6. Quanto, infine, alla doglianza incentrata sul fatto che la banca avrebbe continuato a fare anticipazioni di credito, nell'ambito del factoring, ad una società di cui conosceva lo stato di decozione
(con conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.), la Corte osserva che è sufficiente il rilievo del già menzionato ruolo dei fideiussori nella società (socio al 100% e amministratrice), per affermare che i medesimi erano inevitabilmente a conoscenza della condizione finanziaria della stessa, ed escludere così la lamentata violazione contrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 20713/23: “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
pagina 8 di 10 preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
III.
7. La questione dell'aver o meno , insinuatasi nel fallimento percepito CP_4 CP_2 somme, a parziale soddisfacimento del credito, nell'ambito dell'ultimo piano di riparto, deve essere affrontata in sede esecutiva.
III.
8. Conclusivamente, l'appello non può che essere respinto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da € 260.001 ad € 520.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
Va dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 5871/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il Parte_2
12.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di liquidate in € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € Controparte_7
2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.2.98,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 9 di 10 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. n. 1851/2025 2 Cass. Civ. n. 11060/2025 (che richiama Cass. Civ. n. 30383/24) pagina 6 di 10