Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03166/2025REG.PROV.COLL.
N. 02913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2022, proposto da Ascocentro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesarchio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 7642/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montesarchio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l'avvocato Cagiano in sostituzione di Fortunato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Asocentro s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della nota del 26 gennaio 2017 del Comune di Montesarchio di rigetto dell’istanza di restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e per la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per la declaratoria della loro non debenza.
2. La società appellante aveva ottenuto un permesso di costruire nel 2003 di una grande struttura di vendita che aveva ultimato nel 2008 e con nota del 28 novembre 2016 chiedeva la restituzione della somma di Euro 844.289,76 versata a titolo di oneri di urbanizzazione, ovvero, una rideterminazione della stessa e la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto.
La zona dell’intervento era ricompresa in un piano di zona approvato con decreto del Ministero delle attività produttive in forza del quale il Comune di Montesarchio sarebbe stato destinatario di finanziamenti, regionali e statali, per la realizzazione di opere infrastrutturali in area P.I.P.
A fondamento del ricorso si sostiene che la realizzazione delle infrastrutture con intervento pubblico esonererebbe la società dal versamento degli oneri di urbanizzazione. Il Comune faceva tuttavia presente che l’intervento non rientrava in alcun piano di zona e comunque ogni pretesa diritto di restituzione degli oneri era prescritto.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché il permesso di costruire aveva consentito di realizzare l’immobile direttamente senza ricorrere a procedimenti di natura ablatoria o a strumenti urbanistici attuativi.
Il diritto era oltretutto prescritto poiché il termine decennale che si applica al caso di specie aveva cominciato a decorrere nel momento in cui nel 2003 il Comune aveva proceduto al calcolo degli oneri.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta l’individuazione della corretta epoca in cui comincia a decorrere la prescrizione. La decorrenza - si assume - non è quella del calcolo degli oneri da parte dell’Amministrazione ma quella cui è stato ultimato il pagamento e l’ultima rata risale al 19 giugno 2008 o al massimo quando sono stati completati i lavori trattandosi di una richiesta di restituzione di maggior somme versate.
Peraltro va tenuto conto che nei casi in cui non venga realizzato l’intervento gli oneri non sono dovuti e se versati vanno restituiti pertanto solamente allo scadere del triennio per completare le opera è possibile accertare in maniera definitiva quale sia l’importo dovuto.
Inoltre non è comunque corretto far decorrere la prescrizione dal 2003 perché l’intervento edilizio è stato realizzato in virtù di plurimi permessi di costruire l’ultimo dei quali è stato assentito in data 11 dicembre 2006.
4.2. Il secondo motivo non condivide la ragione esposta dal primo giudice per negare il diritto al rimborso e cioè la natura diretta dell’intervento. La circostanza che non si sia ricorso a procedure espropriative e del tutto irrilevante perché il P.I.P. ha lo scopo di favorire l’insediamento di nuove attività economiche ed il Comune ha ricevuto finanziamenti per la promozione dello sviluppo locale.
In virtù di tali risorse pubbliche la P.A. ha proceduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area PIP e quindi la duplicazione di oneri a carico di colui che ha realizzato un insediamento è una illegittima duplicazione poiché la P.A. può chiedere il corrispettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei limiti dei costi effettivamente sostenuti.
5. Il Comune di Montesarchio si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto.
6. L’appello non è fondato.
E’ opportuno affrontare prioritariamente il secondo motivo in quanto il suo mancato accoglimento consente di soprassedere alle valutazioni relative al maturare o meno della prescrizione.
Il patto territoriale del Taburno, che si estende su una vasta zona che comprende anche altri comuni oltre quello di Montesarchio, ha previsto dei finanziamenti diretti a quattro comuni diversi da quello appellato per l’urbanizzazione dei P.I.P. approvati e all’allegato 2 un contributo ad una serie di interventi imprenditoriali che sono stati erogati a favore di soggetti privati.
Pertanto non vi è stato nessun contributo statale in favore del Comune di Montesarchio per realizzare le opere infrastrutturali che ordinariamente sono finanziate con gli oneri di urbanizzazione.
Peraltro l’appellante afferma genericamente che il Comune avrebbe fruito di contributi statali per realizzare le infrastrutture senza indicare concretamente cosa sarebbe stato finanziato tanto da giustificare una diminuzione degli oneri per l’intervento edilizio in suo favore.
A fronte di una situazione così ricostruita sono pertinenti le osservazioni presenti nella sentenza impugnata laddove sottolinea che l’intervento edilizio non è stato realizzato all’interno di un P.I.P., tanto è vero che non si è ricorsi a nessun procedimento espropriativo, ma attraverso un permesso di costruire per il quale sono stati calcolati gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 380/2001.
7. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO