Sentenza 7 marzo 2018
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1995 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 24/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 24/01/2022), n.1995 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1671/2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2018, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2018 |
Testo completo
N° 5 39 9-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contributi consortili GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente PIETRO CURZIO - Presidente Sezione - FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione- R.G.N. 5692/17 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - hon 5399 ETTORE CIRILLO - Consigliere - Rep. си UMBERTO BERRINO - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5692-2017 proposto da: SE SP e MARCHE MULTISERVIZI SP, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, nello studio GREZ ed associati, rappresentate e difese per procura in atti dagli Avv. ALBERTO CLINI e GIANLUCA BUCCI;
- ricorrenti -
91 18
contro
REGIONE MARCHE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO MORICHINI 41, presso lo studio dell'Avv. MICHELE ROMANO, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. LUCILLA DI IANNI dell'Avvocatura Regionale;
- contro ricorrente - CONSORZIO di BONIFICA delle MARCHE, COMUNE di TAVOLETO, COMUNE di MONDOLFO;
- intimati -
avverso la sentenza del CONSIGLIO di STATO, depositata in data 30/8/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Presidente Dott. FRANCESCO TIRELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l' avv. Gianluca Bucci, per le ricorrenti, nonché l'avv. Michele Romano, per la Regione AR. PREMESSO IN FATTO Con delibere nn. 61 e 99 del maggio/luglio 2014 (approvate dalla Regione AR il 2/3/2015), l'amministratore straordinario del Consorzio di Bonifica delle AR ha varato il piano di classifica ed il piano di riparto consortile, determinando anche il contributo dovuto per gli anni 2014/15 dalle società di gestione del Servizio Idrico Integrato. Due di queste società e, più precisamente, l'SE SP e la AR TI SP hanno impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica le anzidette delibere (nonché quella regionale di approvazione), sottolineando che le stesse avevano determinato unilateralmente il canone che, invece, avrebbe dovuto essere definito mediante un'apposita convenzione. Trasposto il ricorso davanti al TAR AR a seguito dell'opposizione proposta dal Consorzio di Bonifica, quest'ultimo ha emesso, nelle more del procedimento, richiesta di pagamento di complessivi euro 496.792,40, che le destinatarie hanno impugnato con motivi aggiunti. Con sentenza 207/2016 il TAR AR ha declinato la giurisdizione e la pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, che con sentenza 3720/2016 ha ricordato che per giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, le controversie in ordine alle somme dovute ai consorzi di bonifica dalle società di gestione del servizio idrico integrato rientravano nella giurisdizione dell'AGO e che a diversa conclusione non poteva pervenirsi per il fatto che nel caso di specie le ricorrenti avessero richiesto l'annullamento degli atti generali con cui erano stati fissati i criteri per la determinazione della misura del canone, "posto che non e(ra) da tali atti di natura unilaterale che (avev)a origine il rapporto con il Consorzio e quindi l'obbligo del gestore stesso di corrispondere il” contributo. L'AS SP e la AR TI SP hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale hanno ribadito, in sintesi, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della propria giurisdizione perché, da parte loro, avevano chiesto l'annullamento degli atti amministrativi a monte (rispetto ai quali si trovavano in posizione d'interesse legittimo) ed, in ogni caso, si verteva in tema di pubblici servizi ed utilizzazione di beni pubblici. Soltanto la Regione AR ha resistito con controricorso e la causa stata trattenuta in decisione all'esito della pubblica udienza del 27/2/2018. OSSERVA IN DIRITTO Pronunciando nella causa promossa da un'altra società di gestione del servizio idrico integrato contro il Consorzio di Bonifica delle AR, che le aveva richiesto di pagare la somma di euro 183.616,25 a titolo di contributo dovuto per gli anni 2014/15, queste Sezioni Unite hanno confermato quanto già stabilito da C. cass. SU 2011/7101 e 2014/7178 e, cioè, che anche in base alla normativa regionale di riferimento (art. 6, L. R. AR n. 13/1993), occorreva distinguere fra contributi obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che (come, per l'appunto, le società di gestione) pur non avendo alcuna proprietà nell'anzidetto perimetro, utilizzavano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni. Mentre le controversie sui primi andavano ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quelle sui secondi andavano devolute alla cognizione del giudice ordinario, stante la "prevalenza della (loro) natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo" Z per l'utilizzo dei canali. La suindicata normativa regionale di riferimento prevedeva infatti che il predetto corrispettivo, "univocamente definito come canone", venisse determinato mediante "l'obbligatoria stipula di una convenzione", ovverosia sulla base di "uno schema chiaramente negoziale di obbligazione", che oltre ad essere del tutto distinta da quella gravante sui proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile, "trova(va) origine e fonte primaria in una convenzione tra il Consorzio e il gestore del servizio idrico integrato” (C. cass. SU 2017/4309). Pur consapevoli di tale pronuncia, le ricorrenti ne hanno negato l'applicabilità nella causa di specie, non avendo in essa richiesto l'accertamento dell'an o del quantum del contributo, ma l'annullamento con efficacia erga omnes delle delibere consortili e di quella regionale di approvazione. Così sintetizzato l'assunto delle due società, rileva il Collegio che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo escluso l'ammissibilità della cd doppia tutela, intesa come possibilità di rivolgersi indifferentemente ad uno o ad un altro giudice mediante il semplice cambiamento dei termini della domanda. La giurisdizione non può infatti dipendere dal cosiddetto petitum formale, ma da quello sostanziale, ovverosia non dalla mera formulazione delle conclusioni, ma dalla consistenza della posizione azionata e dalla tutela ad essa offerta dalla legge. Questo non vuole certamente dire che per le parti esista sempre e comunque soltanto un unico giudice, chiamato perciò ad occuparsi di qualsiasi aspetto della vertenza. Può infatti accadere che in relazione ai vari profili della vicenda, le parti finiscano per trovarsi in situazioni che, per la loro natura, implicano la giurisdizione di giudici diversi. La concentrazione della tutela di tali situazioni davanti ad un unico giudice costituisce indubbiamente un vantaggio sia per le parti che per l'ordinamento, in quanto riduce il numero delle cause e, di conseguenza, i tempi della giustizia, il costo della stessa ed il rischio di giudicati contrastanti. Per questo motivo essa è stata ripetutamente perseguita dal Legislatore che, però, dovendo muoversi entro ben precisi limiti (v. al riguardo Corte cost. 179/2016), non sempre ha potuto realizzarla. Residuano, pertanto, vari casi di coesistenza di più tutele, azionabili davanti al giudice amministrativo (qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale) ovvero davanti al giudice ordinario o tributario (od anche al Commissario degli usi civici : C. cass. 2018/1414), qualora si discuta dell'atto conclusivo a valle (ad esempio sanzione o richiesta di pagamento quantificata sulla base dei criteri anteriormente fissati dall'atto amministrativo). E' vero che in queste ipotesi la legge consente all' ultimo giudice di disapplicare il precedente atto amministrativo, sollevando così l'interessato dall'onere d'impugnarlo separatamente dinanzi all'AGA. E però, anche a volerne generalizzare l'utilizzabilità in ogni possibile evenienza, la disapplicazione non può tuttavia assurgere ad unico rimedio in concreto praticabile, a vero e proprio tragitto obbligato capace di precludere il ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i provvedimenti a monte. Manca, infatti, ogni disposizione in tal senso ed, anzi, si traggono inequivoci spunti contrari (v. l'art. 113 Cost.) che inducono a riconoscere, anche in tali casi, la possibilità di rivolgersi all'AGA come conseguenza fisiologica dell'attuale riparto della giurisdizione (v., fra le più recenti, C. cass. SU 2016/7665 e Cons. Stato 2017/3822). L'unica condizione è che si verta in tema di provvedimenti a fronte dei quali sussista una posizione d'interesse legittimo dai medesimi lesa. Tanto puntualizzato e tornando all'esame del caso di specie, rileva il Collegio che trattandosi, come si è detto, di materia destinata ad essere regolata da una convenzione di natura negoziale, la posizione delle società ricorrenti rispetto all'ammontare del canone è di pieno diritto soggettivo, su cui le unilaterali determinazioni dell'amministratore straordinario del Consorzio non possono avere giuridicamente inciso dato che, secondo quanto già rilevato dalla sentenza impugnata, non è da tali atti che origina l'an ed il quantum dell'obbligo contributivo del gestore del servizio idrico integrato. Il fatto che la convenzione non sia stata mai stipulata appare, d'altronde, irrilevante, in quanto questione attinente al merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo. In tal modo superata ogni altra questione sollevata con il ricorso, quest'ultimo va in conclusione rigettato e l'AS SP e la AR TI SP condannate al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite. Rigetta il ricorso e condanna l'AS SP e la AR TI SP a pagare alla Regione AR le spese di lite, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 e succ. mod. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018 L'ESTENSOREEXTENSOREမသူ IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA II Funzionario Giudiziario oggi, 7 MAR. 2018 ……. Cotta Sabrina PAC eith Funzionario Giudiziario Dattasa Sabrina Pacitti