Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/02/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2022, proposto da Casa di Cura S. Anna-Policlinico Città di Pomezia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Filippo Maria Longhi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
l’Azienda sanitaria locale-Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
delle determinazioni di cui alla nota della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria prot. n. 904870 dell’8/11/2021, recante una diffida indirizzata al legale rappresentante della ricorrente ad erogare attività sanitaria diversa da quella autorizzata; delle determinazioni e delle note della ASL Roma 6 prot. n. 72053 del 9/11/2021, n. 71935 del 9/11/2021, n. 71447 dell’8/11/2021, n. 69732 del 29/10/2021, n. 14499 del 27/10/2021, n. 67414 del 20/10/2021, n. 66728 del 18/10/2021, nonché del verbale di sopralluogo del 19/10/2021, nella parte in cui attestano e/o assumono lo svolgimento di attività sanitaria diversa da quella autorizzata in assenza di alcun accertamento fattuale e in palese contraddizione con le indicazioni e autorizzazioni regionali; ove necessario, delle determinazioni di cui alla nota regionale prot. n. 627271 del 20/07/2021 ed alla nota ASL prot. n. 40880 del 30/06/2021; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Azienda sanitaria locale-Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, la struttura sanitaria ricorrente – autorizzata, accreditata e contrattualizzata per molteplici attività sanitarie, tra le quali sono ricomprese la chirurgia generale, l’ortopedia, l’urologia (solo in regime ambulatoriale), la diagnostica per immagini e il servizio di pronto soccorso – ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto, emessi a seguito del verbale di sopralluogo del 19 ottobre 2021 dal quale sarebbe emerso che: “all’interno del reparto di diagnostica per immagini, veniva utilizzata la Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla marca SIEMENS, non ricompresa nell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione Lazio (D.C.A. n. U00254 del 19/06/2013). Inoltre si accertava che erano state effettuate, all’interno del reparto di chirurgia, prestazioni di disciplina di urologia anch’essa non ricompresa nell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione Lazio con D.C.A. n. U00254 del 19/06/2013”;
- la Regione Lazio e l’A.s.l.-Roma 6 si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- con memoria depositata in data 14 gennaio 2025, parte ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere stante il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, come da produzione documentale depositata il 3 gennaio 2025;
- con memoria depositata il 14 gennaio 2025, l’A.s.l.-Roma 6, da un lato, ha aderito alla richiesta di declatatoria di cessazione della materia del contendere per quanto riguarda il profilo della installazione e dell’uso dell’apparecchiatura RMN da 1,5 Tesla, di contro, ha rilevato che la materia del contendere, con riferimento al diverso profilo delle prestazioni di urologia, è da considerarsi cessata solo nei limiti nei quali, legittimamente, la ricorrente ha reso tali prestazioni;
- con successiva memoria di replica, la ricorrente ha precisato che la Regione Lazio, dapprima, con la nota prot. n. 989129 dell’11 ottobre 2022 ha annullato il proprio precedente provvedimento, tenendo conto delle censure sollevate dalla ricorrente circa l’intervenuta autorizzazione dell’apparecchiatura a risonanza magnetica e circa l’autorizzazione recata dalla nota regionale prot. n. 301691 del 7/04/2021; successivamente, con nota prot. n. 383115 del 5/04/2023 (depositata dall’A.s.l. il 2 gennaio 2025) ha avviato e poi concluso, senza ulteriori conseguenze o diffide, un apposito procedimento amministrativo per verificare l’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per l’apparecchiatura a risonanza magnetica e la natura “eccezionale, minoritaria e residuale” dei DRG 2 urologici della struttura sul volume complessivo dei ricoveri di chirurgia generale;
- all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 14 febbraio 2025, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione;
Considerato che:
- l’intervenuto accertamento in sede di autotutela del regolare utilizzo della risonanza magnetica da 1,5 Tesla marca SIEMENS e dell’assenza di specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni di disciplina di urologia con conseguente conclusione, con esito positivo, dell’accesso ispettivo;
- pertanto la pretesa sostanziale vantata dalla parte ricorrente è stata soddisfatta nel corso del giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
- sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere discende da una complessa attività istruttoria che ha coinvolto anche enti pubblici diversi dall’amministrazione regionale resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO