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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5048/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARMOSINO MARIA TERESA Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni depositate da parte ricorrente in data 28.11.2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 18/06/2000. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 477, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25.01.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
16.01.2019, omologata dal Tribunale di Torino in data 5.02.2019.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 13.10.23, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, all'udienza in data 29.1.24, veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, solo in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
In data 16.02.2024 veniva pronunciata sentenza non definitiva in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, nella stessa data, con ordinanza, la causa veniva rimessa in istruttoria per la discussione e decisione sulle prove.
Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16/09/2024, ritenuti irrilevanti i capi di prova per testi dedotti da parte ricorrente, assegnava alle parti un termine per il deposito di note scritte.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte depositava note scritte contenenti le conclusioni precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, atteso che esso appare adeguato alle condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla dispone in relazione alle condizioni relative all'affidamento e al regime di visita della figlia divenuta maggiorenne nelle more del ricorso. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
DISPONE in conformità alle condizioni formulate dalla parte ricorrente e di seguito riportate: DISPONE in capo al padre il contributo al mantenimento di in un importo non inferiore ad € Per_1
300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla Sig. ; Parte_1
DISPONE il pagamento diretto del contributo al mantenimento di , nella misura determinanda, Per_1 in capo al datore di lavoro del Sig. , attualmente C.I.A.T. S.R.L., VIA R. ROMOLI Controparte_1
122/5R - 10148 - TORINO (TO), Partita IVA: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla Sig. ; Parte_1
DISPONE che le spese per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15 marzo 2016, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5048/2023
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ARMOSINO MARIA TERESA Parte_1 presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni depositate da parte ricorrente in data 28.11.2024.
Per il P.M.
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 18/06/2000. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 477, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 25.01.2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
16.01.2019, omologata dal Tribunale di Torino in data 5.02.2019.
Con ricorso depositato il 27/02/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 13.10.23, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, all'udienza in data 29.1.24, veniva dichiarata la contumacia del resistente;
la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, solo in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
In data 16.02.2024 veniva pronunciata sentenza non definitiva in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, nella stessa data, con ordinanza, la causa veniva rimessa in istruttoria per la discussione e decisione sulle prove.
Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16/09/2024, ritenuti irrilevanti i capi di prova per testi dedotti da parte ricorrente, assegnava alle parti un termine per il deposito di note scritte.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte depositava note scritte contenenti le conclusioni precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente, atteso che esso appare adeguato alle condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Nulla dispone in relazione alle condizioni relative all'affidamento e al regime di visita della figlia divenuta maggiorenne nelle more del ricorso. Per_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
DISPONE in conformità alle condizioni formulate dalla parte ricorrente e di seguito riportate: DISPONE in capo al padre il contributo al mantenimento di in un importo non inferiore ad € Per_1
300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla Sig. ; Parte_1
DISPONE il pagamento diretto del contributo al mantenimento di , nella misura determinanda, Per_1 in capo al datore di lavoro del Sig. , attualmente C.I.A.T. S.R.L., VIA R. ROMOLI Controparte_1
122/5R - 10148 - TORINO (TO), Partita IVA: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla Sig. ; Parte_1
DISPONE che le spese per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15 marzo 2016, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.