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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8393 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 56797/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU PE - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. RA EN - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56797 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 ottobre 2024
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Via Piè di Marmo n. 28, rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio
SS e LA D'EA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in Roma, Via
Giulia n. 66;
- attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazza di San Controparte_1
Paolo alla Regola, 40 (C.F. e P.IVA ; , nata a [...] P.IVA_2 Parte_2
Popolare Cinese), il 21.01.1969 e residente in [...](C.F. ), rappresentate e C.F._1
1 difese dall'avv. Vincenzo Scuderi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
NT OT, 1;
- convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “in via principale, accertare e dichiarare che la Parte_2 sig.ra si è resa responsabile di condotte contrarie al divieto di cui all'art. 2390 c.c., visto Per_1
il suo ruolo di amministratore di fatto di e che la stessa, anche per il tramite di Parte_1
si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3; Controparte_1 per l'effetto, condannare la sig.ra e la .per quanto di ragione o in solido Per_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del danno nella misura di euro 800.000, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, anche occorrendo con liquidazione equitativa;
inibire alla sig.ra
e la gestione del ristorante Oolong, con le modalità dedotte, adottando gli CP_3 CP_4 opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2599 c.c.; fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.c., una penale pari ad euro 1.675, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardi nell'ottemperare all'ordine di Giudice;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra e di .ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Per_1 Controparte_2
condannarle per quanto di ragione o in solido tra loro, a risarcire i danni causati a Parte_1
con e condotte di cui si è dedotto in narrativa, con le conseguenti pronunce di inibitoria e di fissazione di penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice che la convenuta fosse socia, unitamente al marito, nella misura del Per_1
50% ciascuno della società proprietaria del ristorante Green T ed anche di altra Parte_1
società denominata Alta Mane s.r.l.; che il ristorante Green T fosse stato frutto di un progetto comune dei coniugi e , di realizzazione di un'attività di ristorazione, Per_1 Parte_3
specializzata nella cucina cinese, connotata da ricercatezza nel centro di Roma, al quale aveva
Per_ contribuito sul piano economico in gran parte il non disponendo la di adeguati mezzi Pt_3
economici.
2 Per_ Esponeva che la , allorché il rapporto coniugale tra i soci era entrato in crisi, si fosse resa responsabile, anche tramite la società di condotte gravemente pregiudizievoli nei Controparte_1
suoi confronti: segnatamente, che si fosse dapprima appropriata della somma di euro 200.000 custodita nella cassaforte della società, della cui esistenza e ubicazione ella sola, oltre al rappresentante legale della società era in possesso;
che avesse poi utilizzato la carta di credito della società per acquisti personali ed avesse, infine, trattenuto per sé gli incassi del ristorante;
che avesse intrapreso, inoltre, una serie di iniziative giudiziarie nei confronti della società e del suo amministratore (un procedimento cautelare volto ad ottenere la disponibilità dei documenti contabili della società, anche un procedimento di revoca dell'amministratore, una giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, per ottenere la liquidazione in suo favore di pretese differenze retributive e, da ultimo, un procedimento per sequestro conservativo); che, ancora avesse assunto nella sua qualità di socia condotte tese ad ostacolare l'approvazione del bilancio della società; che, di seguito, nel marzo Per_ 2021, la avesse costituito una società, la avente ad oggetto, tra l'altro, Controparte_1
l'esercizio di attività di ristorazione, che aveva preso la gestione del ristorante La Regola, con sede in Roma, Piazza San Paolo alla Regola, mutandone la denominazione in 'Oolong', procedendo poi alla ristrutturazione di esso e alla sua conversione in ristorante cinese con caratteristiche molto simili al Green T gestito dalla Parte_1
Si doleva l'attrice della illiceità delle condotte delle convenute, in quanto poste in essere in violazione degli obblighi di correttezza professionale: in particolare, evidenziava che la denominazione della nuova attività commerciale fosse corrispondente a quella di un tipo di tè, al
Per_ pari di quella del Green T;
che la avesse indotto taluni dei dipendenti della a Parte_1
lasciare la loro occupazione al fine di farli assumere dalla nel ristorante di nuova apertura;
CP_1
che del pari scorretta fosse stata la modalità con la quale fosse stata dirottata la clientela verso il nuovo ristorante, essendo stato quest'ultimo descritto come 'il nuovo Green T'; che fossero pressoché identici i piatti proposti nel menù del nuovo esercizio, come anche molto simili fossero gli arredi prescelti per l'interno del ristorante.
Per_ Tanto premesso in fatto, l'attrice lamentava violazione da parte della dei doveri sulla medesima incombenti nella sua qualità di amministratore di fatto della società attrice;
che
Per_ l'iniziativa assunta dalla , mediante la società appositamente costituita, di CP_1
intraprendere la nuova attività di ristorazione con una denominazione simile e in luogo molto vicino alla sede del Green T, con storno di dipendenti della medesima e con sviamento della clientela del medesimo, integrasse gli estremi della condotta illecita di concorrenza sleale.
3 Chiedeva, pertanto, l'accertamento di quanto sopra e l'adozione nei confronti delle convenute di provvedimento di inibitoria, con fissazione di una penale per l'ipotesi di inottemperanza, e di condanna al risarcimento del pregiudizio subito che quantificava nella misura di euro 800.000.
Si costituivano le parti convenute, allegando diversa ricostruzione dei fatti e sostenendo che la proposizione delle domande da parte dell'attore fosse espressione di intento ritorsivo del medesimo Per_ nei confronti della moglie. Nel dettaglio, negavano che la avesse mai rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, avendo ella prestato la sua attività lavorativa all'interno dell'attività commerciale quale dipendente ed allegavano che la stessa avesse intrapreso con la la nuova attività imprenditoriale, a seguito del licenziamento subito da parte della Controparte_1
società attrice per volontà del marito, che ne era amministratore unico. Contestavano, inoltre, che l'apertura del ristorante Oolong nelle vicinanze del Green T avesse integrato gli estremi della condotta di concorrenza sleale, non sussistendo alcuna confondibilità tra le denominazioni delle due attività e non ricorrendo alcuna delle altre ipotesi di illecito allegate dall'attrice.
Concludevano, pertanto, nei seguenti termini: “A) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2390 c.c., per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità della domanda formulata dalla B) sempre in via Parte_1 preliminare, in via subordinata, … accertare e dichiarare la pregiudizialità del procedimento giuslavoristico n. 4701/2021 di R.G., pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, dichiarare la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della relativa statuizione giudiziale;
C) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande ex art. 2358, 2390 c.c., ovvero 2043 c.c. formulate dall'attrice, sia in ordine alla richiesta risarcitoria che inibitoria e di pagamento di una penale, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, rigettarle. Con vittoria, anche aggravata ex art. 96 c.p.c., di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024 ex art. 127 ter cp.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
4 Le domande formulate dall'attrice nei confronti delle parti convenute sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
La controversia trae origine dall'interruzione del rapporto personale e professionale tra i soci della società e dall'iniziativa intrapresa da parte della di costituire Parte_4 Per_1
altra società, la al fine di esercitare attività di impresa nello stesso settore nel quale Controparte_1 opera l'attrice in luogo prossimo a quello della sede del ristorante gestito da quest'ultima.
L'attrice ha infatti sostenuto, in primo luogo, che nell'intraprendere tale iniziativa la Per_1 avesse violato il disposto dell'art. 2390 c.c., premettendo che il ruolo svolto dalla medesima all'interno della fosse stato quello dell'amministratore di fatto;
ha poi dedotto che la Parte_1
condotta della stessa convenuta e della società da lei costituita allo scopo avesse integrato gli estremi della concorrenza sleale sotto diversi profili.
Con riferimento alla prima delle doglianze dell'attrice, ritiene il Collegio che non sia dato accertare Per_ che la avesse rivestito all'interno della società la funzione di amministratore di Parte_1
fatto della società: invero, l'allegazione formulata in tal senso dall'attrice è rimasta in giudizio del tutto sfornita di prova.
L'attrice, al fine di fornire riscontro dell'assunto, ha prodotto in atti biglietto da visita della convenuta nel quale ella era individuata quale “general director” del ristorante, qualifica, Per_1
invero compatibile anche con il ruolo di dipendente della società da lei incontestatamente ricoperto;
nonché denuncia presentata da parte della medesima convenuta presso il Commissariato Trevi
Campo Marzio nella quale ella si era qualificata “titolare” del ristorante: sennonché anche tale produzione non appare dirimente ai fini della prova, atteso che l'auto-definizione del proprio ruolo compiuta da parte della convenuta appare all'evidenza in ogni caso del tutto impropria essendo il ristorante (anche in questo caso incontestatamente) gestito dalla società attrice, cosicché la Per_1
non avrebbe potuto qualificarsi titolare dell'attività neppure nel caso in cui fosse stata
[...]
amministratrice di fatto della medesima.
Di contro, stridono con la qualificazione del ruolo della convenuta preteso dall'attrice le circostanze Per_ emerse nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice del lavoro (tra la e la società Pt_1
, giacché in quella sede non è stato neppure contestato dall'attrice che la convenuta avesse
[...]
lavorato in rapporto di subordinazione con la società nel periodo dal 20.04.2005 al 18.06.2020 e che avesse svolto senza soluzione di continuità mansioni di responsabile della gestione della sala del locale gestito dalla società, inquadrata al livello di quadro B del CCNL (queste ultime tali da giustificare anche il lavoro effettivamente svolto, come descritto dall'attrice); ancora contrasta con Per_ il preteso ruolo di amministratore di fatto della società la circostanza che la non avesse nella sua disponibilità i libri sociali, le scritture contabili e ogni altro documento relativo
5 all'amministrazione della medesima, tanto da dovere agire in giudizio, in via cautelare, al fine di ottenerne l'esibizione da parte dell'effettivo amministratore unico, ai fini della tutela dei suoi diritti di socia.
Per_ Va poi considerato che la , oltre che dipendente della era anche sposata con Parte_1
l'amministratore della società (e per quanto risulta dagli atti lo è ancora), cosicché è ragionevole ritenere che possa avere goduto all'interno del ristorante di una maggiore autonomia rispetto a quella generalmente riconosciuta ad altri dipendenti, ma non è stato in alcun modo provato da parte dell'attore che abbia mai assunto un vero e proprio ruolo gestorio.
Né si ritiene possano qualificarsi in alcun modo come illecite le iniziative giudiziarie intraprese
Per_ dalla nei confronti della società e, nella sua qualità di socia di essa, nei Parte_1
confronti del suo amministratore, non essendo dato trarre riscontro in alcun modo della finalità meramente emulativa di esse.
La parte attrice ha poi chiesto l'accertamento del fatto che l'iniziativa imprenditoriale intrapresa Per_ dalla , mediante la costituzione della società e l'apertura di un altro ristorante a Controparte_1
poca distanza dalla sede del Green T, fosse stata connotata da profili di illiceità, per violazione dei canoni della correttezza professionale.
La doglianza è stata prospettata con riferimento a diversi profili: in primo luogo, l'attrice ha lamentato che la stessa denominazione del ristorante fosse stata scelta al fine di stabilire una connessione tra le due attività imprenditoriali. Ha infatti dedotto che il nome Oolong corrispondesse ad un tipo di tè, al pari del Green T. Ha poi lamentato che il tipo di cucina proposto dal nuovo ristorante fosse molto simile a quello già offerto dal Green T, che l'arredo interno dei locali fosse simile ed ancora che la e la avessero operato scorrettamente dapprima inducendo Per_1 CP_1
suoi dipendenti a lasciare la per assumere mansioni presso il nuovo ristorante e Parte_1 comunque sottraendole clientela con modalità censurabili (ovvero avvalorando l'ipotesi che la nuova attività fosse in qualche modo collegata con la prima).
Ritiene il Collegio che la circostanza che anche l'Oolong sia un tipo di tè non sia di per sé significativa di alcunché, in quanto intanto neppure nota ai più, e comunque inidonea a creare alcun collegamento tra le due attività commerciali, né a determinare alcuna confondibilità tra i segni distintivi di esse.
Del pari ritiene irrilevante la circostanza che il nuovo ristorante aperto dalla fosse collocato CP_1
geograficamente vicino alla sede del Green T, non implicando di certo la circostanza alcun elemento di illiceità.
Quanto alla dedotta somiglianza dell'offerta gastronomica dei due locali, anche quanto alla denominazione di taluni piatti e alle modalità con le quali gli stessi fossero presentati alla clientela,
6 il Collegio rileva, in primo luogo, che non vi sia sovrapponibilità tra i menù dei due ristoranti (se non parziale) e, comunque, che le convenute hanno ampiamente documentato la circostanza che i nomi dei piatti effettivamente coincidenti, così come le modalità di presentazione di essi, fossero non già frutto di creazione originale della bensì rispondenti alla tradizione culinaria Parte_1 cinese, tanto da essere rinvenibili anche nell'offerta di altre attività di ristorazione ispirate alla medesima cultura.
Stesse considerazioni valgono per gli arredi dei locali, che – come desumibile dalle fotografie prodotte dall'attrice - presentano similitudini in ragione del fatto che entrambi gli esercizi commerciali sono allestiti con elementi che richiamano il gusto e la tradizione orientale.
Ai fini della prova della fondatezza delle ulteriori doglianze circa il ricorso delle convenute a metodi contrari alla correttezza professionale, al fine di sviare la clientela del Green T verso il nuovo esercizio commerciale e di stornare i dipendenti della per impiegare gli Parte_1
stessi nella nuova attività, l'attrice ha poi prodotto in atti relazione redatta da un investigatore privato, nel quale è riferito che lo stesso si sarebbe recato presso il ristorante di nuova apertura ed
Per_ avrebbe conversato con persona di sesso femminile (ragionevolmente la ) la quale avrebbe fatto riferimento alla sua precedente esperienza lavorativa presso il Green T, decantando le (presunte) doti del nuovo locale che glielo facessero preferire al precedente;
ha prodotto una mail nella quale un cliente avrebbe chiesto conferma del fatto che il Green T avesse una nuova sede;
ha documentato che due dipendenti del Green T avessero dato le dimissioni per poi essere assunti presso l'Oolong.
Sennonché, ritiene il Collegio che non sia dato trarre, dalle allegazioni e produzioni dell'attrice, alcun riscontro della circostanza che le convenute abbiano posto in essere condotte contrarie ai canoni della correttezza professionale: premesso che non possa che ritenersi del tutto lecito che la Per_
abbia intrapreso un'attività imprenditoriale, tramite la costituzione della società , nel CP_1 medesimo settore nel quale ella aveva maturato un'esperienza, lavorando a fianco del marito nel ristorante nella titolarità della all'atto della interruzione dei rapporti personali e Parte_1
professionali con il medesimo, e che non possa parimenti che ritenersi del tutto lecito che nell'iniziare tale nuova attività abbia impiegato le abilità acquisite nel suo precedente impiego nonché inevitabilmente beneficiato delle conoscenze personali già instaurate con clienti e dipendenti allorché prestava la sua opera nel Green T, non è dato desumere, dagli elementi forniti
Per_ dall'attrice, alcun riscontro del fatto che la e la abbiano operato travalicando i limiti CP_1
propri delle normali dinamiche concorrenziali.
In primo luogo, nessun riscontro documentale è stato fornito dall'attrice in ordine al fatto (allegato) Per_ che la avesse fatto indebito uso dei profili social del Green T, a vantaggio della nuova attività imprenditoriale.
7 Nessun elemento decisivo si trae, poi, dal contenuto della relazione dell'investigatore privato, né ancora assume alcun rilievo probatorio dirimente la produzione in atti da parte dell'attrice delle lettere di dimissioni inviatele da parte di due dipendenti, i quali avrebbero poi assunto le loro funzioni presso il nuovo esercizio commerciale gestito dalla società convenuta, posto il condivisibile consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3865 del 17/02/2020). Alla luce di tali principi non è infatti emerso riscontro della ricorrenza di alcuno degli elementi costituenti il presupposto dell'illecito ipotizzato.
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In ragione della soccombenza, l'attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore delle convenute nella misura complessiva di euro 22.426, per compensi professionali (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si respinge, infine, la domanda di condanna dell'attrice proposta dalle convenute ex art. 96 c.p.c., difettando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
8 - condanna la parte attrice al pagamento nei confronti delle convenute delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 22.426, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice
RA EN
Il Presidente
AU PE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. AU PE - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. RA EN - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 56797 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 ottobre 2024
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Via Piè di Marmo n. 28, rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio
SS e LA D'EA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in Roma, Via
Giulia n. 66;
- attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, piazza di San Controparte_1
Paolo alla Regola, 40 (C.F. e P.IVA ; , nata a [...] P.IVA_2 Parte_2
Popolare Cinese), il 21.01.1969 e residente in [...](C.F. ), rappresentate e C.F._1
1 difese dall'avv. Vincenzo Scuderi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
NT OT, 1;
- convenute nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “in via principale, accertare e dichiarare che la Parte_2 sig.ra si è resa responsabile di condotte contrarie al divieto di cui all'art. 2390 c.c., visto Per_1
il suo ruolo di amministratore di fatto di e che la stessa, anche per il tramite di Parte_1
si è resa responsabile di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 2 e 3; Controparte_1 per l'effetto, condannare la sig.ra e la .per quanto di ragione o in solido Per_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del danno nella misura di euro 800.000, o nella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, anche occorrendo con liquidazione equitativa;
inibire alla sig.ra
e la gestione del ristorante Oolong, con le modalità dedotte, adottando gli CP_3 CP_4 opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2599 c.c.; fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.c., una penale pari ad euro 1.675, o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardi nell'ottemperare all'ordine di Giudice;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra e di .ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, Per_1 Controparte_2
condannarle per quanto di ragione o in solido tra loro, a risarcire i danni causati a Parte_1
con e condotte di cui si è dedotto in narrativa, con le conseguenti pronunce di inibitoria e di fissazione di penale ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attrice che la convenuta fosse socia, unitamente al marito, nella misura del Per_1
50% ciascuno della società proprietaria del ristorante Green T ed anche di altra Parte_1
società denominata Alta Mane s.r.l.; che il ristorante Green T fosse stato frutto di un progetto comune dei coniugi e , di realizzazione di un'attività di ristorazione, Per_1 Parte_3
specializzata nella cucina cinese, connotata da ricercatezza nel centro di Roma, al quale aveva
Per_ contribuito sul piano economico in gran parte il non disponendo la di adeguati mezzi Pt_3
economici.
2 Per_ Esponeva che la , allorché il rapporto coniugale tra i soci era entrato in crisi, si fosse resa responsabile, anche tramite la società di condotte gravemente pregiudizievoli nei Controparte_1
suoi confronti: segnatamente, che si fosse dapprima appropriata della somma di euro 200.000 custodita nella cassaforte della società, della cui esistenza e ubicazione ella sola, oltre al rappresentante legale della società era in possesso;
che avesse poi utilizzato la carta di credito della società per acquisti personali ed avesse, infine, trattenuto per sé gli incassi del ristorante;
che avesse intrapreso, inoltre, una serie di iniziative giudiziarie nei confronti della società e del suo amministratore (un procedimento cautelare volto ad ottenere la disponibilità dei documenti contabili della società, anche un procedimento di revoca dell'amministratore, una giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, per ottenere la liquidazione in suo favore di pretese differenze retributive e, da ultimo, un procedimento per sequestro conservativo); che, ancora avesse assunto nella sua qualità di socia condotte tese ad ostacolare l'approvazione del bilancio della società; che, di seguito, nel marzo Per_ 2021, la avesse costituito una società, la avente ad oggetto, tra l'altro, Controparte_1
l'esercizio di attività di ristorazione, che aveva preso la gestione del ristorante La Regola, con sede in Roma, Piazza San Paolo alla Regola, mutandone la denominazione in 'Oolong', procedendo poi alla ristrutturazione di esso e alla sua conversione in ristorante cinese con caratteristiche molto simili al Green T gestito dalla Parte_1
Si doleva l'attrice della illiceità delle condotte delle convenute, in quanto poste in essere in violazione degli obblighi di correttezza professionale: in particolare, evidenziava che la denominazione della nuova attività commerciale fosse corrispondente a quella di un tipo di tè, al
Per_ pari di quella del Green T;
che la avesse indotto taluni dei dipendenti della a Parte_1
lasciare la loro occupazione al fine di farli assumere dalla nel ristorante di nuova apertura;
CP_1
che del pari scorretta fosse stata la modalità con la quale fosse stata dirottata la clientela verso il nuovo ristorante, essendo stato quest'ultimo descritto come 'il nuovo Green T'; che fossero pressoché identici i piatti proposti nel menù del nuovo esercizio, come anche molto simili fossero gli arredi prescelti per l'interno del ristorante.
Per_ Tanto premesso in fatto, l'attrice lamentava violazione da parte della dei doveri sulla medesima incombenti nella sua qualità di amministratore di fatto della società attrice;
che
Per_ l'iniziativa assunta dalla , mediante la società appositamente costituita, di CP_1
intraprendere la nuova attività di ristorazione con una denominazione simile e in luogo molto vicino alla sede del Green T, con storno di dipendenti della medesima e con sviamento della clientela del medesimo, integrasse gli estremi della condotta illecita di concorrenza sleale.
3 Chiedeva, pertanto, l'accertamento di quanto sopra e l'adozione nei confronti delle convenute di provvedimento di inibitoria, con fissazione di una penale per l'ipotesi di inottemperanza, e di condanna al risarcimento del pregiudizio subito che quantificava nella misura di euro 800.000.
Si costituivano le parti convenute, allegando diversa ricostruzione dei fatti e sostenendo che la proposizione delle domande da parte dell'attore fosse espressione di intento ritorsivo del medesimo Per_ nei confronti della moglie. Nel dettaglio, negavano che la avesse mai rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, avendo ella prestato la sua attività lavorativa all'interno dell'attività commerciale quale dipendente ed allegavano che la stessa avesse intrapreso con la la nuova attività imprenditoriale, a seguito del licenziamento subito da parte della Controparte_1
società attrice per volontà del marito, che ne era amministratore unico. Contestavano, inoltre, che l'apertura del ristorante Oolong nelle vicinanze del Green T avesse integrato gli estremi della condotta di concorrenza sleale, non sussistendo alcuna confondibilità tra le denominazioni delle due attività e non ricorrendo alcuna delle altre ipotesi di illecito allegate dall'attrice.
Concludevano, pertanto, nei seguenti termini: “A) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2390 c.c., per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità della domanda formulata dalla B) sempre in via Parte_1 preliminare, in via subordinata, … accertare e dichiarare la pregiudizialità del procedimento giuslavoristico n. 4701/2021 di R.G., pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, dichiarare la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della relativa statuizione giudiziale;
C) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande ex art. 2358, 2390 c.c., ovvero 2043 c.c. formulate dall'attrice, sia in ordine alla richiesta risarcitoria che inibitoria e di pagamento di una penale, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, e, per l'effetto, rigettarle. Con vittoria, anche aggravata ex art. 96 c.p.c., di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024 ex art. 127 ter cp.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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4 Le domande formulate dall'attrice nei confronti delle parti convenute sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
La controversia trae origine dall'interruzione del rapporto personale e professionale tra i soci della società e dall'iniziativa intrapresa da parte della di costituire Parte_4 Per_1
altra società, la al fine di esercitare attività di impresa nello stesso settore nel quale Controparte_1 opera l'attrice in luogo prossimo a quello della sede del ristorante gestito da quest'ultima.
L'attrice ha infatti sostenuto, in primo luogo, che nell'intraprendere tale iniziativa la Per_1 avesse violato il disposto dell'art. 2390 c.c., premettendo che il ruolo svolto dalla medesima all'interno della fosse stato quello dell'amministratore di fatto;
ha poi dedotto che la Parte_1
condotta della stessa convenuta e della società da lei costituita allo scopo avesse integrato gli estremi della concorrenza sleale sotto diversi profili.
Con riferimento alla prima delle doglianze dell'attrice, ritiene il Collegio che non sia dato accertare Per_ che la avesse rivestito all'interno della società la funzione di amministratore di Parte_1
fatto della società: invero, l'allegazione formulata in tal senso dall'attrice è rimasta in giudizio del tutto sfornita di prova.
L'attrice, al fine di fornire riscontro dell'assunto, ha prodotto in atti biglietto da visita della convenuta nel quale ella era individuata quale “general director” del ristorante, qualifica, Per_1
invero compatibile anche con il ruolo di dipendente della società da lei incontestatamente ricoperto;
nonché denuncia presentata da parte della medesima convenuta presso il Commissariato Trevi
Campo Marzio nella quale ella si era qualificata “titolare” del ristorante: sennonché anche tale produzione non appare dirimente ai fini della prova, atteso che l'auto-definizione del proprio ruolo compiuta da parte della convenuta appare all'evidenza in ogni caso del tutto impropria essendo il ristorante (anche in questo caso incontestatamente) gestito dalla società attrice, cosicché la Per_1
non avrebbe potuto qualificarsi titolare dell'attività neppure nel caso in cui fosse stata
[...]
amministratrice di fatto della medesima.
Di contro, stridono con la qualificazione del ruolo della convenuta preteso dall'attrice le circostanze Per_ emerse nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice del lavoro (tra la e la società Pt_1
, giacché in quella sede non è stato neppure contestato dall'attrice che la convenuta avesse
[...]
lavorato in rapporto di subordinazione con la società nel periodo dal 20.04.2005 al 18.06.2020 e che avesse svolto senza soluzione di continuità mansioni di responsabile della gestione della sala del locale gestito dalla società, inquadrata al livello di quadro B del CCNL (queste ultime tali da giustificare anche il lavoro effettivamente svolto, come descritto dall'attrice); ancora contrasta con Per_ il preteso ruolo di amministratore di fatto della società la circostanza che la non avesse nella sua disponibilità i libri sociali, le scritture contabili e ogni altro documento relativo
5 all'amministrazione della medesima, tanto da dovere agire in giudizio, in via cautelare, al fine di ottenerne l'esibizione da parte dell'effettivo amministratore unico, ai fini della tutela dei suoi diritti di socia.
Per_ Va poi considerato che la , oltre che dipendente della era anche sposata con Parte_1
l'amministratore della società (e per quanto risulta dagli atti lo è ancora), cosicché è ragionevole ritenere che possa avere goduto all'interno del ristorante di una maggiore autonomia rispetto a quella generalmente riconosciuta ad altri dipendenti, ma non è stato in alcun modo provato da parte dell'attore che abbia mai assunto un vero e proprio ruolo gestorio.
Né si ritiene possano qualificarsi in alcun modo come illecite le iniziative giudiziarie intraprese
Per_ dalla nei confronti della società e, nella sua qualità di socia di essa, nei Parte_1
confronti del suo amministratore, non essendo dato trarre riscontro in alcun modo della finalità meramente emulativa di esse.
La parte attrice ha poi chiesto l'accertamento del fatto che l'iniziativa imprenditoriale intrapresa Per_ dalla , mediante la costituzione della società e l'apertura di un altro ristorante a Controparte_1
poca distanza dalla sede del Green T, fosse stata connotata da profili di illiceità, per violazione dei canoni della correttezza professionale.
La doglianza è stata prospettata con riferimento a diversi profili: in primo luogo, l'attrice ha lamentato che la stessa denominazione del ristorante fosse stata scelta al fine di stabilire una connessione tra le due attività imprenditoriali. Ha infatti dedotto che il nome Oolong corrispondesse ad un tipo di tè, al pari del Green T. Ha poi lamentato che il tipo di cucina proposto dal nuovo ristorante fosse molto simile a quello già offerto dal Green T, che l'arredo interno dei locali fosse simile ed ancora che la e la avessero operato scorrettamente dapprima inducendo Per_1 CP_1
suoi dipendenti a lasciare la per assumere mansioni presso il nuovo ristorante e Parte_1 comunque sottraendole clientela con modalità censurabili (ovvero avvalorando l'ipotesi che la nuova attività fosse in qualche modo collegata con la prima).
Ritiene il Collegio che la circostanza che anche l'Oolong sia un tipo di tè non sia di per sé significativa di alcunché, in quanto intanto neppure nota ai più, e comunque inidonea a creare alcun collegamento tra le due attività commerciali, né a determinare alcuna confondibilità tra i segni distintivi di esse.
Del pari ritiene irrilevante la circostanza che il nuovo ristorante aperto dalla fosse collocato CP_1
geograficamente vicino alla sede del Green T, non implicando di certo la circostanza alcun elemento di illiceità.
Quanto alla dedotta somiglianza dell'offerta gastronomica dei due locali, anche quanto alla denominazione di taluni piatti e alle modalità con le quali gli stessi fossero presentati alla clientela,
6 il Collegio rileva, in primo luogo, che non vi sia sovrapponibilità tra i menù dei due ristoranti (se non parziale) e, comunque, che le convenute hanno ampiamente documentato la circostanza che i nomi dei piatti effettivamente coincidenti, così come le modalità di presentazione di essi, fossero non già frutto di creazione originale della bensì rispondenti alla tradizione culinaria Parte_1 cinese, tanto da essere rinvenibili anche nell'offerta di altre attività di ristorazione ispirate alla medesima cultura.
Stesse considerazioni valgono per gli arredi dei locali, che – come desumibile dalle fotografie prodotte dall'attrice - presentano similitudini in ragione del fatto che entrambi gli esercizi commerciali sono allestiti con elementi che richiamano il gusto e la tradizione orientale.
Ai fini della prova della fondatezza delle ulteriori doglianze circa il ricorso delle convenute a metodi contrari alla correttezza professionale, al fine di sviare la clientela del Green T verso il nuovo esercizio commerciale e di stornare i dipendenti della per impiegare gli Parte_1
stessi nella nuova attività, l'attrice ha poi prodotto in atti relazione redatta da un investigatore privato, nel quale è riferito che lo stesso si sarebbe recato presso il ristorante di nuova apertura ed
Per_ avrebbe conversato con persona di sesso femminile (ragionevolmente la ) la quale avrebbe fatto riferimento alla sua precedente esperienza lavorativa presso il Green T, decantando le (presunte) doti del nuovo locale che glielo facessero preferire al precedente;
ha prodotto una mail nella quale un cliente avrebbe chiesto conferma del fatto che il Green T avesse una nuova sede;
ha documentato che due dipendenti del Green T avessero dato le dimissioni per poi essere assunti presso l'Oolong.
Sennonché, ritiene il Collegio che non sia dato trarre, dalle allegazioni e produzioni dell'attrice, alcun riscontro della circostanza che le convenute abbiano posto in essere condotte contrarie ai canoni della correttezza professionale: premesso che non possa che ritenersi del tutto lecito che la Per_
abbia intrapreso un'attività imprenditoriale, tramite la costituzione della società , nel CP_1 medesimo settore nel quale ella aveva maturato un'esperienza, lavorando a fianco del marito nel ristorante nella titolarità della all'atto della interruzione dei rapporti personali e Parte_1
professionali con il medesimo, e che non possa parimenti che ritenersi del tutto lecito che nell'iniziare tale nuova attività abbia impiegato le abilità acquisite nel suo precedente impiego nonché inevitabilmente beneficiato delle conoscenze personali già instaurate con clienti e dipendenti allorché prestava la sua opera nel Green T, non è dato desumere, dagli elementi forniti
Per_ dall'attrice, alcun riscontro del fatto che la e la abbiano operato travalicando i limiti CP_1
propri delle normali dinamiche concorrenziali.
In primo luogo, nessun riscontro documentale è stato fornito dall'attrice in ordine al fatto (allegato) Per_ che la avesse fatto indebito uso dei profili social del Green T, a vantaggio della nuova attività imprenditoriale.
7 Nessun elemento decisivo si trae, poi, dal contenuto della relazione dell'investigatore privato, né ancora assume alcun rilievo probatorio dirimente la produzione in atti da parte dell'attrice delle lettere di dimissioni inviatele da parte di due dipendenti, i quali avrebbero poi assunto le loro funzioni presso il nuovo esercizio commerciale gestito dalla società convenuta, posto il condivisibile consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3865 del 17/02/2020). Alla luce di tali principi non è infatti emerso riscontro della ricorrenza di alcuno degli elementi costituenti il presupposto dell'illecito ipotizzato.
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In ragione della soccombenza, l'attrice è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore delle convenute nella misura complessiva di euro 22.426, per compensi professionali (euro 4.607, per la fase di studio, euro 3.039, per la fase introduttiva, euro 6.767, per la fase istruttoria, euro 8.013, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si respinge, infine, la domanda di condanna dell'attrice proposta dalle convenute ex art. 96 c.p.c., difettando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento di essa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
8 - condanna la parte attrice al pagamento nei confronti delle convenute delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 22.426, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice
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Il Presidente
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