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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto in data 07.08.2025 al n.r.g. 3885/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BRUMANA, e da (C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
GLORIA BANCHI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 06.08.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regolamentazione
[...] Parte_2 dell'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...] dal loro rapporto Persona_1 sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente pres- Persona_1 so la madre;
2. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita ed il futuro di verranno Persona_1 prese di comune accordo tra i genitori;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual Parte_2 Persona_1 volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la sig.ra Pt_1
4. Per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso, il sig.
[...]
verserà alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese, un contributo mensile Parte_2 Pt_1 al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 ( rivalutabile in base agli indici ISTAT ), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle ludico- sportive, secondo quanto disposto dal vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente richiamato e accettato dai genitori.
5. Successivamente allo scadere del predetto termine di 5 anni il sig. ver- Parte_2 serà alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese, un contributo mensile al mantenimento del Pt_1 figlio nella misura di € 450,00 ( rivalutabile in base agli indici ISTAT ), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle ludico-sportive, secondo quan- to disposto dal vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente richiamato e accettato dai genitori;
6. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento va- lido per l'espatrio, anche per il figlio”.
Con decreto reso in data 05.09.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 07.10.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
2 In data 02.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto in data 07.08.2025 al n.r.g. 3885/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), con l'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BRUMANA, e da (C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
GLORIA BANCHI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, letto il ricorso congiuntamente depositato in data 06.08.2025 dai Sigg.ri Parte_1
e diretto a conseguire la regolamentazione
[...] Parte_2 dell'affidamento e del mantenimento del figlio nato il [...] dal loro rapporto Persona_1 sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenuto ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente pres- Persona_1 so la madre;
2. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita ed il futuro di verranno Persona_1 prese di comune accordo tra i genitori;
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual Parte_2 Persona_1 volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio e previo accordo con la sig.ra Pt_1
4. Per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso, il sig.
[...]
verserà alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese, un contributo mensile Parte_2 Pt_1 al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 ( rivalutabile in base agli indici ISTAT ), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle ludico- sportive, secondo quanto disposto dal vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente richiamato e accettato dai genitori.
5. Successivamente allo scadere del predetto termine di 5 anni il sig. ver- Parte_2 serà alla sig.ra entro il giorno 12 di ogni mese, un contributo mensile al mantenimento del Pt_1 figlio nella misura di € 450,00 ( rivalutabile in base agli indici ISTAT ), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N. e di quelle ludico-sportive, secondo quan- to disposto dal vigente protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente richiamato e accettato dai genitori;
6. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento va- lido per l'espatrio, anche per il figlio”.
Con decreto reso in data 05.09.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 07.10.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
2 In data 02.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2 la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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