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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 9/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4922/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Caterina Di Biase come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 5757/2024, dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984
e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. Persona_1 quale C.T.U., nominato nel predetto procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che ne riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo (art 1 Legge 12 giugno 1984, n 222), sin dalla data della domanda amministrativa, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente accertata nell'espletanda CTU;
- per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità art 1 legge 222/1984…”. Vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito un supplemento peritale, ad opera del C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito dell'udienza del 9.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis,
Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo – dopo aver sottoposto a visita l'assicurata ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita – svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “1) la signor , in base Parte_1 alla documentazione agli atti e alla visita medico-legale effettuata risulta essere affetto da:
“MODERATA RO RACHIDE CERVICALE E LOMBARE. GO
DESTRA. PIEDE CAVO. LIEVE- MODERATA INSUFFICIENZA TRICUSPIDALE.
IPERTENSIONE ARTERIOSA (FE=60)”. 2)Trattasi di infermità che, per quando motivate nella valutazione medico-peritale, non determinano una diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984).
Per lo svolgimento di tale attività (bracciante agricolo) la ricorrente è in grado di utilizzare le capacità di lavoro in modo proficuo a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 08/06/2022.”. (cfr. pagg. 10-11 della relazione).
2.4. Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurata, avuto riguardo, in particolare, all'attività bracciantile da costei esercitata.
Né, d'altro canto, occorreva valutare la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Difatti, come già precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 3519 del 2001; Cass. n. 8596 del 2002), la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica),
i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Ne consegue che – come ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
16599 del 2022) – “ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini”.
2.5. Occorre, tuttavia, evidenziare che la documentazione sanitaria di formazione successiva depositata dalla parte ricorrente in data 16.6.2025, 10.7.2025 e 3.11.2025 ha indotto questo Giudice ad acquisire un supplemento peritale, e ciò in linea con il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. (Cass. Sez. Lav. n.
30860/2019), “deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”. (Cass. Sez. Lav. n. 36566/2022).
2.7. In questa prospettiva, l'ausiliario – dopo aver scrutinato la nuova documentazione prodotta – è giunto alle seguenti conclusioni: “Dall'esame della nuova documentazione clinica in atti alla ricorrente si formula la seguente diagnosi:“SCOLIOSI DX CONCAVA Parte_1
CON RIDUZIONE DELLA LORDOSI LOMBARE. RO CERVICO-
LOMBARE CON ASSOCIATE ERNIE DISCALI L2-L3 E L3-L4.GO.DESTRA.PIEDE
CAVO. LIEVE MODERATA INSUFFICIENZA MITRALICA E TRICUSPIDALE. COLELITIASI”.
Validate le patologie sofferte dal ricorrente ci soffermeremo sulle conseguenze che le stesse hanno sulla capacità di determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Nella pregressa ATPO la insufficiente documentazione strumentale in atti, a parere del CTU, aveva indotto a non riconoscere alla ricorrente il benefico dell'assegno ordinario di inabilità. Nello specifico non si era documentato in atti il referto di RM rachide lombare, esame radiologico di II° livello , che avrebbero definito la patologia osteoarticolare sofferte dalla ricorrente. -Si valuta il referto della Rm lombare del 23/06/2025 che documenta:” presenza di un'ampia protrusione discale L2-L3 e di un'ernia protrusa centrale in disco globalmente protruso L3-L4 con condizione di canale stretto a prevalenza foraminale sx L4-L5”. Il referto strumentale del 23/06/2025 (RM rachide lombare) depone per una condizione patologica che può causare una serie di disturbi quali lombalgia, dolore irradiato lungo l'arto inferiore, intorpidimento, formicolio e debolezza muscolare con facile stancabilità alla stazione eretta per medi-lunghi periodi. La ricorrente svolge attività di bracciante agricola, una mansione è prevalente impegno fisico che comporta lavori manuali nei campi come il sollevamento di carichi pesanti, i movimenti ripetitivi e le posture statiche, quale la postura china per molte ore della giornata con sindromi da sovraccarico della schiena che nei lunghi periodi causa protrusione e ernie discali. -
Circa la ipertensione arteriosa con lieve –moderata insufficienza trucupsidale il referto dell'Ecocardiogramma cardiaco effettuato in sede di ricovero il 03/10/2025 ha documentato una cinetica cardiaca comunque nella norma. Pertanto acquisita la nuova documentazione sanitaria agli atti al fine di valutare l'eventuale sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'Assegno ordinario di invalidità si può affermare che la signora è affetta da infermità Parte_1 che determinano una diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (bracciante agricola) la ricorrente non è in grado di utilizzare le residue capacità di lavoro in modo proficuo. GIUDIZIO In merito ai quesiti posti dal Signor Giudice Dott.ssa Roberta Lucchetti
è possibile trarre le seguenti conclusioni: 1)la signor , in base alla nuova Parte_1 documentazione in atti risulta essere affetto da: “SCOLIOSI DX CONCAVA CON RIDUZIONE
DELLA LORDOSI LOMBARE. RO CERVICO-LOMBARE CON
ASSOCIATE ERNIE DISCALI L2-L3 E L3- L4. GO DESTRA. PIEDE CAVO. LIEVE
MODERATA INSUFFICIENZA MITRALICA E TRICUSPIDALE. COLELITIASI”. 2)Trattasi di infermità che, per quando motivate nella valutazione medico-peritale, determinano una diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative specifiche a meno di un terzo (art.1 L.222/1984). Per lo svolgimento di tale attività (bracciante agricolo) la ricorrente non
è in grado di utilizzare le capacità di lavoro in modo proficuo. Si ritiene che l'accertato benefico debba partire dalla acquisizione del referto della RM colonna lombare del 23/06/2025.”. (cfr. in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 17.11.2025)
Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal
C.T.U. (23.6.2025), il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. n. 26565 del
21.12.2016, secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4922/2025, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), a decorrere dal 23.6.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di prima e seconda fase. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 9/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Lucchetti