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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/02/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3727/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3727/2018 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO ENZO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LABILE GIANFRANCO
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11/07/2023:
Il procuratore di all'udienza del 11/07/2023 ha concluso, nel merito, come Parte_1 da foglio di PC depositato il 3.7.23, chiedendo, pertanto: «dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione ed in quelli successivi e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CNPA, come per legge».
Il procuratore di all'udienza del 11/07/2023 ha Controparte_1 concluso come da foglio di PC depositato il 10.7.23 chiedendo, pertanto: «ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, nel merito, rigettare l'opposizione avanzata da
[...]
, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1134/2018 emesso dal Tribunale di Prato, con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
In via istruttoria, parte convenuta opposta insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate in atti”. Con vittoria di spese e compensi di lite.». pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Controparte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della Parte_1 somma di € 7.320,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 13/06/2018, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_1 dedotto:
- di aver intrattenuto un “rapporto di consulenza” con la Parte_1
- di essere creditrice dell'importo di € 7.320,00 a saldo dell'attività di consulenza svolta nell'anno
2015, come da fattura 7/2018 del 4.5.18.
Ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 indicate in epigrafe.
A fondamento dell'opposizione, a dedotto ed eccepito: Parte_1
- la nullità del decreto per indeterminatezza della causa petendi;
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
- di aver maturato nel corso degli anni reciproci crediti, definitivi con scrittura del 17.5.17 con compensazione di tutti i crediti maturati sino a quel momento, e saldo a debito della Pt_1 per € 3.690,84, saldato con bonifico della somma di € 2.843,99 e compensazione della somma di
€ 846,85 con ulteriori crediti;
- che si trattava di un accordo transattivo volto a definire ogni rapporto pregresso.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che Controparte_1 ha esposto:
Cont
- che aveva affidato a l'attività di “organizzazione del recupero merci, Pt_1 sistemazione in magazzini, organizzazione delle consegne e recapito merci” dal giugno 2014;
- che era stato concordato il pagamento di un compenso di € 1.500,00 oltre iva su base mensile, corrisposto fino al mese di agosto 2015 incluso;
- che erano rimaste impagati i corrispettivi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11/07/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, sulla scorta delle precisazioni svolte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione, risultano superate, e peraltro non sono state riproposte in sede conclusiva, le eccezioni di nullità per indeterminatezza della causa petendi e per inadeguatezza della prova scritta del pagina 2 di 4 credito, in relazione alla quale, comunque, deve rammentarsi che l'oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, onde il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Venendo a esaminare il merito del ricorso, mette conto, in primo luogo, rilevare che — ancorché la circostanza non fosse oggetto di specifica contestazione, e l'assunto risultasse non perfettamente compatibile con l'eccezione di transazione sollevata dall'opponente — la prova orale ha comunque consentito di accertare che il rapporto di contrattuale tra Controparte_1
e proseguito oltre all'agosto 2015 anche nel successivo periodo
[...] Parte_1 settembre-dicembre 2015, in relazione al quale l'opposta ha chiesto, per ciascuna mensilità, il pagamento della somma di € 1.500,00 indicato quale corrispettivo contrattuale. I testi sentiti all'udienza del 21.10.20 hanno infatti confermato il perdurare del rapporto nel periodo di interesse;
in Parte_3 particolare, ha collocato con certezza la fine di esso dopo il mese di dicembre 2015.
Ciò posto, occorre determinare, in primo luogo, se la scrittura del 17.5.17 spieghi qualche effetto con riferimento al credito concernente il periodo settembre-dicembre 2015 e, in secondo luogo, a quanto esso ammonti.
Con riferimento alla prima questione, ad onta delle prospettazioni di parti, deve ritenersi che la scrittura del 17.5.17 con oggetto “lettera di compensazione” non abbia natura transattiva.
La transazione è definita, dall'art. 1965 c.c. come «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
Le reciproche concessioni, che risultano elemento caratterizzante del negozio transattivo, non si rinvengono nell'accordo del 17.5.17: non solo non v'è alcun riferimento all'esistenza di contrapposte pretese delle parti con riferimento alla medesima vicenda sostanziale (essendo evidenziati crediti reciproci, per titoli diversi), ma non è neppure esplicitata alcuna rinuncia o dichiarazione di non aver altro a che pretendere in relazione ad un determinato rapporto. Invece, la “lettera di compensazione” non risulta altro che un elenco di crediti reciprocamente vantati, in relazione ai quali si afferma la sussistenza dei requisiti per l'estinzione delle poste contrapposte per compensazione, «sussistendo i requisiti ex art.
1243 del Codice Civile». Le parti si danno, dunque, atto della ricorrenza dei presupposti perché operi la compensazione legale, il che, peraltro — in disparte la superfluità, potendo comunque le parti compensare volontariamente crediti in relazione ai quali non sussistono i requisiti di legge, ai sensi dell'art. 1252 c.c. — è un ulteriore indice che esse non volessero conseguire altro effetto rispetto a quello già operante de jure, e certo non volessero farsi reciproche concessioni.
Deve, pertanto, escludersi, che la scrittura del 17.5.17 spieghi qualsivoglia effetto con riferimento alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, che non risulta presa in considerazione dai paciscenti.
Quanto alla seconda questione, vale a dire, all'ammontare del corrispettivo dovuto su base mensile, deve osservarsi che non è stata data evidenza di una pattuizione scritta del corrispettivo nella misura di pagina 3 di 4 Cont
€ 1.500,00 oltre iva, su base mensile. Per converso, l'opposta ha prodotto (doc. 10-15 fasc. ) le fatture per i mesi di gennaio, marzo, maggio, giugno, luglio, agosto 2015, dalle quali si evince che, dal mese di maggio in poi, il corrispettivo mensile per le “consulenze tecnico commerciali” ammontava ad
€ 1.000,00, ammontare da ritenersi riconosciuto dalla controparte, in quanto indicato nella “lettera di compensazione”.
Ritiene il Tribunale che, in difetto di ulteriori indici, e acclarata, come sopra visto, la prestazione dell'attività in favore dell' il corrispettivo per i mesi di settembre, ottobre, novembre e Pt_1 dicembre, debba complessivamente determinarsi in € 4.000,00 oltre iva, in linea con la volontà da ultimo manifestata dalle parti in relazione alle precedenti mensilità.
Su tale somma, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02, a decorrere dal 13.6.18, dies a quo indicato nel decreto ingiuntivo (come da intimazione ad adempiere, doc. 3 fasc. monitorio) e non specificamente contestato.
2. In ragione della soccombenza parziale sul quantum, le spese di lite debbono compensarsi per un mezzo e, per la restante metà, porsi a carico dell'opponente. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1134/2018, pronunciato il 20 settembre 2018;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 4.880,00 iva inclusa, oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal 13 giugno 2018 al saldo;
- compensa per un mezzo tra le parti le spese del giudizio e, per la restante metà, condanna la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 72,75 per spese, € 237,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria, € 1.276,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Prato il giorno 12 febbraio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3727/2018 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO ENZO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LABILE GIANFRANCO
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11/07/2023:
Il procuratore di all'udienza del 11/07/2023 ha concluso, nel merito, come Parte_1 da foglio di PC depositato il 3.7.23, chiedendo, pertanto: «dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione ed in quelli successivi e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CNPA, come per legge».
Il procuratore di all'udienza del 11/07/2023 ha Controparte_1 concluso come da foglio di PC depositato il 10.7.23 chiedendo, pertanto: «ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, nel merito, rigettare l'opposizione avanzata da
[...]
, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1134/2018 emesso dal Tribunale di Prato, con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
In via istruttoria, parte convenuta opposta insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie rassegnate in atti”. Con vittoria di spese e compensi di lite.». pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Controparte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della Parte_1 somma di € 7.320,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 13/06/2018, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_1 dedotto:
- di aver intrattenuto un “rapporto di consulenza” con la Parte_1
- di essere creditrice dell'importo di € 7.320,00 a saldo dell'attività di consulenza svolta nell'anno
2015, come da fattura 7/2018 del 4.5.18.
Ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 indicate in epigrafe.
A fondamento dell'opposizione, a dedotto ed eccepito: Parte_1
- la nullità del decreto per indeterminatezza della causa petendi;
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
- di aver maturato nel corso degli anni reciproci crediti, definitivi con scrittura del 17.5.17 con compensazione di tutti i crediti maturati sino a quel momento, e saldo a debito della Pt_1 per € 3.690,84, saldato con bonifico della somma di € 2.843,99 e compensazione della somma di
€ 846,85 con ulteriori crediti;
- che si trattava di un accordo transattivo volto a definire ogni rapporto pregresso.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che Controparte_1 ha esposto:
Cont
- che aveva affidato a l'attività di “organizzazione del recupero merci, Pt_1 sistemazione in magazzini, organizzazione delle consegne e recapito merci” dal giugno 2014;
- che era stato concordato il pagamento di un compenso di € 1.500,00 oltre iva su base mensile, corrisposto fino al mese di agosto 2015 incluso;
- che erano rimaste impagati i corrispettivi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi è stata trattenuta in decisione all'udienza del
11/07/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, sulla scorta delle precisazioni svolte dal convenuto in sede di comparsa di costituzione, risultano superate, e peraltro non sono state riproposte in sede conclusiva, le eccezioni di nullità per indeterminatezza della causa petendi e per inadeguatezza della prova scritta del pagina 2 di 4 credito, in relazione alla quale, comunque, deve rammentarsi che l'oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, onde il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Venendo a esaminare il merito del ricorso, mette conto, in primo luogo, rilevare che — ancorché la circostanza non fosse oggetto di specifica contestazione, e l'assunto risultasse non perfettamente compatibile con l'eccezione di transazione sollevata dall'opponente — la prova orale ha comunque consentito di accertare che il rapporto di contrattuale tra Controparte_1
e proseguito oltre all'agosto 2015 anche nel successivo periodo
[...] Parte_1 settembre-dicembre 2015, in relazione al quale l'opposta ha chiesto, per ciascuna mensilità, il pagamento della somma di € 1.500,00 indicato quale corrispettivo contrattuale. I testi sentiti all'udienza del 21.10.20 hanno infatti confermato il perdurare del rapporto nel periodo di interesse;
in Parte_3 particolare, ha collocato con certezza la fine di esso dopo il mese di dicembre 2015.
Ciò posto, occorre determinare, in primo luogo, se la scrittura del 17.5.17 spieghi qualche effetto con riferimento al credito concernente il periodo settembre-dicembre 2015 e, in secondo luogo, a quanto esso ammonti.
Con riferimento alla prima questione, ad onta delle prospettazioni di parti, deve ritenersi che la scrittura del 17.5.17 con oggetto “lettera di compensazione” non abbia natura transattiva.
La transazione è definita, dall'art. 1965 c.c. come «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
Le reciproche concessioni, che risultano elemento caratterizzante del negozio transattivo, non si rinvengono nell'accordo del 17.5.17: non solo non v'è alcun riferimento all'esistenza di contrapposte pretese delle parti con riferimento alla medesima vicenda sostanziale (essendo evidenziati crediti reciproci, per titoli diversi), ma non è neppure esplicitata alcuna rinuncia o dichiarazione di non aver altro a che pretendere in relazione ad un determinato rapporto. Invece, la “lettera di compensazione” non risulta altro che un elenco di crediti reciprocamente vantati, in relazione ai quali si afferma la sussistenza dei requisiti per l'estinzione delle poste contrapposte per compensazione, «sussistendo i requisiti ex art.
1243 del Codice Civile». Le parti si danno, dunque, atto della ricorrenza dei presupposti perché operi la compensazione legale, il che, peraltro — in disparte la superfluità, potendo comunque le parti compensare volontariamente crediti in relazione ai quali non sussistono i requisiti di legge, ai sensi dell'art. 1252 c.c. — è un ulteriore indice che esse non volessero conseguire altro effetto rispetto a quello già operante de jure, e certo non volessero farsi reciproche concessioni.
Deve, pertanto, escludersi, che la scrittura del 17.5.17 spieghi qualsivoglia effetto con riferimento alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, che non risulta presa in considerazione dai paciscenti.
Quanto alla seconda questione, vale a dire, all'ammontare del corrispettivo dovuto su base mensile, deve osservarsi che non è stata data evidenza di una pattuizione scritta del corrispettivo nella misura di pagina 3 di 4 Cont
€ 1.500,00 oltre iva, su base mensile. Per converso, l'opposta ha prodotto (doc. 10-15 fasc. ) le fatture per i mesi di gennaio, marzo, maggio, giugno, luglio, agosto 2015, dalle quali si evince che, dal mese di maggio in poi, il corrispettivo mensile per le “consulenze tecnico commerciali” ammontava ad
€ 1.000,00, ammontare da ritenersi riconosciuto dalla controparte, in quanto indicato nella “lettera di compensazione”.
Ritiene il Tribunale che, in difetto di ulteriori indici, e acclarata, come sopra visto, la prestazione dell'attività in favore dell' il corrispettivo per i mesi di settembre, ottobre, novembre e Pt_1 dicembre, debba complessivamente determinarsi in € 4.000,00 oltre iva, in linea con la volontà da ultimo manifestata dalle parti in relazione alle precedenti mensilità.
Su tale somma, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02, a decorrere dal 13.6.18, dies a quo indicato nel decreto ingiuntivo (come da intimazione ad adempiere, doc. 3 fasc. monitorio) e non specificamente contestato.
2. In ragione della soccombenza parziale sul quantum, le spese di lite debbono compensarsi per un mezzo e, per la restante metà, porsi a carico dell'opponente. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1134/2018, pronunciato il 20 settembre 2018;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 4.880,00 iva inclusa, oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal 13 giugno 2018 al saldo;
- compensa per un mezzo tra le parti le spese del giudizio e, per la restante metà, condanna la a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 72,75 per spese, € 237,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria, € 1.276,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Prato il giorno 12 febbraio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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