Art. 5.
La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527 , convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870 , e' estesa alla fabbricazione di cappelli.
La concessione della importazione temporanea delle trecce di paglia cinese o giapponese per essere imbianchite o tinte, prevista dal decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527 , convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870 , e' estesa alla fabbricazione di cappelli.