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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/09/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
11038 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 11038/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni di parte attrice compagnia
[...]
, in data 19 aprile 2017 tale stipulava la polizza Controparte_1 CP_2
RCA n. 198.013.0000087823 per il veicolo Volvo S60 targato EW245CD e successivamente, in data 4 agosto 2017 verso le ore 16:00 mentre percorreva l'autostrada A/4 Milano/Venezia, nel tratto Brescia/Padova, si verificava un tamponamento a catena in cui rimanevano coinvolti diversi veicoli, tra cui quello della CP_2
rilevato che secondo le deduzioni attoree, tale alla guida Persona_1
dell'autovettura EN AN targata IL04FJM di proprietà di , Persona_2
giunto nel comune di Calcinato, alla progressiva chilometrica 236+200 in presenza 1 di traffico causato dall'esodo estivo rallentava la velocità di marcia accodandosi ai veicoli che lo precedevano, mentre sopraggiungeva tale alla guida Per_3
dell'autovettura VW Passat tg. GL16FUM, di proprietà di che CP_3
non era in grado di arrestare il mezzo entro gli spazi liberamente osservati collidendo con l'autovettura EN AN davanti a lui, concretizzandosi l'urto tra l'anteriore della e la parte posteriore della EN, assestandosi CP_4
dopo l'urto entrambi i veicoli in regolare assetto e direzione di marcia;
rilevato che sul luogo sopraggiungeva quindi un'altra vettura, una CE
Classe A targata DJ997JD condotta da tale , che avvedendosi della Persona_4
turbativa alla circolazione rallentava la propria velocità di marcia accodandosi all'autovettura VW Passat, mentre sopraggiungeva infine anche l'autovettura
Volvo V60 targata EW245CD di proprietà di condotta da CP_2 Per_5
, il quale tamponava la CE Classe A davanti a lui, nonostante
[...]
avesse cercato di evitarla spostandosi verso la seconda corsia, concretizzandosi l'urto tra la parte anteriore angolare sinistra della Volvo e la parte posteriore angolare destra della CE;
rilevato che a causa dell'urto la CE Classe A veniva proiettata verso sinistra, impattando con la parte anteriore angolare sinistra contro il sicurvia centrale, arrestandosi in posizione obliqua a sinistra in regolare assetto e direzione di marcia, mentre la Volvo avanzava finendo per impattare con la parte anteriore settore centro destro contro la parte posteriore settore centro destro della VW
Passat ponendosi in posizione obliqua a sinistra a cavallo tra la seconda e la terza corsia in regolare assetto e direzione di marcia;
rilevato che sul luogo interveniva la Polizia di Stato di Verona che multava Per_3
conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento, ai sensi
[...]
dell'art. 141/2 co. 11 CdS per “mancato controllo del veicolo, quale responsabile
2 del tamponamento che ha provocato i successivi urti” e ai sensi Persona_5
dell'art.149/1 co. 5 CdS per “omessa distanza di sicurezza” (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice e pag. 3 atto di citazione); rilevato che successivamente la compagnia risarciva i Controparte_1
danni occorsi a per le lesioni subite in qualità di trasportata sul CP_2
veicolo Volvo tg.EW245CD, il valore ante-sinistro del veicolo CE Classe A tg.DJ997JD, nonché i danni per le lesioni subite dalla conducente del suddetto veicolo CE Classe A, oltre il rimborso delle competenze legali per la somma complessiva di euro 32.172,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6 di parte attrice);
rilevato che la compagnia dopo aver pagato i Controparte_1
danneggiati proponeva domanda di rimborso all' Controparte_5
al fine di ottenere il rimborso delle somme versate, richiesta che
[...]
veniva respinta, motivo per cui la compagnia citava in Controparte_1
giudizio domiciliato presso l' CP_3 Controparte_5
chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia il
[...]
Tribunale di Brescia, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertato che il sinistro è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente il veicolo rumeno VW
Passat tg. GL16FUM di proprietà di , condannare CP_3 [...]
, a risarcire all'attrice i danni subiti, che si quantificano in euro Controparte_5
32.172,00 ovvero nella somma diversa, anche superiore, somma che emerga in corso di causa, o comunque in proporzione al grado di responsabilità accertanda, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di lite”; rilevato che si costituiva in giudizio l Controparte_5
contestando integralmente le deduzioni e allegazioni attoree e chiedendo “In
[...]
via principale: respingere la domanda attorea formulata nei confronti della deducente
Compagnia in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in
3 narrativa; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero in qualche misura fondate le avverse pretese, per l'effetto contenere l'eventuale rimborso entro i limiti del dedotto e del provato, nella quota di corresponsabilità accertata e nella misura che verrà strettamente provata in corso di causa” ed in via istruttoria l'ammissione di prova per testi sui capitoli dedotti in comparsa di costituzione e risposta;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 28 settembre 2021 non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti in quanto “inammissibili nelle parti in cui fanno riferimento a valutazioni e giudizi, mentre per il resto sono irrilevanti alla luce delle risultanze di causa ed in particolare del rapporto di Polizia già agli atti” e considerate le risultanze di causa ed anche gli importi modesti in relazione alle condizioni soggettive delle parti processuali, invitava le parti a verificare la possibilità di una bonaria definizione e successivamente all'udienza del 16 novembre 2021 formulava proposta ex art. 185bis cpc proponendo che “la causa sia definita in ragione del cinquanta per cento, nel senso che parte convenuta versi a parte attrice la metà della somma richiesta in forza del principio di cui all'art. 2054
c.c. sulla presunzione di responsabilità, oltre al relativo contributo per le spese legali per la cui determinazione si rimette alle parti” (cfr. ord. datata 28 settembre 2021 e verbale udienza 16 novembre 2021); rilevato che le parti non raggiungevano però l'auspicato accordo e il giudice fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base al Rapporto della Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Autostradale Verona
Sud, acquisito agli atti e da cui risulta che “in data 04 agosto 2017 verso le ore
16.00, alla guida dell'autovettura EN AN targata Persona_1
4 IL04FJM (RO), percorreva la carreggiata unidirezionale Milano – Venezia dell'autostrada A/4 Brescia - Padova, procedendo lungo la terza corsia di marcia.-
Giunto alla progressiva chilometrica 236+200, territorio del comune di CALCINATO
(BS), in presenza di traffico rallentato per l'esodo estivo, rallentava la velocità di marcia, accodandosi a tergo del veicoli che lo precedevano.- Da tergo, lungo la medesima corsia e direzione di marcia sopraggiungeva alla guida Per_3
dell'autovettura VW Passat targata GL 16FUM (RO), il quale non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.- Nella circostanza raggiungeva e collideva l'autovettura EN
AN : l'urto di media entità avveniva all'interno della terza corsia, come suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra l'anteriore della VW
Passat e la parte posteriore della EN.- Dopo la collisione, l'autovettura EN si arrestava in stato di quiete, in regolare assetto e direzione di marcia, all'interno della terza corsia seguita a breve distanza, dall'autovettura tamponante VW Passat, anch'essa posta in regolare assetto e direzione di marcia.- Contestualmente, da tergo lungo la terza corsia sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Persona_4
CE Classe A targata D.J997JD, la quale avvedutasi della turbativa in atto alla circolazione, rallentava la propria velocità di marcia, accodandosi alla VW Passat.- A suo tergo sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Volvo S60 Persona_5
targata EW245CD, il quale non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza idonea ad evitare collisioni, raggiungeva e tamponava /'autovettura CE Classe A condotta dalla , che lo procedeva regolarmente lungo la medesima corsia di Per_4
marcia, in fase di rallentamento ed accodamento, nonostante cercasse di evitarla portandosi verso la seconda corsia.- L'urto di media entità, avveniva all'interno della terza, come suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore angolare sinistra della e la parte posteriore angolare destra della CP_6
5 CE. Per effetto del colpo ricevuto, l'autovettura CE veniva proiettata verso sinistra, tanto da finire per impattare, con la parte anteriore angolare sinistra contro il sicurvia centrale, arrestandosi in stato di quiete, in posizione obliqua a sinistra, in regolare assetto e direzione di marcia.- L'autovettura Volvo, continuando la sua marcia incontrollata, avanzava finendo poi per impattare, con la parte anteriore settore centro destro, contro la parte posteriore, settore centro desiro della VW Passat, ponendosi poi in stato di quiete in posizione obliqua a sinistra, a cavallo della seconda e terza corsia di marcia, in regolare assetto e direzione di marcia.- Anche questo ultimo urto, di media entità, avveniva in terza corsia, come suffragato dalla presenza di detriti plastici
e vetrosi.-“ (cfr. doc. 2 di parte attrice - Rapporto della Polizia Stradale di Verona,
Sottosezione Autostradale Verona Sud); rilevato che alla luce di detta dinamica, gli agenti della Polizia Stradale di Verona,
Sottosezione Autostradale Verona Sud, provvedevano quindi a sanzionare Per_3
per la violazione dell'art. 141/2° - 11° CdS ed per la
[...] Persona_5
violazione dell'art. 149/1° - 5° CdS (cfr. doc. 2 di parte attrice Rapporto della
Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Autostradale Verona Sud); ritenuto che, alla luce del chiaro rapporto della Polizia Stradale di Verona deve ritenersi sufficientemente acclarato che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio ha avuto la dinamica di un tamponamento a catena, nel quale sono stati coinvolti più veicoli in successione e, come si ricava dal suddetto rapporto della
Polizia Stradale intervenuta sul posto, più conducenti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della Strada e tale circostanza evidenzia la sussistenza di violazioni delle regole di prudenza e diligenza nella conduzione dei rispettivi veicoli da parte dei conducenti degli autoveicoli coinvolti (cfr. pagg. 26 -27 doc. 2 di parte attrice - Rapporto della Polizia Stradale di Verona);
6 rilevato che ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cc “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e in mancanza di tale prova liberatoria, che nel caso in esame non è stata fornita da alcuno dei conducenti, opera la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 2 secondo cui
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; rilevato che nel caso di tamponamento a catena la giurisprudenza della Suprema
Corte stabilisce che “in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cassazione n. 4021/2013) ed ancora, “in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che
7 le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (cfr.
Cassazione n. 12663/2024); rilevato che nel caso di specie trattasi pacificamente di tamponamento a catena tra veicoli in movimento posto che si parla espressamente di veicoli che rallentano la corsa e non di veicoli fermi e considerato che nessuna delle parti in causa ha superato la presunzione sopra illustrata, cioè nessuna ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ne consegue che entrambi i conducenti dei veicoli per cui è causa devono considerarsi corresponsabili e, sussistendo il dubbio inerente le rispettive colpe nella causazione del fatto, le colpe si presumono uguali ex art. 2054 co. 2 cc;
ritenuto dunque che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, va dichiarata la responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 2054 co. 2 cc dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro del 4 agosto 2017 sopra indicati e pertanto l'
[...]
è tenuto a pagare la metà dei danni;
Controparte_5
ritenuto in ordine alla quantificazione dei danni che, conformemente ad altre pronunce, la perizia svolta dalla società incaricata dall'assicurazione nella fase di liquidazione del sinistro appare sufficiente a dare adeguata prova anche di questo aspetto della liquidazione del danno, trattandosi di perizia effettuata in un momento in cui l'interesse della compagnia era quello di verificare in maniera oggettiva l'entità del danno liquidabile, e dunque tale accertamento può sopperire alla sopravvenuta impossibilità di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sentenza Tribunale Cremona n. 528/2018 pubblicata il 2/10/2018); rilevato poi che le perizie svolte a suo tempo dalla compagnia
[...]
e in forza delle quali ha provveduto ai relativi pagamenti ai CP_1
danneggiati, non sono state contestate in modo specifico dal convenuto
[...]
per cui l'importo complessivo dei Controparte_5
8 risarcimenti pagati dall'assicurazione pari ad euro 32.172,00 deve ritenersi congruo;
ritenuto pertanto che l' va Controparte_5
condannato a rimborsare alla compagnia assicurativa la Controparte_1
metà della somma da essa pagata e quindi euro 16.086,00 (32.172,00 : 2), somma che, aumentata degli interessi e della rivalutazione monetaria essendo il creditore impresa commerciale, dalla data della domanda (11.7.2019) ad oggi ammonta ad euro 21.000,00 e su detta somma decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine che le spese seguono la soccombenza e quindi il convenuto
[...]
va condannato alla rifusione delle spese Controparte_5
legali a favore dell'attrice compagnia , che si liquidano Controparte_1
come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in applicazione dell'art. 2054 co. 2 cc, condanna l' Controparte_5
a pagare alla compagnia la
[...] Controparte_1
somma di euro 21.000,00, con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna l' a rimborsare alla Controparte_5
compagnia assicurativa le spese legali del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge.
9 Così deciso in Brescia il 5 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 11038/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni di parte attrice compagnia
[...]
, in data 19 aprile 2017 tale stipulava la polizza Controparte_1 CP_2
RCA n. 198.013.0000087823 per il veicolo Volvo S60 targato EW245CD e successivamente, in data 4 agosto 2017 verso le ore 16:00 mentre percorreva l'autostrada A/4 Milano/Venezia, nel tratto Brescia/Padova, si verificava un tamponamento a catena in cui rimanevano coinvolti diversi veicoli, tra cui quello della CP_2
rilevato che secondo le deduzioni attoree, tale alla guida Persona_1
dell'autovettura EN AN targata IL04FJM di proprietà di , Persona_2
giunto nel comune di Calcinato, alla progressiva chilometrica 236+200 in presenza 1 di traffico causato dall'esodo estivo rallentava la velocità di marcia accodandosi ai veicoli che lo precedevano, mentre sopraggiungeva tale alla guida Per_3
dell'autovettura VW Passat tg. GL16FUM, di proprietà di che CP_3
non era in grado di arrestare il mezzo entro gli spazi liberamente osservati collidendo con l'autovettura EN AN davanti a lui, concretizzandosi l'urto tra l'anteriore della e la parte posteriore della EN, assestandosi CP_4
dopo l'urto entrambi i veicoli in regolare assetto e direzione di marcia;
rilevato che sul luogo sopraggiungeva quindi un'altra vettura, una CE
Classe A targata DJ997JD condotta da tale , che avvedendosi della Persona_4
turbativa alla circolazione rallentava la propria velocità di marcia accodandosi all'autovettura VW Passat, mentre sopraggiungeva infine anche l'autovettura
Volvo V60 targata EW245CD di proprietà di condotta da CP_2 Per_5
, il quale tamponava la CE Classe A davanti a lui, nonostante
[...]
avesse cercato di evitarla spostandosi verso la seconda corsia, concretizzandosi l'urto tra la parte anteriore angolare sinistra della Volvo e la parte posteriore angolare destra della CE;
rilevato che a causa dell'urto la CE Classe A veniva proiettata verso sinistra, impattando con la parte anteriore angolare sinistra contro il sicurvia centrale, arrestandosi in posizione obliqua a sinistra in regolare assetto e direzione di marcia, mentre la Volvo avanzava finendo per impattare con la parte anteriore settore centro destro contro la parte posteriore settore centro destro della VW
Passat ponendosi in posizione obliqua a sinistra a cavallo tra la seconda e la terza corsia in regolare assetto e direzione di marcia;
rilevato che sul luogo interveniva la Polizia di Stato di Verona che multava Per_3
conducente di uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento, ai sensi
[...]
dell'art. 141/2 co. 11 CdS per “mancato controllo del veicolo, quale responsabile
2 del tamponamento che ha provocato i successivi urti” e ai sensi Persona_5
dell'art.149/1 co. 5 CdS per “omessa distanza di sicurezza” (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice e pag. 3 atto di citazione); rilevato che successivamente la compagnia risarciva i Controparte_1
danni occorsi a per le lesioni subite in qualità di trasportata sul CP_2
veicolo Volvo tg.EW245CD, il valore ante-sinistro del veicolo CE Classe A tg.DJ997JD, nonché i danni per le lesioni subite dalla conducente del suddetto veicolo CE Classe A, oltre il rimborso delle competenze legali per la somma complessiva di euro 32.172,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6 di parte attrice);
rilevato che la compagnia dopo aver pagato i Controparte_1
danneggiati proponeva domanda di rimborso all' Controparte_5
al fine di ottenere il rimborso delle somme versate, richiesta che
[...]
veniva respinta, motivo per cui la compagnia citava in Controparte_1
giudizio domiciliato presso l' CP_3 Controparte_5
chiedendo “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Voglia il
[...]
Tribunale di Brescia, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, accertato che il sinistro è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente il veicolo rumeno VW
Passat tg. GL16FUM di proprietà di , condannare CP_3 [...]
, a risarcire all'attrice i danni subiti, che si quantificano in euro Controparte_5
32.172,00 ovvero nella somma diversa, anche superiore, somma che emerga in corso di causa, o comunque in proporzione al grado di responsabilità accertanda, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese di lite”; rilevato che si costituiva in giudizio l Controparte_5
contestando integralmente le deduzioni e allegazioni attoree e chiedendo “In
[...]
via principale: respingere la domanda attorea formulata nei confronti della deducente
Compagnia in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in
3 narrativa; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero in qualche misura fondate le avverse pretese, per l'effetto contenere l'eventuale rimborso entro i limiti del dedotto e del provato, nella quota di corresponsabilità accertata e nella misura che verrà strettamente provata in corso di causa” ed in via istruttoria l'ammissione di prova per testi sui capitoli dedotti in comparsa di costituzione e risposta;
rilevato che il giudice istruttore con ordinanza datata 28 settembre 2021 non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti in quanto “inammissibili nelle parti in cui fanno riferimento a valutazioni e giudizi, mentre per il resto sono irrilevanti alla luce delle risultanze di causa ed in particolare del rapporto di Polizia già agli atti” e considerate le risultanze di causa ed anche gli importi modesti in relazione alle condizioni soggettive delle parti processuali, invitava le parti a verificare la possibilità di una bonaria definizione e successivamente all'udienza del 16 novembre 2021 formulava proposta ex art. 185bis cpc proponendo che “la causa sia definita in ragione del cinquanta per cento, nel senso che parte convenuta versi a parte attrice la metà della somma richiesta in forza del principio di cui all'art. 2054
c.c. sulla presunzione di responsabilità, oltre al relativo contributo per le spese legali per la cui determinazione si rimette alle parti” (cfr. ord. datata 28 settembre 2021 e verbale udienza 16 novembre 2021); rilevato che le parti non raggiungevano però l'auspicato accordo e il giudice fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso va rilevato innanzitutto che la causa può ben essere decisa sulla base al Rapporto della Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Autostradale Verona
Sud, acquisito agli atti e da cui risulta che “in data 04 agosto 2017 verso le ore
16.00, alla guida dell'autovettura EN AN targata Persona_1
4 IL04FJM (RO), percorreva la carreggiata unidirezionale Milano – Venezia dell'autostrada A/4 Brescia - Padova, procedendo lungo la terza corsia di marcia.-
Giunto alla progressiva chilometrica 236+200, territorio del comune di CALCINATO
(BS), in presenza di traffico rallentato per l'esodo estivo, rallentava la velocità di marcia, accodandosi a tergo del veicoli che lo precedevano.- Da tergo, lungo la medesima corsia e direzione di marcia sopraggiungeva alla guida Per_3
dell'autovettura VW Passat targata GL 16FUM (RO), il quale non moderando particolarmente la velocità non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione, ovvero l'arresto del mezzo entro gli spazi liberamente osservati.- Nella circostanza raggiungeva e collideva l'autovettura EN
AN : l'urto di media entità avveniva all'interno della terza corsia, come suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra l'anteriore della VW
Passat e la parte posteriore della EN.- Dopo la collisione, l'autovettura EN si arrestava in stato di quiete, in regolare assetto e direzione di marcia, all'interno della terza corsia seguita a breve distanza, dall'autovettura tamponante VW Passat, anch'essa posta in regolare assetto e direzione di marcia.- Contestualmente, da tergo lungo la terza corsia sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Persona_4
CE Classe A targata D.J997JD, la quale avvedutasi della turbativa in atto alla circolazione, rallentava la propria velocità di marcia, accodandosi alla VW Passat.- A suo tergo sopraggiungeva alla guida dell'autovettura Volvo S60 Persona_5
targata EW245CD, il quale non mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza idonea ad evitare collisioni, raggiungeva e tamponava /'autovettura CE Classe A condotta dalla , che lo procedeva regolarmente lungo la medesima corsia di Per_4
marcia, in fase di rallentamento ed accodamento, nonostante cercasse di evitarla portandosi verso la seconda corsia.- L'urto di media entità, avveniva all'interno della terza, come suffragato dalla presenza di detriti plastici e vetrosi e si concretizzava tra la parte anteriore angolare sinistra della e la parte posteriore angolare destra della CP_6
5 CE. Per effetto del colpo ricevuto, l'autovettura CE veniva proiettata verso sinistra, tanto da finire per impattare, con la parte anteriore angolare sinistra contro il sicurvia centrale, arrestandosi in stato di quiete, in posizione obliqua a sinistra, in regolare assetto e direzione di marcia.- L'autovettura Volvo, continuando la sua marcia incontrollata, avanzava finendo poi per impattare, con la parte anteriore settore centro destro, contro la parte posteriore, settore centro desiro della VW Passat, ponendosi poi in stato di quiete in posizione obliqua a sinistra, a cavallo della seconda e terza corsia di marcia, in regolare assetto e direzione di marcia.- Anche questo ultimo urto, di media entità, avveniva in terza corsia, come suffragato dalla presenza di detriti plastici
e vetrosi.-“ (cfr. doc. 2 di parte attrice - Rapporto della Polizia Stradale di Verona,
Sottosezione Autostradale Verona Sud); rilevato che alla luce di detta dinamica, gli agenti della Polizia Stradale di Verona,
Sottosezione Autostradale Verona Sud, provvedevano quindi a sanzionare Per_3
per la violazione dell'art. 141/2° - 11° CdS ed per la
[...] Persona_5
violazione dell'art. 149/1° - 5° CdS (cfr. doc. 2 di parte attrice Rapporto della
Polizia Stradale di Verona, Sottosezione Autostradale Verona Sud); ritenuto che, alla luce del chiaro rapporto della Polizia Stradale di Verona deve ritenersi sufficientemente acclarato che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio ha avuto la dinamica di un tamponamento a catena, nel quale sono stati coinvolti più veicoli in successione e, come si ricava dal suddetto rapporto della
Polizia Stradale intervenuta sul posto, più conducenti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della Strada e tale circostanza evidenzia la sussistenza di violazioni delle regole di prudenza e diligenza nella conduzione dei rispettivi veicoli da parte dei conducenti degli autoveicoli coinvolti (cfr. pagg. 26 -27 doc. 2 di parte attrice - Rapporto della Polizia Stradale di Verona);
6 rilevato che ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cc “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e in mancanza di tale prova liberatoria, che nel caso in esame non è stata fornita da alcuno dei conducenti, opera la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 2 secondo cui
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; rilevato che nel caso di tamponamento a catena la giurisprudenza della Suprema
Corte stabilisce che “in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cassazione n. 4021/2013) ed ancora, “in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che
7 le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (cfr.
Cassazione n. 12663/2024); rilevato che nel caso di specie trattasi pacificamente di tamponamento a catena tra veicoli in movimento posto che si parla espressamente di veicoli che rallentano la corsa e non di veicoli fermi e considerato che nessuna delle parti in causa ha superato la presunzione sopra illustrata, cioè nessuna ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ne consegue che entrambi i conducenti dei veicoli per cui è causa devono considerarsi corresponsabili e, sussistendo il dubbio inerente le rispettive colpe nella causazione del fatto, le colpe si presumono uguali ex art. 2054 co. 2 cc;
ritenuto dunque che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, va dichiarata la responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 2054 co. 2 cc dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro del 4 agosto 2017 sopra indicati e pertanto l'
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è tenuto a pagare la metà dei danni;
Controparte_5
ritenuto in ordine alla quantificazione dei danni che, conformemente ad altre pronunce, la perizia svolta dalla società incaricata dall'assicurazione nella fase di liquidazione del sinistro appare sufficiente a dare adeguata prova anche di questo aspetto della liquidazione del danno, trattandosi di perizia effettuata in un momento in cui l'interesse della compagnia era quello di verificare in maniera oggettiva l'entità del danno liquidabile, e dunque tale accertamento può sopperire alla sopravvenuta impossibilità di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. sentenza Tribunale Cremona n. 528/2018 pubblicata il 2/10/2018); rilevato poi che le perizie svolte a suo tempo dalla compagnia
[...]
e in forza delle quali ha provveduto ai relativi pagamenti ai CP_1
danneggiati, non sono state contestate in modo specifico dal convenuto
[...]
per cui l'importo complessivo dei Controparte_5
8 risarcimenti pagati dall'assicurazione pari ad euro 32.172,00 deve ritenersi congruo;
ritenuto pertanto che l' va Controparte_5
condannato a rimborsare alla compagnia assicurativa la Controparte_1
metà della somma da essa pagata e quindi euro 16.086,00 (32.172,00 : 2), somma che, aumentata degli interessi e della rivalutazione monetaria essendo il creditore impresa commerciale, dalla data della domanda (11.7.2019) ad oggi ammonta ad euro 21.000,00 e su detta somma decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine che le spese seguono la soccombenza e quindi il convenuto
[...]
va condannato alla rifusione delle spese Controparte_5
legali a favore dell'attrice compagnia , che si liquidano Controparte_1
come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in applicazione dell'art. 2054 co. 2 cc, condanna l' Controparte_5
a pagare alla compagnia la
[...] Controparte_1
somma di euro 21.000,00, con gli interessi legali sulla somma così liquidata da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna l' a rimborsare alla Controparte_5
compagnia assicurativa le spese legali del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge.
9 Così deciso in Brescia il 5 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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