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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2195 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'Avv. BARONE IOLANDA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2 sa dall'Avv. BOTTI NICHOLAS parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
pagina 1 di 6 1. disporre l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, Per_1 Per_2
con collocazione prevalente e residenza presso la medesima e diritto di stare con il padre secondo il calendario definito dalla CTU, alla presenza della nonna paterna o di un educatore;
2. disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti svolgano attività di supporto, vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, con espressa delega di:
- monitorare l'evoluzione del percorso clinico del padre, mantenendo contatti con il medico di riferimento;
- modificare, in caso di necessità, il calendario di frequentazione tra il padre ed i figli minori, tenuto conto delle esigenze dei minori e dello stato di salute del padre, con possibilità di liberalizzare gli incontri;
3. disporre il contributo paterno al mantenimento dei figli , e Per_3 Per_1
nella misura di € 900,00, da corrispondere alla madre entro e non Per_2
oltre il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento annuale ISTAT a far tempo da maggio 2026. Ove dovesse entrare in Accademia Aero- Per_3
nautica Militare, il padre, a far data dal mese in cui il ragazzo percepirà la prima retribuzione, sarà tenuto a corrispondere alla madre unicamente
€ 750,00 a titolo di contributo al mantenimento di e , fer- Per_1 Per_2 ma la detta decorrenza dell'adeguamento annuale ISTAT;
4. porre a carico dei genitori il 50% ciascuno delle spese straordinarie da identificarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20.12.2023 econ la precisazione che ivi saranno comprese le rette dell'Istituto scola- stico “Convitto Nazionale Maria Luigia” frequentato da e Per_1 Per_4
[...
. Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documenta- zione fiscale;
5. disporre che l'assegno unico per i figli e l'assegno d'invalidità di Per_1
vengano percepiti interamente dalla madre, con espressa delega alla stes- sa di gestione del conto corrente IBAN [...] - filiale 00452 sede di Parma, intestato a;
Per_1
pagina 2 di 6 1. dare atto che, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in con- seguenza del matrimonio, nonché ad integrazione del contributo paterno al mantenimento del figlio , con la precisazione che le parti inten- Per_3
dono avvalersi dei benefici fiscali per il trasferimento di seguito specifica- to, come previsto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987, il sig. si CP_1
obbliga a trasferire, entro e non oltre 30 giorni dal deposito della senten- za definitiva di separazione:
▪ la sua quota di proprietà della casa coniugale, pari al 50%, quanto alla nuda proprietà al figlio e quanto all'usufrutto alla Per_3
sig.ra , la quale si accollerà per intero il mutuo residuo, li- Pt_1
berando il sig. e si farà carico delle relative spese notarili. CP_1
L'immobile de quo, completo di autorimessa di pertinenza, è sito a
Parma - via Stalingrado n. 14/2 ed è così censito al N.C.E.U. di
Parma: appartamento foglio 001/21 - particella 2282 - via Stalin- grado n. 14/2 - piano S1/T/1 - zonacensuaria 1 - categoria A/2 - classe 04 - consistenza vani 10,5 - rendita catastale € 1615,99; auto- rimessa foglio 001/21 - particella 2279 - sub 3 - via Stalingrado n.
14/2 - piano S1 - zona censuaria 1 - categoria C/6 - classe 04 - con- sistenza mq 28 - rendita catastale € 108,46;
▪ la sua quota di proprietà dell'immobile dove la sig.ra eser- Pt_1
cita la propria professione di avvocato, pari al 50%, quanto alla nu- da proprietà al figlio e quanto all'usufrutto alla sig.ra Per_3 Pt_2
, la quale si accollerà per intero il mutuo residuo, liberando il
[...] sig. e si farà carico delle relative spese notarili. L'immobile CP_1
de quo è sito a Parma - strada della Repubblica n. 43 ed è così cen- sito al N.C.E.U. di Parma: foglio 001/33 - particella 616 - strada della Repubblica n. 43 - piano T - zona censuaria 1 - categoria A/10
- classe 03 - consistenza vani 4,5 - rendita catastale € 1317,74;
2. compensare interamente tra le parti le spese legali, con espressa rinuncia
dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, del- la Legge Professionale Forense”.
pagina 3 di 6 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge sposata con rito concordatario a Montechiarugolo Controparte_1
(PR) in data 16/07/2005, unione dalla quale nascevano tre figli, (nato il Per_3
8/05/2006), (nato il [...]) e (nata il [...]); la Persona_5 Per_2
ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intolle- rabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formu- lava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la rego- lamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori que- stioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19/03/2024, a segui- to di una prima fase interinale in cui erano disposti approfondimenti a mezzo di una CTU genitoriale, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice de- legato, che, fallito il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvi- sori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la pro- secuzione del giudizio.
Su richiesta congiunta delle parti veniva pronunciata sentenza parziale sul vinco- lo, a seguito della quale la causa era istruita sulla base della documentazione pro- dotta dalle parti, mediante l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di relazio- ni dai Servizi Sociali.
Successivamente, con istanza depositata in data 26/05/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni congiunte di cui in epigrafe.
All'udienza del 28/05/2025 i procuratori delle parti confermavano di voler defini- re in via conciliativa il giudizio alle condizioni sopra richiamate, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
pagina 4 di 6 §
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_3
e sono già separati per effetto della sentenza
[...] Controparte_1
parziale di questo Tribunale n. 689/2024, pubblicata il 6/05/2024, passata in giu- dicato.
Quanto alle domande accessorie - inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei figli, nonché la regolamentazione di ulteriori que- stioni accessorie afferenti i rapporti economici tra i coniugi -, questo Collegio, vi- ste anche le risultanze dell'ampia istruttoria operata nel corso del giudizio, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere im- perativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai fi- gli minori, e , ed al figlio maggiorenne, , un equo apporto Per_1 Per_2 Per_3
di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sus- sistono giusti motivi per la compensazione delle stesse (da intendersi comprensive anche delle spese per i sub-procedimenti instaurati in corso di causa).
Allo stesso modo, le spese di CTU vengono ed essere definitivamente poste a ca- rico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. recepisce e fa proprie le condizioni congiunte concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico solidale delle parti, con riparto interno in uguale misura.
pagina 5 di 6 Si comunichi ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 2 delle conclusioni congiunte in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 6 di 6