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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. HE LD Presidente
- dott. Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD RP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 1587 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa LLudienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dLLavv. Paolo Canonaco
( ), in virtù di procura generale per atto notaio dott. C.F._1
di Roma del 21.4.2022 rep. n. 65478 Parte_2
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 9 ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dLLavv. Marco Salvadeo
( ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta in grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 3742/2024
pubblicata il 28.2.2024 (ripetizione di indebito in materia di addizionale
LLaccisa sull'energia elettrica).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 20.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3742/2024 ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. il
Tribunale di Roma condannò al pagamento, in favore di Parte_1
p.a. , della somma di € 15.960,00, a titolo di Parte_3
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale LLaccisa sull'energia elettrica nel periodo dLL1 giugno al 31 dicembre 2011, oltre interessi ex art. 1284,
comma 1, c.c. dal 19.3.2020 (data della messa in mora); con compensazione integrale delle spese processuali.
2. Con atto di citazione notificato il 19.3.2024 ha Parte_1
proposto appello, articolato in tre motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, sia rigettata l'avversa domanda.
pag. 2 di 9 3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. All'udienza del 20.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha provveduto, dopo la discussione orale, alla decisione della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies c.p.c. (comma aggiunto dLLart. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023 dLLart. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'LA ha formulato tre motivi.
Con il primo . lamenta la erronea qualificazione dell'azione Parte_1
come azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., nonché la falsa interpretazione e il difetto di motivazione.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui, accogliendo la domanda attorea, il giudice di prime cure ha ritenuto provato e fondato l'indebito oggettivo e, quindi, ha ritenuto fondata l'azione di ripetizione ex art. 2033
c.c. sul presupposto che, sebbene il consumatore non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale, è tuttavia il soggetto finale su cui il relativo costo viene riversato da parte del fornitore, il quale è, a sua volta, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale , ai sensi dell'art. 56 ultimo periodo del TUA, per i tributi da lui pagati LLAmministrazione delle Dogane o alle
Province. In realtà, nel caso in esame, non avrebbe potuto essere dedotta in giudizio la presunta incompatibilità tra la normativa nazionale e la Direttiva
Comunitaria 2008/118/CE, attesa l'impossibilità per il giudice ordinario di poter disapplicare, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale vigente, anche se in contrasto con una direttiva comunitaria non recepita dallo pag. 3 di 9 Stato italiano, questo solo a partire dal 1.4.2010. La controversia in esame non è infatti tra contribuente e Amministrazione finanziaria dello Stato, ma si risolve in un contrasto tra privati e in tale ambito il giudice non p uò
disapplicare la normativa interna in contrasto con la Direttiva, ostandovi l'art. 288 TFUE, a tenore del quale «la direttiva vincola lo stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ».
6. Con il secondo motivo si denuncia «Vizio di motivazione, omessa pronuncia in merito alla inefficacia c.d. orizzontale della Direttiva
2008/118/CE nonché alla presunta incompatibilità tra la normativa interna e l'interpretazione che della predetta Direttiva ha fornito la Corte di Giustizia.»
Secondo l'LA, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sugli aspetti trattati al punto 2 della sua comparsa di risposta (relativi alla inefficacia c.d. orizzontale della Direttiva 2008/118/CE nonché alla presunta incompatibilità tra la normativa interna e l'interpretazione che della già
menzionata Direttiva ha fornito la Corte di Giustizia), sebbene le deduzioni poste a sostegno fossero sostenute da copiosa giurisprudenza.
La Direttiva n. 2008/118/CE, che sostanzialmente il giudice di prime cure ha applicato in maniera diretta, con conseguente disapplicazione della norma italiana presuntamente incompatibile con essa, non p otrebbe fondare la pretesa restitutoria della controparte nell'ambito di una controversia tra privati, quale quella in essere. Anziché LLLA, che in buona fede aveva incassato, a titolo di rivalsa, le somme corrispondenti alle addizionali previste dalla legge e versate LLAR (o alle Province), la pretesa avrebbe pag. 4 di 9 dovuto essere indirizzata nei confronti dello Stato, verso cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della menzionata
Direttiva europea.
7. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione e l'omessa pronuncia sulla mancanza di contrasto tra la normativa interna (art. 6,
comma 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale LLaccisa
sull'energia elettrica) e la Direttiva 2008/118/CE.
Il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare gli aspetti trattati da al punto 3 della comparsa si riposta, relativi alla Parte_1
mancanza di contrasto tra la normativa interna ( art. 6, comma 1, D.L. n.
511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale LLaccisa sull'energia elettrica) e la Direttiva 2008/118/CE, laddove, l'addizionale provinciale
LLaccisa non poteva e non può essere configurata quale “imposta autonoma”. A riguardo, l'LA evidenzia che si tratta di un'addizionale in senso stretto, ovvero di un inasprimento di un'imposta già esistente –
l'accisa sull'energia elettrica – di cui condivide la natur a, in base ai principi enunciati dalla S.C., che sono riportati.
8. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica, non meritano accoglimento.
Rispetto alle questioni prospettate con tali motivi assume rilievo dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale oggetto della domanda di ripetizione, menzionata dalla parte appellata nelle note difensive finali, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
pag. 5 di 9 In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 15.4.2025,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e
2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione LLart. 1, par. 2,
della direttiva n. 2008/118/CE, definitivamente dichiarando, ora per allora,
la contrarietà dell'addizionale provinciale LLaccisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e, segnatamente, alla direttiva n. 2008/118/CE,
da cui discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale tributo.
E infatti la Corte costituzionale, sulla premessa della non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha escluso che l'addizionale provinciale in questione rispettasse il requisito di legittimità della finalità specifica espressamente richiesto dLLart. 1, par. 2,
direttiva n. 2008/118/CE.
L'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame spiega i suoi effetti ex tunc anche nella specie, trattandosi di rapporto giuridico sorto anteriormente, ma ancora pendente e non esaurito, in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a titolo di addizionale Parte_1
alle accise nell'anno 2011, che consegue LLaccertamento del carattere indebito del pagamento (v. in ordine alla definizione di rapporto esaurito,
Cass. ord. n. 19148/2024); ciò che assorbe ogni questione sottesa ai motivi di appello in esame, tenuto conto che la Corte costituzionale (al paragrafo 8.2)
pag. 6 di 9 ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).
A conferma di tale conclusione si richiama il principio di diritto più volte affermato dalla S.C., dopo la pronuncia della C. Cost. n. 43/2025, nel decidere cause aventi analogo oggetto, secondo cui «In tema di rimborso dell'addizionale provinciale LLaccisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2,
D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito » (così Cass. nn. 13740,
13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928 e 24929 del 2025, citate dalla parte appellata nelle note del 22.5.2025 ).
Si deve concludere, pertanto, per la conferma della sentenza impugnata laddove ha accolto la domanda di ripetizione di indebito di
[...]
verso il fornitore di energia elettrica cui ha versato Controparte_1
l'addizionale a titolo di rivalsa;
ciò a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma interna, per contrasto con l'art. 1 della direttiva n. n. 2008/118/CE, operata dal giudice di primo grado nell'ambito di una controversia tra privati (valutazione che andrebbe compiuta alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11.4.2024, causa C-316/22, menzionata dLLLA nelle pag. 7 di 9 note finali), essendo stata detta norma dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avev a indotto il primo giudice a disapplicarla.
9. Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente grado, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto trattate, interessate da giurisprudenza di merito contrastante LLepoca dell'introduzione della causa e, soprattutto,
delle citate pronunce della e della Corte costituzionale intervenute nel CP_2
corso del giudizio di appello, che hanno mutato in modo rilevante il quadro di riferimento, portando a definire, da ultimo, le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione dell'appello.
A diversa conclusione non conducono le considerazioni svolte dLLappellata
in ordine alla richiesta avanzata d a di condanna al pagamento Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, senza considerare la portata dirimente della ridetta sentenza n. 43/2025.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'LA di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002,
nel testo introdotto dLLart. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass.
S.U. n. 4315/2020).
pag. 8 di 9
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3742/2024 pubblicata il 28.2.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'LA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD RP - - HE LD -
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