Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 17 aprile 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 17/04/2020, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2020
N. 00117/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2020, proposto da CL NN e EL IS, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Raponi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. fabio.raponi@oav.legalmail.it;
contro
Comune di TI, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Mentullo dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in TI, viale IV novembre 25;
per
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di TI n. 380 del 17 dicembre 2019, con la quale è stata ingiunta, ai sensi degli artt. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 15, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, la demolizione di opere edilizie abusive e relative all’edificio sito in via Roccagorga 20 (fasc. n. 6046);
2) della delibera del Commissario straordinario del Comune di TI, resa con i poteri del consiglio comunale, n. 210 del 24 maggio 2016, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, anche nella parte in cui si ritenga che la stessa abbia implicitamente annullato il permesso di costruire n. 13/EP/2014, prot. n. 62769 del 7 maggio 2014, intestato a Uno Erre s.r.l. e tutti gli altri titoli edilizi perfezionatisi a seguito dell’assenso tacito serbato sulle successive denunce di inizio attività e segnalazioni certificate di inizio attività relative al medesimo edificio e all’area di sedime, incluse la d.i.a. del 3 marzo 2015, la d.i.a. del 6 maggio 2015 e la s.c.i.a. del 18 giugno 2015, quest’ultima allibrata dall’ente locale al prot. n. 63125 del 22 giugno 2015;
3) dell’informativa del Comando del locale corpo di polizia municipale n. 13/PE del 26 marzo 2016, redatta sulla base della relazione tecnica del Servizio edilizia privata prot. n. 32430 del 10 marzo 2016;
4) ove ritenuto applicabile anche all’edificio ultimato di via Roccagorga 20, il Piano particolareggiato esecutivo del quartiere R6, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di TI n. 105 del 1979;
5) di ogni altro atto presupposto e connesso;
B) il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di TI;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 aprile 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020 n. 18;
Considerato che, alla stregua del sommario esame che tipicamente impronta la fase cautelare del giudizio, le ragioni di parte ricorrente non si appalesano destituite di giuridico fondamento, avuto riguardo al fatto che: a) non sembra configurabile un’automatica caducazione del permesso di costruire quale conseguenza dell’annullamento d’ufficio del piano particolareggiato sulla cui base è stato rilasciato, trattandosi di atti collocati in sequenze procedimentali differenti ed apparendo, pertanto, necessaria a tal fine l’attivazione di uno specifico procedimento di autotutela; b) sussiste un legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine alla stabilità del permesso sulla cui base è stata costruita la casa in cui vivono, atteso che la ragione per la quale essa sarebbe ora da demolire può ricondursi a fatti addebitabili al Comune di TI;
Ritenuto che la domanda di tutela cautelare all’esame possa essere favorevolmente apprezzata anche sotto il profilo del requisito del periculum in mora, stanti le esigenze rappresentate da parte ricorrente in relazione al maturarsi dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’ente locale ed alla propria situazione personale;
Ritenuto di fissare la prima udienza pubblica di aprile 2021 per la trattazione del merito del ricorso;
Ritenuto di porre a carico del Comune resistente le spese della fase cautelare del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Fissa la prima udienza pubblica di aprile 2021 per la trattazione del merito del ricorso.
Condanna il Comune di TI al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, che sono liquidate in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in TI nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO