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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 239/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RUGGIRELLO BENEDETTO e RAPISARDI SALVATORE
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate all'udienza del 4.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 12.09.2019, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco (TP), al n. 26, p.
II, serie A, anno 2019, ed altresì che dalla loro unione erano nati tre figli: (18.09.2013), Per_1
(11.11.2016) e (27.11.2020). Per_2 Per_3
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 17.04.2023, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. cron. 2947/2023.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In via preliminare, allegava la sussistenza di criticità pregiudizievoli per il loro benessere nel caso di persistente convivenza con la madre e incontri liberi.
Chiedeva che la resistente venisse gravata dell'obbligo di versare mensilmente €
150,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre che il 50% delle spese straordinarie.
*****
Con decreto del 16.02.2024, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'allontanamento della madre dalla casa familiare ed affidava i figli minori ai Servizi sociali con collocamento presso i nonni paterni nella casa familiare, nominava curatore speciale ed incaricava il
Coordinamento di Psicologia giuridica e i Servizi sociali per una “immediata valutazione preliminare su criticità e risorse, … coinvolgendo immediatamente il SERD per valutazioni tossicologiche e NPI per la verifica dell'attuale stato psicofisico della prole”, anche ai fini dell'individuazione del regime di affido e di incontri più confacente.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio e chiedendo l'immediata revoca dei provvedimenti urgenti adottati inaudita altera parte.
Lamentava di aver subito, dopo la separazione, angherie dal marito e dei suoceri, che la avevano indotta a cercare comunque una nuova abitazione da condividere con i figli;
negava la propria dipendenza da alcol e/o droghe e, a riprova di ciò, affermava di essersi recata in un laboratorio di analisi per effettuare tutti i controlli necessari (risultati negativi), ancor prima di venire contattata dal incaricato dal Tribunale. Pt_2
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la propria nuova residenza, e la corresponsione da parte del di € 300,00 mensili per ciascun Pt_1
figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
*****
2 In corso di causa, fermo l'affidamento ai Servizi sociali, veniva modificato il regime di incontri con la madre in senso ampliativo, con previsione della supervisione di uno dei nonni (cfr. ordinanza del 2.03.2024).
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari aventi ad oggetto i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
I monitoraggi demandati ai competenti operatori sociosanitari davano atto di un'evoluzione ampiamente positiva nei rapporti tra i due coniugi, improntati alla collaborazione nella gestione dei figli, pur sussistendo la necessità di mantenere le prese in carico (cfr. rel. UOS PSG del 28.11.2024).
All'udienza del 4.12.2024, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo, opportunamente integrato con l'ausilio del Giudice e di seguito riportato.
“RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO IN VIA CONDIVISA DEI FIGLI MINORI E Per_1 Per_2
CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO IL PADRE Per_3
I tre figli minori della coppia verranno affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, con il quale abiteranno nella casa coniugale di Paceco (TP), C.da
Dattilo, Via Libertà n. 119.
Salvo diverso accordo tra le parti, la sig.ra terrà con sé i figli minori in modalità CP_1
libera e secondo il seguente schema di visita:
- SETTIMANA A (in cui la madre dei minori effettua il turno lavorativo della mattina, dal martedì alla domenica dalle 6.30 alle 15.30): il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
- SETTIMANA B (in cui la madre dei minori effettua il turno lavorativo pomeridiano- serale, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 24.00): il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 15.30 (per consumare il pranzo con loro) e poi alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 15.30.
Tutte le festività previste nel calendario (Natale, Santo Stefano, San Silvestro,
Capodanno, Epifania Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, ecc…) seguiranno il regime dell'alternanza.
3 Con riferimento alle sole festività natalizie e pascquali si stabilisce che i minori trascorreranno il 24 e il 25 dicembre di un anno con il padre e il 26 dicembre, il 31 dicembre
e 1 gennaio con la madre e 6 gennaio con il padre
Per le fesività pasquali, trascorreranno con il padre dal venerdì santo alla domenica compresa e con la madre il lunedì dell'angelo
Durante il periodo di ferie lavorative, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di 10 giorni, in cui resta sospeso il diritto dell'altro genitore. Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato entro e non oltre la fine del mese di agosto di ciascun anno. In caso di disaccordo,
Ciascun genitore avrà la facoltà di condurre i minori anche fuori dal Comune di residenza, previo rilascio di un recapito ove poter sempre rintracciare i figli. In caso di disaccordo, la madre terrà con sé i figli dal 1° al 15 novembre e il padre dal 15 al 30 novembre di ogni anno.
Tale regime di visita “minimo” deve ritenersi flessibile e modificabile dalle parti su base consensuale, visto il ritrovato spirito di collaborazione tra le stesse, tenendo sempre conto in via prioritaria delle esigenze della prole.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Attesi gli squilibri economico - reddituali sussistenti tra le parti, queste ultime concordano che le spese straordinarie in favore dei figli minori verranno ripartite nella misura dell'80% sul padre e del 20 % sulla madre, per come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani e che la madre dei minori continui a conseguire l'Assegno
Unico Universale nella misura del 100%.
Le parti, inoltre, concordano che l'entità del mantenimento dovuto dal genitore non collocatario prevalente, attesi gli ampi tempi condivisi con la madre non collocataria ammonta a complessivi € 150,00 rivalutabili mensili.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Correlativamente alla collocazione prevalente dei figli presso il padre, la casa coniugale, sita in Paceco (TP), C.da Dattilo, nella Via Libertà n. 119, resterà assegnata al sig. completa di tutti gli arredi e i corredi. Pt_1
ASSEGNO DIVORZILE TRA LE PARTI
4 Le parti rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi richiesta economica, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio.
PROSECUZIONE DEI PERCORSI DISPOSTI DALL'ON.LE TRIBUNALE
Le parti si impegnano nella prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dall'On.le Tribunale di Trapani, nonché nella presa in carico dei tre figli minori presso la N.P.I..
Inoltre, la sig.ra presta il proprio consenso alla prosecuzione del monitoraggio CP_1
a mezzo prelievi urinari ed ematici presso il SER.D..
Dette UO riferiranno a mesi 6 al GT, salve diverse urgenze
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese verranno compensate interamente fra le parti”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiunte condivise anche dal
Curatore.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 478/2023, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 2947/2023.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto il Tribunale ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse (anche per l'età ed alla luce dei monitoraggi svolti dagli operatori sociosanitari), né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in data Parte_1 Controparte_1
12.09.2019, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Paceco (TP), al n. 26, p. II, serie A, anno 2019, alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 4.12.2024;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 239/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RUGGIRELLO BENEDETTO e RAPISARDI SALVATORE
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate all'udienza del 4.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 12.09.2019, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paceco (TP), al n. 26, p.
II, serie A, anno 2019, ed altresì che dalla loro unione erano nati tre figli: (18.09.2013), Per_1
(11.11.2016) e (27.11.2020). Per_2 Per_3
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 17.04.2023, aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. cron. 2947/2023.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In via preliminare, allegava la sussistenza di criticità pregiudizievoli per il loro benessere nel caso di persistente convivenza con la madre e incontri liberi.
Chiedeva che la resistente venisse gravata dell'obbligo di versare mensilmente €
150,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre che il 50% delle spese straordinarie.
*****
Con decreto del 16.02.2024, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'allontanamento della madre dalla casa familiare ed affidava i figli minori ai Servizi sociali con collocamento presso i nonni paterni nella casa familiare, nominava curatore speciale ed incaricava il
Coordinamento di Psicologia giuridica e i Servizi sociali per una “immediata valutazione preliminare su criticità e risorse, … coinvolgendo immediatamente il SERD per valutazioni tossicologiche e NPI per la verifica dell'attuale stato psicofisico della prole”, anche ai fini dell'individuazione del regime di affido e di incontri più confacente.
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio e chiedendo l'immediata revoca dei provvedimenti urgenti adottati inaudita altera parte.
Lamentava di aver subito, dopo la separazione, angherie dal marito e dei suoceri, che la avevano indotta a cercare comunque una nuova abitazione da condividere con i figli;
negava la propria dipendenza da alcol e/o droghe e, a riprova di ciò, affermava di essersi recata in un laboratorio di analisi per effettuare tutti i controlli necessari (risultati negativi), ancor prima di venire contattata dal incaricato dal Tribunale. Pt_2
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la propria nuova residenza, e la corresponsione da parte del di € 300,00 mensili per ciascun Pt_1
figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
*****
2 In corso di causa, fermo l'affidamento ai Servizi sociali, veniva modificato il regime di incontri con la madre in senso ampliativo, con previsione della supervisione di uno dei nonni (cfr. ordinanza del 2.03.2024).
La causa veniva istruita a mezzo prove orali ed accertamenti tributari aventi ad oggetto i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
I monitoraggi demandati ai competenti operatori sociosanitari davano atto di un'evoluzione ampiamente positiva nei rapporti tra i due coniugi, improntati alla collaborazione nella gestione dei figli, pur sussistendo la necessità di mantenere le prese in carico (cfr. rel. UOS PSG del 28.11.2024).
All'udienza del 4.12.2024, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo, opportunamente integrato con l'ausilio del Giudice e di seguito riportato.
“RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDAMENTO IN VIA CONDIVISA DEI FIGLI MINORI E Per_1 Per_2
CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO IL PADRE Per_3
I tre figli minori della coppia verranno affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, con il quale abiteranno nella casa coniugale di Paceco (TP), C.da
Dattilo, Via Libertà n. 119.
Salvo diverso accordo tra le parti, la sig.ra terrà con sé i figli minori in modalità CP_1
libera e secondo il seguente schema di visita:
- SETTIMANA A (in cui la madre dei minori effettua il turno lavorativo della mattina, dal martedì alla domenica dalle 6.30 alle 15.30): il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì successivo;
- SETTIMANA B (in cui la madre dei minori effettua il turno lavorativo pomeridiano- serale, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 24.00): il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 15.30 (per consumare il pranzo con loro) e poi alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 15.30.
Tutte le festività previste nel calendario (Natale, Santo Stefano, San Silvestro,
Capodanno, Epifania Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, ecc…) seguiranno il regime dell'alternanza.
3 Con riferimento alle sole festività natalizie e pascquali si stabilisce che i minori trascorreranno il 24 e il 25 dicembre di un anno con il padre e il 26 dicembre, il 31 dicembre
e 1 gennaio con la madre e 6 gennaio con il padre
Per le fesività pasquali, trascorreranno con il padre dal venerdì santo alla domenica compresa e con la madre il lunedì dell'angelo
Durante il periodo di ferie lavorative, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di 10 giorni, in cui resta sospeso il diritto dell'altro genitore. Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato entro e non oltre la fine del mese di agosto di ciascun anno. In caso di disaccordo,
Ciascun genitore avrà la facoltà di condurre i minori anche fuori dal Comune di residenza, previo rilascio di un recapito ove poter sempre rintracciare i figli. In caso di disaccordo, la madre terrà con sé i figli dal 1° al 15 novembre e il padre dal 15 al 30 novembre di ogni anno.
Tale regime di visita “minimo” deve ritenersi flessibile e modificabile dalle parti su base consensuale, visto il ritrovato spirito di collaborazione tra le stesse, tenendo sempre conto in via prioritaria delle esigenze della prole.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Attesi gli squilibri economico - reddituali sussistenti tra le parti, queste ultime concordano che le spese straordinarie in favore dei figli minori verranno ripartite nella misura dell'80% sul padre e del 20 % sulla madre, per come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani e che la madre dei minori continui a conseguire l'Assegno
Unico Universale nella misura del 100%.
Le parti, inoltre, concordano che l'entità del mantenimento dovuto dal genitore non collocatario prevalente, attesi gli ampi tempi condivisi con la madre non collocataria ammonta a complessivi € 150,00 rivalutabili mensili.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Correlativamente alla collocazione prevalente dei figli presso il padre, la casa coniugale, sita in Paceco (TP), C.da Dattilo, nella Via Libertà n. 119, resterà assegnata al sig. completa di tutti gli arredi e i corredi. Pt_1
ASSEGNO DIVORZILE TRA LE PARTI
4 Le parti rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi richiesta economica, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSAPORTI TURISTICI (O DI
ALTRI DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per
l'espatrio.
PROSECUZIONE DEI PERCORSI DISPOSTI DALL'ON.LE TRIBUNALE
Le parti si impegnano nella prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dall'On.le Tribunale di Trapani, nonché nella presa in carico dei tre figli minori presso la N.P.I..
Inoltre, la sig.ra presta il proprio consenso alla prosecuzione del monitoraggio CP_1
a mezzo prelievi urinari ed ematici presso il SER.D..
Dette UO riferiranno a mesi 6 al GT, salve diverse urgenze
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese verranno compensate interamente fra le parti”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiunte condivise anche dal
Curatore.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 478/2023, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 2947/2023.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto il Tribunale ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse (anche per l'età ed alla luce dei monitoraggi svolti dagli operatori sociosanitari), né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in data Parte_1 Controparte_1
12.09.2019, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Paceco (TP), al n. 26, p. II, serie A, anno 2019, alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 4.12.2024;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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