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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 14.10.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3377/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in , via S.M. La Grande n. 5, presso l' , Pt_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv.to Andrea Consoli giusta procura in atti;
Opponente
CONTRO
, nato a [...] [...], c.f. , elettivamente Controparte_2 Pt_1 C.F._1
domiciliato in NT, via Cavallotti n. 20, presso lo studio dell'avv. Giorgio Spanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, l ha adito il Tribunale Parte_1
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2025, emesso dal Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in data 28.2.2025, nel procedimento iscritto al n. 1442/2025 e notificato il 4.3.2025, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di
, per le causali di cui al ricorso, “la somma di € 8.056,80, oltre accessori come Controparte_2
per legge;
le spese della procedura monitoria, che si liquidano in € 567,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%, nonché rimborso C.U. se dovuto e versato”.
A sostegno dell'opposizione l : 1) ha eccepito l'insussistenza del credito, avendo Parte_2
l'opposto prestato servizio con rapporto di lavoro non esclusivo, mentre l'istituto delle prestazioni aggiuntive, di cui lo stesso aveva chiesto il pagamento - secondo le previsioni dell'art. 88 comma 1 del CCNL Area Sanità del 23.01.24 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1332/23 - è previsto ed autorizzabile soltanto per i dirigenti medici a rapporto esclusivo, rimarcando, altresì, che anche la nota prot. n. 378423 del 5.11.21, richiamata ex adverso nel ricorso monitorio, aveva fatto espresso riferimento, sin dal primo comma, unicamente a dirigenti sanitari a rapporto esclusivo;
2) ha rilevato che nella nota della Direzione Strategica n. 29004 del 25.3.23 [rectius n.
290044 del 25.3.2022] erano state autorizzate prestazioni aggiuntive in via temporanea ed eccezionale anche per i dirigenti a rapporto non esclusivo soltanto presso i PP.SS. e presso l'area adducendo, quindi, la mancanza del presupposto giuridico del preteso Parte_3
pagamento delle prestazioni aggiuntive, atteso che la struttura presso la quale l'opposto era stato incardinato non rientrava nelle suddette aree;
3) ha evidenziato che anche la successiva proroga disposta con nota prot. 55453 del 3.3.25 aveva confermato la limitazione all'area dell'emergenza; 4) ha riferito che, con nota prot. 41777 dell'U.O.C. Trattamento Economico, era stata motivata l'impossibilità di riconoscere i pagamenti pretesi;
4) ha affermato l'esistenza di un debito orario in capo all'opposto, sottolineando che l'assenza di un debito orario costituisce, invece, un'ulteriore condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
Parte opponente ha, quindi, così concluso: “Revocare e/o dichiarare nullo e/o privare di effetti il
Decreto Ingiuntivo del TRIBUNALE DI CATANIA, Sezione Lavoro e Previdenza sociale, n. 255/25 - R.G.
1442/25 siccome errato, ingiusto e/o illegittimo e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente, per tutte le causali indicate nella parte motiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 3.10.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo la Controparte_2
manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dall . Parte_2
In particolare, l'opposto: a) ha contestato l'assunto di parte opponente secondo cui le prestazioni aggiuntive sarebbero riservate esclusivamente ai dirigenti medici a rapporto esclusivo, richiamando la nota prot. n. 02 DMI del 6.12.2022 del Direttore del Dipartimento Materno Infantile che aveva espressamente autorizzato per le prestazioni aggiuntive anche i medici in servizio extramoenia, categoria alla quale il medesimo apparteneva;
b) ha aggiunto che la suddetta autorizzazione era stata successivamente confermata e prorogata con nota prot. n. 740454 del 19.12.2022 la quale al fine di risolvere la grave carenza di dirigenti medici pediatri nei punti nascita aziendali dei P.O. di
IA, NT e NE aveva consentito l'incarico anche agli specializzandi;
c) ha contestato che le richiamate autorizzazioni si riferirebbero esclusivamente ai Pronto Soccorso e all'area Emergenza/Urgenza, stante il tenore letterale delle disposizioni aziendali sopra richiamate;
ha affermato che le prestazioni aggiuntive svolte trovano piena legittimazione nelle disposizioni aziendali emanate in ragione della grave carenza organica dei reparti di pediatria, evidenziando, in particolare, di aver ottenuto specifica autorizzazione dal proprio responsabile per l'espletamento del servizio aggiuntivo;
d) ha osservato che, alla luce del principio sancito dall'art. 2126 c.c., il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, anche in presenza di nullità del rapporto, rimarcando che, nel caso di specie, il consenso datoriale è inequivocabilmente dimostrato dalle autorizzazioni rilasciate, dalla registrazione delle prestazioni nei sistemi aziendali e dall'utilizzo delle stesse per garantire la continuità del servizio sanitario;
e) ha contestato la dedotta esistenza di un debito orario in capo all'opposto, stante che le prestazioni aggiuntive sono state espressamente autorizzate dall'Azienda proprio per far fronte alla carenza organica, le ore sono state regolarmente registrate nei sistemi aziendali come prestazioni aggiuntive, l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'esistenza di un debito orario pregresso.
Affermato il diritto al pagamento degli interessi moratori dalla data della prima diffida del Part 19.02.2024, regolarmente protocollata dall' con n. 40755, l'opposto ha concluso chiedendo:
“rigettare l'opposizione proposta dall' perché manifestamente infondata sotto ogni Parte_2
CP_ profilo, in quanto il credito del Dott. trova piena legittimazione nelle autorizzazioni aziendali, nella documentazione probatoria prodotta e nei principi generali dell'ordinamento in materia di rapporti di lavoro e, pertanto:
1. Respingere integralmente l'opposizione proposta dall'
[...]
;
2. Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 255 del Parte_1
3.03.2025 emesso dall'On.le Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento R.G. 1442/2025;
3. Accertare e condannare parte opponente alla responsabilità processuale ex art. 96 co. I e III c.p.c. per temerarietà nel proporre l'opposizione;
4. Condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche della presente fase di opposizione”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 14.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il credito vantato da
[...]
Par
nei confronti dell per l'espletamento di prestazioni aggiuntive. Controparte_2 Parte_1
Parte opponente contesta la sussistenza in capo all'opposto di un credito per prestazioni aggiuntive affermando che l'istituto delle prestazioni aggiuntive è previsto ed autorizzabile alla luce della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale solo in favore dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo. Precisa, poi, che con nota n. 290044 del 25.3.2022 erano state autorizzate prestazioni aggiuntive in via temporanea ed eccezionale anche per i dirigenti a rapporto non esclusivo soltanto presso i PP.SS.
e presso l'area Parte_3
Infine, adduce a fondamento della proposta opposizione l'esistenza di un debito orario in capo all'opposto, rimarcando che l'assenza di debito orario costituisce un'ulteriore condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
In ordine alla prima circostanza addotta da parte opponente quale condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, ovvero, essere dirigente medico con rapporto esclusivo, si rileva che l'art. 5 del regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 1332/23, prevede quale requisito per svolgere prestazioni aggiuntive “essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusività e intramoenia”.
Tuttavia, dal verbale di riunione del 19.9.2022, avente ad oggetto “criticità punti nascita di Pediatria, carenza Dirigenti Medici” si evince che, in considerazione della carenza di dirigenti medici anche presso il P.O. di IA, il Direttore Sanitario, dott. , prendendo atto delle criticità, Persona_1
concordava con i Primari delle UOC intervenuti di dover far fronte alle predette carenze con le prestazioni aggiuntive.
Inoltre, con nota prot. n. 02 DMI del 6.12.2022 del Direttore del Dipartimento Materno Infantile,
“data la cronica e perdurante carenza di dirigenti medici nei reparti di pediatria di NT, IA
e NE”, è stato chiarito che “le prestazioni aggiuntive già autorizzate possono essere effettuate, in via eccezionale (come da nota della Direzione strategica), anche dai medici in servizio extramoenia”.
Infine, con nota prot. n. 740454 del 19.12.2022, avente ad oggetto “proposta soluzioni grave carenza dirigenti medici pediatri nei punti nascita aziendali dei P.O. di IA, NT e NE”,
“sentiti i Direttori e Responsabili dell' data l'impossibilità di coprire col Parte_4
personale attualmente in organico i turni di guardia e reperibilità nei punti nascita di IA,
NE e NT” è stata proposta “la proroga delle prestazioni incrementali per i suddetti presidi”.
Dalla documentazione prodotta emerge, quindi, una cronica e perdurante carenza di dirigenti medici nei reparti di pediatria di NT, IA e NE, per far fronte alla quale sono stati autorizzati, in via del tutto eccezionale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive anche i medici in servizio extramoenia, tra i quali il ricorrente. In ordine, all'ulteriore circostanza addotta dall'opponente per contestare il credito vantato dall'opposto, ovvero l'esistenza in capo a quest'ultimo di un debito orario, si rileva che, ai sensi del succitato art. 5 del Regolamento aziendale, ulteriore requisito per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive è “Essere in regola con il debito orario fino al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva”
Parte opponente nell'affermare la sussistenza di un debito orario in capo all'opposto non ne fornisce prova, essendosi limitata a produrre i prospetti presenze dei mesi che vanno da dicembre 2022 a giugno 2023 e non invece quello afferente al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva utile al fine di verificare l'assenza di debito orario “fino al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva”, quale requisito per lo svolgimento di tale attività.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 8.056,80, oltre accessori come per legge, in favore di
[...]
. Controparte_2
Le spese del giudizio di opposizione e della precedente fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Non si reputano sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 255/2025, emesso dal
Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in data 28.2.2025, e lo dichiara esecutivo;
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di , delle spese del giudizio, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.676,00, di cui € 567,00, già liquidata per la fase sommaria, ed €
2.109,00 per il presente giudizio di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 30.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 14.10.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3377/2025 R.G,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in , via S.M. La Grande n. 5, presso l' , Pt_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv.to Andrea Consoli giusta procura in atti;
Opponente
CONTRO
, nato a [...] [...], c.f. , elettivamente Controparte_2 Pt_1 C.F._1
domiciliato in NT, via Cavallotti n. 20, presso lo studio dell'avv. Giorgio Spanò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, l ha adito il Tribunale Parte_1
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2025, emesso dal Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in data 28.2.2025, nel procedimento iscritto al n. 1442/2025 e notificato il 4.3.2025, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di
, per le causali di cui al ricorso, “la somma di € 8.056,80, oltre accessori come Controparte_2
per legge;
le spese della procedura monitoria, che si liquidano in € 567,00, per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali al 15%, nonché rimborso C.U. se dovuto e versato”.
A sostegno dell'opposizione l : 1) ha eccepito l'insussistenza del credito, avendo Parte_2
l'opposto prestato servizio con rapporto di lavoro non esclusivo, mentre l'istituto delle prestazioni aggiuntive, di cui lo stesso aveva chiesto il pagamento - secondo le previsioni dell'art. 88 comma 1 del CCNL Area Sanità del 23.01.24 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1332/23 - è previsto ed autorizzabile soltanto per i dirigenti medici a rapporto esclusivo, rimarcando, altresì, che anche la nota prot. n. 378423 del 5.11.21, richiamata ex adverso nel ricorso monitorio, aveva fatto espresso riferimento, sin dal primo comma, unicamente a dirigenti sanitari a rapporto esclusivo;
2) ha rilevato che nella nota della Direzione Strategica n. 29004 del 25.3.23 [rectius n.
290044 del 25.3.2022] erano state autorizzate prestazioni aggiuntive in via temporanea ed eccezionale anche per i dirigenti a rapporto non esclusivo soltanto presso i PP.SS. e presso l'area adducendo, quindi, la mancanza del presupposto giuridico del preteso Parte_3
pagamento delle prestazioni aggiuntive, atteso che la struttura presso la quale l'opposto era stato incardinato non rientrava nelle suddette aree;
3) ha evidenziato che anche la successiva proroga disposta con nota prot. 55453 del 3.3.25 aveva confermato la limitazione all'area dell'emergenza; 4) ha riferito che, con nota prot. 41777 dell'U.O.C. Trattamento Economico, era stata motivata l'impossibilità di riconoscere i pagamenti pretesi;
4) ha affermato l'esistenza di un debito orario in capo all'opposto, sottolineando che l'assenza di un debito orario costituisce, invece, un'ulteriore condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
Parte opponente ha, quindi, così concluso: “Revocare e/o dichiarare nullo e/o privare di effetti il
Decreto Ingiuntivo del TRIBUNALE DI CATANIA, Sezione Lavoro e Previdenza sociale, n. 255/25 - R.G.
1442/25 siccome errato, ingiusto e/o illegittimo e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla ricorrente, per tutte le causali indicate nella parte motiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 3.10.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo la Controparte_2
manifesta infondatezza dell'opposizione proposta dall . Parte_2
In particolare, l'opposto: a) ha contestato l'assunto di parte opponente secondo cui le prestazioni aggiuntive sarebbero riservate esclusivamente ai dirigenti medici a rapporto esclusivo, richiamando la nota prot. n. 02 DMI del 6.12.2022 del Direttore del Dipartimento Materno Infantile che aveva espressamente autorizzato per le prestazioni aggiuntive anche i medici in servizio extramoenia, categoria alla quale il medesimo apparteneva;
b) ha aggiunto che la suddetta autorizzazione era stata successivamente confermata e prorogata con nota prot. n. 740454 del 19.12.2022 la quale al fine di risolvere la grave carenza di dirigenti medici pediatri nei punti nascita aziendali dei P.O. di
IA, NT e NE aveva consentito l'incarico anche agli specializzandi;
c) ha contestato che le richiamate autorizzazioni si riferirebbero esclusivamente ai Pronto Soccorso e all'area Emergenza/Urgenza, stante il tenore letterale delle disposizioni aziendali sopra richiamate;
ha affermato che le prestazioni aggiuntive svolte trovano piena legittimazione nelle disposizioni aziendali emanate in ragione della grave carenza organica dei reparti di pediatria, evidenziando, in particolare, di aver ottenuto specifica autorizzazione dal proprio responsabile per l'espletamento del servizio aggiuntivo;
d) ha osservato che, alla luce del principio sancito dall'art. 2126 c.c., il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, anche in presenza di nullità del rapporto, rimarcando che, nel caso di specie, il consenso datoriale è inequivocabilmente dimostrato dalle autorizzazioni rilasciate, dalla registrazione delle prestazioni nei sistemi aziendali e dall'utilizzo delle stesse per garantire la continuità del servizio sanitario;
e) ha contestato la dedotta esistenza di un debito orario in capo all'opposto, stante che le prestazioni aggiuntive sono state espressamente autorizzate dall'Azienda proprio per far fronte alla carenza organica, le ore sono state regolarmente registrate nei sistemi aziendali come prestazioni aggiuntive, l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'esistenza di un debito orario pregresso.
Affermato il diritto al pagamento degli interessi moratori dalla data della prima diffida del Part 19.02.2024, regolarmente protocollata dall' con n. 40755, l'opposto ha concluso chiedendo:
“rigettare l'opposizione proposta dall' perché manifestamente infondata sotto ogni Parte_2
CP_ profilo, in quanto il credito del Dott. trova piena legittimazione nelle autorizzazioni aziendali, nella documentazione probatoria prodotta e nei principi generali dell'ordinamento in materia di rapporti di lavoro e, pertanto:
1. Respingere integralmente l'opposizione proposta dall'
[...]
;
2. Confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 255 del Parte_1
3.03.2025 emesso dall'On.le Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento R.G. 1442/2025;
3. Accertare e condannare parte opponente alla responsabilità processuale ex art. 96 co. I e III c.p.c. per temerarietà nel proporre l'opposizione;
4. Condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche della presente fase di opposizione”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 14.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il credito vantato da
[...]
Par
nei confronti dell per l'espletamento di prestazioni aggiuntive. Controparte_2 Parte_1
Parte opponente contesta la sussistenza in capo all'opposto di un credito per prestazioni aggiuntive affermando che l'istituto delle prestazioni aggiuntive è previsto ed autorizzabile alla luce della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale solo in favore dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo. Precisa, poi, che con nota n. 290044 del 25.3.2022 erano state autorizzate prestazioni aggiuntive in via temporanea ed eccezionale anche per i dirigenti a rapporto non esclusivo soltanto presso i PP.SS.
e presso l'area Parte_3
Infine, adduce a fondamento della proposta opposizione l'esistenza di un debito orario in capo all'opposto, rimarcando che l'assenza di debito orario costituisce un'ulteriore condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
In ordine alla prima circostanza addotta da parte opponente quale condizione per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive, ovvero, essere dirigente medico con rapporto esclusivo, si rileva che l'art. 5 del regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 1332/23, prevede quale requisito per svolgere prestazioni aggiuntive “essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed in regime di esclusività e intramoenia”.
Tuttavia, dal verbale di riunione del 19.9.2022, avente ad oggetto “criticità punti nascita di Pediatria, carenza Dirigenti Medici” si evince che, in considerazione della carenza di dirigenti medici anche presso il P.O. di IA, il Direttore Sanitario, dott. , prendendo atto delle criticità, Persona_1
concordava con i Primari delle UOC intervenuti di dover far fronte alle predette carenze con le prestazioni aggiuntive.
Inoltre, con nota prot. n. 02 DMI del 6.12.2022 del Direttore del Dipartimento Materno Infantile,
“data la cronica e perdurante carenza di dirigenti medici nei reparti di pediatria di NT, IA
e NE”, è stato chiarito che “le prestazioni aggiuntive già autorizzate possono essere effettuate, in via eccezionale (come da nota della Direzione strategica), anche dai medici in servizio extramoenia”.
Infine, con nota prot. n. 740454 del 19.12.2022, avente ad oggetto “proposta soluzioni grave carenza dirigenti medici pediatri nei punti nascita aziendali dei P.O. di IA, NT e NE”,
“sentiti i Direttori e Responsabili dell' data l'impossibilità di coprire col Parte_4
personale attualmente in organico i turni di guardia e reperibilità nei punti nascita di IA,
NE e NT” è stata proposta “la proroga delle prestazioni incrementali per i suddetti presidi”.
Dalla documentazione prodotta emerge, quindi, una cronica e perdurante carenza di dirigenti medici nei reparti di pediatria di NT, IA e NE, per far fronte alla quale sono stati autorizzati, in via del tutto eccezionale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive anche i medici in servizio extramoenia, tra i quali il ricorrente. In ordine, all'ulteriore circostanza addotta dall'opponente per contestare il credito vantato dall'opposto, ovvero l'esistenza in capo a quest'ultimo di un debito orario, si rileva che, ai sensi del succitato art. 5 del Regolamento aziendale, ulteriore requisito per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive è “Essere in regola con il debito orario fino al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva”
Parte opponente nell'affermare la sussistenza di un debito orario in capo all'opposto non ne fornisce prova, essendosi limitata a produrre i prospetti presenze dei mesi che vanno da dicembre 2022 a giugno 2023 e non invece quello afferente al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva utile al fine di verificare l'assenza di debito orario “fino al mese precedente l'inizio dell'attività aggiuntiva”, quale requisito per lo svolgimento di tale attività.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 8.056,80, oltre accessori come per legge, in favore di
[...]
. Controparte_2
Le spese del giudizio di opposizione e della precedente fase monitoria seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Non si reputano sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 255/2025, emesso dal
Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro in data 28.2.2025, e lo dichiara esecutivo;
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di , delle spese del giudizio, Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.676,00, di cui € 567,00, già liquidata per la fase sommaria, ed €
2.109,00 per il presente giudizio di opposizione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 30.10.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi