CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3184/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...], il [...], residente in [...]
Mascagni n. 10, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Guido CodiceFiscale_1
Rusciano, c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_2 sito in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n. 601, fax 081.7427970, pec:
giusta mandato a margine del presente atto Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
UM ( ), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di C.F._3 Per_1
Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della
Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3359/2023 pubblicata il giorno 19 luglio 2023
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda (proposta a seguito di esito favorevole del procedimento di ATPO) diretta al conseguimento della pensione di invalidità ex lege n. 118/71 sul presupposto di una presunta incompatibilità con altra prestazione dalla stessa percepita. L'appellante ha censurato la sentenza e, rivendicando la sussistenza di tutti i requisiti dimostrati dalla documentazione allegata, ha chiesto disporsi la riforma della sentenza e la condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1 della prestazione assistenziale.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 dedotto: “ Con il presente atto, si costituisce in giudizio l' che chiede all'Ill.ma Corte CP_1
d'Appello adita, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto in data 25.07.2025 il competente ufficio amministrativo dell' nell'allegata relazione amministrativa, ha CP_1 comunicato aver “provveduto in data odierna a liquidare l'omologa indicata in ricorso. Accertato il diritto alla prestazione in quanto non supera il limite reddituale previsto per legge. Si allega te08 al fine di chiedere, per ciò che attiene la sorte, la cessata materia del contendere (cfr. modello
TE08 – prima relazione amministrativa). Inoltre, il competente ufficio ha successivamente trasmesso il cedolino di settembre 2025, contenente prova dell'avvenuto pagamento anche degli arretrati spettanti (data valuta 1 settembre 2025 – cfr. cedolino settembre e seconda relazione amministrativa). Pertanto, alla luce del pagamento da parte dell' di tutto quanto spettante a CP_1 controparte in virtù del decreto di omologa R.G. 12606/2019 del 15.02.2021 (liquidato in data
25.07.2025), dunque anche del già avvenuto pagamento degli arretrati relativi alla prestazione di invalidità civile ivi riconosciuta, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.”
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, acquisite le note di trattazione, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito espressi.
§§§§
E' documentalmente provata la circostanza che l'odierna appellante abbia ottenuto la liquidazione della prestazione e dei ratei arretrati nel luglio 2025, e cioè ad oltre un anno di distanza dalla proposizione dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio (cfr. pec del 25.07.2025 allegata alle note di parte appellante e fascicolo dell' ), per un importo superiore ad euro CP_1
30.000,00 (comprensivo anche dei ratei arretrati, cfr. cedolino allegato al fascicolo dell' ). CP_1 Il riconoscimento della prestazione da parte dell' determina -come concordemente CP_1 evidenziato dalle due parti in causa- il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Permane l'interesse dell'appellante alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Al riguardo deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del pieno riconoscimento della pretesa attorea, con conseguente condanna dell' (che ha CP_1 tardivamente accolto l'istanza legittima dell'appellante) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia
(superiore ad euro 30.000,00).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.638,00 per il primo grado ed in euro 4996,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione.
Napoli, 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3184/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...], il [...], residente in [...]
Mascagni n. 10, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Guido CodiceFiscale_1
Rusciano, c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_2 sito in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n. 601, fax 081.7427970, pec:
giusta mandato a margine del presente atto Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
UM ( ), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di C.F._3 Per_1
Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della
Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC
t. Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3359/2023 pubblicata il giorno 19 luglio 2023
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2023 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda (proposta a seguito di esito favorevole del procedimento di ATPO) diretta al conseguimento della pensione di invalidità ex lege n. 118/71 sul presupposto di una presunta incompatibilità con altra prestazione dalla stessa percepita. L'appellante ha censurato la sentenza e, rivendicando la sussistenza di tutti i requisiti dimostrati dalla documentazione allegata, ha chiesto disporsi la riforma della sentenza e la condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1 della prestazione assistenziale.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 dedotto: “ Con il presente atto, si costituisce in giudizio l' che chiede all'Ill.ma Corte CP_1
d'Appello adita, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto in data 25.07.2025 il competente ufficio amministrativo dell' nell'allegata relazione amministrativa, ha CP_1 comunicato aver “provveduto in data odierna a liquidare l'omologa indicata in ricorso. Accertato il diritto alla prestazione in quanto non supera il limite reddituale previsto per legge. Si allega te08 al fine di chiedere, per ciò che attiene la sorte, la cessata materia del contendere (cfr. modello
TE08 – prima relazione amministrativa). Inoltre, il competente ufficio ha successivamente trasmesso il cedolino di settembre 2025, contenente prova dell'avvenuto pagamento anche degli arretrati spettanti (data valuta 1 settembre 2025 – cfr. cedolino settembre e seconda relazione amministrativa). Pertanto, alla luce del pagamento da parte dell' di tutto quanto spettante a CP_1 controparte in virtù del decreto di omologa R.G. 12606/2019 del 15.02.2021 (liquidato in data
25.07.2025), dunque anche del già avvenuto pagamento degli arretrati relativi alla prestazione di invalidità civile ivi riconosciuta, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.”
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Quindi, acquisite le note di trattazione, riservata la causa in decisione ed espletata la camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito espressi.
§§§§
E' documentalmente provata la circostanza che l'odierna appellante abbia ottenuto la liquidazione della prestazione e dei ratei arretrati nel luglio 2025, e cioè ad oltre un anno di distanza dalla proposizione dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio (cfr. pec del 25.07.2025 allegata alle note di parte appellante e fascicolo dell' ), per un importo superiore ad euro CP_1
30.000,00 (comprensivo anche dei ratei arretrati, cfr. cedolino allegato al fascicolo dell' ). CP_1 Il riconoscimento della prestazione da parte dell' determina -come concordemente CP_1 evidenziato dalle due parti in causa- il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Permane l'interesse dell'appellante alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Al riguardo deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del pieno riconoscimento della pretesa attorea, con conseguente condanna dell' (che ha CP_1 tardivamente accolto l'istanza legittima dell'appellante) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia
(superiore ad euro 30.000,00).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.638,00 per il primo grado ed in euro 4996,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione.
Napoli, 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano