CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2217/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO
[...]
( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URZI CP_1 C.F._2
MASSIMO ( ), C.F._3 appellato
Controparte_2
[...] appellate contumaci Conclusioni per rappresentata da «piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione istanza reietta:
- in via principale e preliminare, riformare la sentenza n. 1373/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Dott. Ghelardini nell'ambito del procedimento n. 3319/2017 r.g., pubblicata in data
18.05.2021 (doc. 1) in ogni sua parte ed in particolare nella parte in cui ha revoca[to] il decreto ingiuntivo n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal
Tribunale di Firenze l'11.01.2017 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda e confermare, dunque, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal Tribunale di Firenze l'11.01.2017;
- ancora in via principale, riformata come sopra la sentenza n.
1373/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Dott.
Ghelardini nell'ambito del procedimento n. 3319/2017 r.g., pubblicata in data 18.05.2021, richiamate le conclusioni di cui al primo grado di giudizio, rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate dall'odierna parte convenuta, allora parte opponente perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva del fideiussore opponente, e comunque non provate e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal Tribunale di
Firenze l'11.01.2017;
IN IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello adita disponesse la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze condannare la società CP_2
in persona del suo legale rappresentante, pagare alla società
[...] [...] la somma di € 264.635,51= e condannare il signor Parte_1 CP_1
a pagare alla società la somma di € 240.000,00.=, oltre Parte_1
pag. 2/8 interessi o della somma che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio»; per «conclude […] affinché […] sia rigettato l'appello CP_1 proposto da in quanto inammissibile a mente degli artt. Parte_1
342 e 348-bis c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto, per la ragioni tutte indicate in narrativa della richiamata comparsa di risposta, e, per l'effetto, perché sia confermata l'appellata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Tribunale di Firenze n.1373/2021 del (e depositata il) 18 maggio 2021 nel procedimento n.3319/2017 R.G.:
- in via pregiudiziale, mediante accertamento che confermi il mancato assolvimento della condizione di procedibilità da parte della creditrice monitoria oggi (motivo sub. 1 CP_3 Parte_1 comparsa appello;
Controparte_4
- in denegata ipotesi ed in ogni caso nel merito, con rinvio a tutto quanto dedotto in narrativa del presente atto (motivi da sub. 2 a sub. 8 comparsa appello , Controparte_4
con vittoria di diritti, onorari e spese di causa».
Rilevato
(in prosieguo ), rappresentata da Parte_1 Pt_1 Pt_2
e cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
Contr (in prosieguo nei confronti di Controparte_2 Controparte_2
(in prosieguo ) e del garante ha proposto appello CP_2 CP_1 avverso la sentenza n. 1373 del 2021 del Tribunale di Firenze, con la quale Contr è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da e opposto dai debitori, è stata dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale da pag. 3/8 questi ultimi spiegata e sono state interamente compensate tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto improcedibili tanto la domanda monitoriamente azionata quanto quella riconvenzionale in ragione del mancato esperimento della mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, di cui era stata onerata l'opposta, assorbendo ogni altra questione.
Il gravame, che si attarda anche a confutare eccezioni e difese nel merito svolte in primo grado dalle controparti, è affidato, onde ottenere il pagamento del credito, al seguente unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Sulla presunta improcedibilità della domanda».
Si sono costituiti in giudizio e il protestando CP_2 CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di , il CP_2 processo è stato interrotto e poi riassunto da . Pt_1
Contr È stato integrato il contraddittorio nei confronti di che non si è costituita, così come la Controparte_2
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 10 ottobre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e, a seguito della riassunzione successiva all'interruzione del processo, della
Liquidazione giudiziale di non costituitesi in giudizio Controparte_2 sebbene ritualmente evocatevi. pag. 4/8 2. Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. – l'unica formulata in comparsa di costituzione e risposta – atteso che «[l]'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità» (Cass. n. 10409 del 2020, in massima).
Tale rilievo preclude definitivamente la pronuncia invocata.
3. Con il primo e unico motivo d'impugnazione , in sintesi, Pt_1 contesta la statuizione d'improcedibilità della domanda monitoria, sostenendo che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale integri gli estremi del prospective overruling circa l'onere di avvio del procedimento di mediazione, onere che, viceversa, in base alla giurisprudenza precedentemente dominante, sarebbe gravato sulla parte opponente. In ragione dell'inapplicabilità retroattiva del nuovo orientamento, la domanda attorea avrebbe dovuto essere scrutinata nel merito e sarebbe fondata.
Il motivo è destituito di fondamento.
A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha evocato quanto affermato dalla Corte regolatrice nel massimo consesso nomofilattico, ossia che «[n]elle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima).
pag. 5/8 Tale orientamento, così autorevolmente espresso, smentirebbe quello precedentemente invalso, che orientava in maniera inversa l'onere di attivazione della mediazione, ciò che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto e dovrebbe condurre a non applicarlo alla fattispecie.
Al riguardo giova anzitutto rilevare che, in linea di principio, gli orientamenti interpretativi giurisprudenziali spiegano efficacia retroattiva, meramente disvelando la portata normativa della disposizione considerata.
Peraltro, «[a]ffinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte»
(Cass. n. 5962 del 2013, in massima;
affermazioni che hanno trovato successiva conferma, da ultimo, con Cass. n. 31681 del 2024, in massima:
«La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali»).
pag. 6/8 Proprio perché «[i]l “prospective overruling” consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo[, …] non è […] invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite» (Cass. n. 3436 del 2023, in massima); contrasto della cui esistenza danno atto le sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n.
19596 del 2020, peraltro rinvenendo solo due pronunce (Cass. n. 24629 del
2015 e n. 22003 del 2019) in senso contrario alla soluzione propugnata (ciò che comunque impedisce di considerare l'orientamento «lungamente consolidato»).
Al contempo, non può ravvisarsi, nella fattispecie, un «ragionevole Contr affidamento» di sulla diversa distribuzione dell'onere di attivazione anche in considerazione del fatto che il Tribunale, con l'ordinanza assunta all'udienza del 6 luglio 2017, l'aveva espressamente posto a carico di essa opposta, ampiamente illustrando le ragioni per le quali si discostava dal contrario orientamento, poi definitivamente smentito dalle sezioni unite.
Alla stregua di quanto precede, non potendosi ravvisare il prospective everruling dedotto dall'appellante e non sussistendo altrimenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia nomofilattica che ha orientato il Tribunale nella decisione, soluzione peraltro conforme a quanto disposto in corso di giudizio, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
3. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorso con il e al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano CP_1 in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari – in considerazione della scarsa complessità della controversia, connotata da un unico motivo di gravame – relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro
260.000,00), identificato alla stregua della pretesa vantata nei confronti del garante.
pag. 7/8 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di CP_2
e di
[...] Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto rappresentata da Parte_1
avverso la sentenza n. 1373 del 2021 del Tribunale di Parte_2
Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna rappresentata da a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese di lite afferenti al presente grado di CP_1 giudizio, liquidate in euro 7.160,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di rappresentata da Parte_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO
[...]
( ), C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URZI CP_1 C.F._2
MASSIMO ( ), C.F._3 appellato
Controparte_2
[...] appellate contumaci Conclusioni per rappresentata da «piaccia Parte_1 Parte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria eccezione istanza reietta:
- in via principale e preliminare, riformare la sentenza n. 1373/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Dott. Ghelardini nell'ambito del procedimento n. 3319/2017 r.g., pubblicata in data
18.05.2021 (doc. 1) in ogni sua parte ed in particolare nella parte in cui ha revoca[to] il decreto ingiuntivo n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal
Tribunale di Firenze l'11.01.2017 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda e confermare, dunque, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal Tribunale di Firenze l'11.01.2017;
- ancora in via principale, riformata come sopra la sentenza n.
1373/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Terza Civile, Dott.
Ghelardini nell'ambito del procedimento n. 3319/2017 r.g., pubblicata in data 18.05.2021, richiamate le conclusioni di cui al primo grado di giudizio, rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate dall'odierna parte convenuta, allora parte opponente perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, anche per difetto di legittimazione attiva del fideiussore opponente, e comunque non provate e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 178/2017 (r.g. 19475/2016) emesso dal Tribunale di
Firenze l'11.01.2017;
IN IPOTESI: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello adita disponesse la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze condannare la società CP_2
in persona del suo legale rappresentante, pagare alla società
[...] [...] la somma di € 264.635,51= e condannare il signor Parte_1 CP_1
a pagare alla società la somma di € 240.000,00.=, oltre Parte_1
pag. 2/8 interessi o della somma che sarà determinata di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi convenzionali e con le decorrenze richieste nelle domanda monitoria fino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio»; per «conclude […] affinché […] sia rigettato l'appello CP_1 proposto da in quanto inammissibile a mente degli artt. Parte_1
342 e 348-bis c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto, per la ragioni tutte indicate in narrativa della richiamata comparsa di risposta, e, per l'effetto, perché sia confermata l'appellata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Tribunale di Firenze n.1373/2021 del (e depositata il) 18 maggio 2021 nel procedimento n.3319/2017 R.G.:
- in via pregiudiziale, mediante accertamento che confermi il mancato assolvimento della condizione di procedibilità da parte della creditrice monitoria oggi (motivo sub. 1 CP_3 Parte_1 comparsa appello;
Controparte_4
- in denegata ipotesi ed in ogni caso nel merito, con rinvio a tutto quanto dedotto in narrativa del presente atto (motivi da sub. 2 a sub. 8 comparsa appello , Controparte_4
con vittoria di diritti, onorari e spese di causa».
Rilevato
(in prosieguo ), rappresentata da Parte_1 Pt_1 Pt_2
e cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] [...]
Contr (in prosieguo nei confronti di Controparte_2 Controparte_2
(in prosieguo ) e del garante ha proposto appello CP_2 CP_1 avverso la sentenza n. 1373 del 2021 del Tribunale di Firenze, con la quale Contr è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da e opposto dai debitori, è stata dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale da pag. 3/8 questi ultimi spiegata e sono state interamente compensate tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto improcedibili tanto la domanda monitoriamente azionata quanto quella riconvenzionale in ragione del mancato esperimento della mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, di cui era stata onerata l'opposta, assorbendo ogni altra questione.
Il gravame, che si attarda anche a confutare eccezioni e difese nel merito svolte in primo grado dalle controparti, è affidato, onde ottenere il pagamento del credito, al seguente unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Sulla presunta improcedibilità della domanda».
Si sono costituiti in giudizio e il protestando CP_2 CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di , il CP_2 processo è stato interrotto e poi riassunto da . Pt_1
Contr È stato integrato il contraddittorio nei confronti di che non si è costituita, così come la Controparte_2
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 10 ottobre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e, a seguito della riassunzione successiva all'interruzione del processo, della
Liquidazione giudiziale di non costituitesi in giudizio Controparte_2 sebbene ritualmente evocatevi. pag. 4/8 2. Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. – l'unica formulata in comparsa di costituzione e risposta – atteso che «[l]'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità» (Cass. n. 10409 del 2020, in massima).
Tale rilievo preclude definitivamente la pronuncia invocata.
3. Con il primo e unico motivo d'impugnazione , in sintesi, Pt_1 contesta la statuizione d'improcedibilità della domanda monitoria, sostenendo che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale integri gli estremi del prospective overruling circa l'onere di avvio del procedimento di mediazione, onere che, viceversa, in base alla giurisprudenza precedentemente dominante, sarebbe gravato sulla parte opponente. In ragione dell'inapplicabilità retroattiva del nuovo orientamento, la domanda attorea avrebbe dovuto essere scrutinata nel merito e sarebbe fondata.
Il motivo è destituito di fondamento.
A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha evocato quanto affermato dalla Corte regolatrice nel massimo consesso nomofilattico, ossia che «[n]elle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima).
pag. 5/8 Tale orientamento, così autorevolmente espresso, smentirebbe quello precedentemente invalso, che orientava in maniera inversa l'onere di attivazione della mediazione, ciò che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto e dovrebbe condurre a non applicarlo alla fattispecie.
Al riguardo giova anzitutto rilevare che, in linea di principio, gli orientamenti interpretativi giurisprudenziali spiegano efficacia retroattiva, meramente disvelando la portata normativa della disposizione considerata.
Peraltro, «[a]ffinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte»
(Cass. n. 5962 del 2013, in massima;
affermazioni che hanno trovato successiva conferma, da ultimo, con Cass. n. 31681 del 2024, in massima:
«La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso;
c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali»).
pag. 6/8 Proprio perché «[i]l “prospective overruling” consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo[, …] non è […] invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite» (Cass. n. 3436 del 2023, in massima); contrasto della cui esistenza danno atto le sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n.
19596 del 2020, peraltro rinvenendo solo due pronunce (Cass. n. 24629 del
2015 e n. 22003 del 2019) in senso contrario alla soluzione propugnata (ciò che comunque impedisce di considerare l'orientamento «lungamente consolidato»).
Al contempo, non può ravvisarsi, nella fattispecie, un «ragionevole Contr affidamento» di sulla diversa distribuzione dell'onere di attivazione anche in considerazione del fatto che il Tribunale, con l'ordinanza assunta all'udienza del 6 luglio 2017, l'aveva espressamente posto a carico di essa opposta, ampiamente illustrando le ragioni per le quali si discostava dal contrario orientamento, poi definitivamente smentito dalle sezioni unite.
Alla stregua di quanto precede, non potendosi ravvisare il prospective everruling dedotto dall'appellante e non sussistendo altrimenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia nomofilattica che ha orientato il Tribunale nella decisione, soluzione peraltro conforme a quanto disposto in corso di giudizio, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
3. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale intercorso con il e al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano CP_1 in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari – in considerazione della scarsa complessità della controversia, connotata da un unico motivo di gravame – relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro
260.000,00), identificato alla stregua della pretesa vantata nei confronti del garante.
pag. 7/8 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di CP_2
e di
[...] Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto rappresentata da Parte_1
avverso la sentenza n. 1373 del 2021 del Tribunale di Parte_2
Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna rappresentata da a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese di lite afferenti al presente grado di CP_1 giudizio, liquidate in euro 7.160,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di rappresentata da Parte_1 Parte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 8/8