Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 4977/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4977/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dall'avv. Elena GIACOIA e dall'avv. Lorenzo BERNARDI
ANTOLINI, con domicilio eletto presso lo studio in via Cernaia 31, 10121 Torino
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Genesio ed Uniti, in data
24/05/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Genesio ed Uniti alla Parte II, Serie B n. 5, dell'anno 2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e riconoscono l'assenza dei presupposti per poter reciprocamente domandare un contributo al proprio mantenimento
3. I figli minorenni, e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori che eserciteranno la propria responsabilità genitoriale in modo disgiunto tra loro;
4. Il collocamento dei minori sarà paritario ed i minori saranno collocati presso entrambi i genitori a settimane alterne;
5. In forza del collocamento paritario e del pari contributo al mantenimento dei figli minori, nonché dei redditi pressoché identici dei due coniugi, non viene previsto alcun contributo economico a carico dei ricorrenti in favore dei figli;
6. Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese extra: (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, mensa scolastica, sportive, di tempo libero in generale, compresi i centri estivi che le parti dichiarano di voler far frequentare ai bambi, le gite scolastiche, i viaggi, vestiario, cura personale). Il genitore che ha sostenuto la spesa invierà la documentazione comprovante l'uscita e l'altro genitore procederà al rimborso.
7. Per quanto concerne il periodo delle vacanze scolastiche, salvo diversi accordi fra le parti, varrà il seguente calendario:
- vacanze natalizie: ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà una settimana dal 20 al 27 dicembre e dal 27 al 3 gennaio con i minori, salvo diversi accordi;
- a prescindere dalle settimane di vacanza con ciascun genitore, il giorno di Natale, 25 dicembre, sarà trascorso da entrambi i coniugi assieme ai figli;
- vacanze pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- vacanze estive: un periodo di almeno 15 giorni consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- i genitori si danno già ampia disponibilità a portare i bambini in vacanza anche nei mesi di giugno (fine scuola) e luglio, dandone comunicazione i 15 giorni prima previsti per la partenza.
- per tutto quanto non previsto si richiama in materia il Protocollo del Tribunale di
Pavia
8. I genitori dei ricorrenti potranno vedere i nipoti senza alcuna limitazione oraria, compatibilmente con gli impegni dei genitori;
Pag. 2 di 4 9. I ricorrenti si scambiano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
10. La casa coniugale, sita in San Genesio ed Uniti (PV), Via Coniugi Villa n. 23 con le relative pertinenze rimarrà assegnata alla Sig.ra attuale proprietaria;
Pt_1
11. La rata mensile del mutuo residuo relativo all'immobile sito in San Genesio ed
Uniti (PV), Via Coniugi Villa n. 23 sarà sostenuta interamente dalla sig.ra Pt_1
12. Il Sig. ha già avviato le pratiche per ottenere il mutuo di acquisto della Pt_2
propria casa che avverrà a fine febbraio 2025, pertanto si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro e non oltre un mese dall'acquisto di detto immobile;
13. Il Sig. si impegna a corrispondete prima del 30 novembre 2024, alla Parte_2
Sig.ra esclusivamente il 50% dell'importo relativo alle spese condominiali Pt_1 annuali del 2024, di cui le parti hanno già il consuntivo che è pari ad un totale di €
649.80 (spetta al Sig. la somma di € 324,90), ed il 50% della TARI che è pari ad Pt_2 un totale di 282€ (spetta al Sig. la somma di € 141,00). Null'altro è dovuto per Pt_2
utenze o altre spese.
A partire dal primo gennaio 2025 le parti si faranno carico ciascuno delle spese e delle imposte relative alla propria abitazione.
14. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
15. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver risolto qualsivoglia questione di natura economica e patrimoniale ancora pendente tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 24/05/2008, in San Genesio Parte_2
ed Uniti (atto n.5, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4