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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 188 / 2025 R.G.
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
1. Con ricorso d'urgenza depositato in data 19 marzo 2025, – Parte_1
dipendente di ruolo dell' nel profilo di infermiere Parte_2
dal 16 maggio 2022 – deduceva (i) d'aver partecipato nel marzo 2023 a una selezione per mobilità volontaria esterna bandita dalla per la Parte_3
Parte copertura di 15 posti da infermiere, risultando idoneo;
(ii) che tale nel febbraio 2025 richiedeva alla il rilascio del nulla osta al Parte_4
trasferimento; (iii) che la concedeva il nulla osta, ma a decorrere dal Pt_4
giorno 1 novembre 2025 (dichiarandosi al contempo disponibile a “rivalutare la
data di decorrenza del suddetto trasferimento qualora le procedure di
reclutamento del personale consentissero l'ingresso in servizio di un sostituto
prima della data sopra indicata”; nulla osta che poi, a seguito di interlocuzioni tra le parti, veniva anticipato al 1° ottobre 2025).
Quanto al fumus, invocava l'applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e, in particolare, la previsione di tale norma che consente di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
In ordine al periculum deduceva che il differimento del nulla osta fino al mese di ottobre prossimo comprometterebbe in modo grave e irreparabile la propria
1 situazione familiare, allegando stato di famiglia (doc. 12) da cui risulta che il proprio nucleo è composto dalla moglie, dalle figlie minori e dal cognato disabile
(doc. 14) e richiamando a sostegno delle proprie allegazioni la previsione dell'art. 63, comma 3, del CCNL Comparto Sanità. Evidenziava quindi che il tempo occorrente per la definizione dell'eventuale giudizio di merito,
comprometterebbe irreparabilmente le predette esigenze dal momento che prevedibilmente verrebbe meno la volontà di assunzione manifestata dalla
[...]
. Parte_3
2. Si costituiva in persona del l.r. pro tempore, Parte_2
evidenziando come il dipendente sia tenuto a rispettare il vincolo di permanenza minimo di 5 anni previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. n.
165/2001, richiamato dal contratto individuale di lavoro. Evidenziava che il riferimento all'art. 30 del D.lgs. cit. era quindi improprio perché non teneva conto della sussistenza di tale vincolo. Sul piano del periculum deduceva come la norma contrattuale collettiva richiamata dal ricorrente non introduceva un diritto soggettivo assoluto, bensì un diritto a una valutazione delle esigenze nell'ambito delle procedure di mobilità volontaria, nello specifico, già soddisfatta
Parte e valorizzata dall' di destinazione. Dal momento poi che la resistente non ha negato il nulla osta, ma lo ha solo differito di qualche mese, negava che vi fosse prova tanto dell'impossibilità per il ricorrente di prendere servizio il 1° ottobre che del fatto che tale differimento avrebbe determinato ex se un pericolo attuale, grave e irreparabile, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare urgente.
3. All'udienza del 26 marzo u.s., le parti discutevano la causa e il Tribunale si riservava.
***
2 4. Il co. 5 bis dell'art. 35 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che ”I vincitori
dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
Il riferimento testuale è chiaro nell'indicare l'inderogabilità di tale disposizione da parte della contrattazione collettiva (tantomeno da parte di accordi settoriali,
come quello vigente, ad esempio, per il personale giudiziario).
L'istanza d'urgenza si pone quindi in aperto contrasto con l'art. 35, co. 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. La sua ratio risiede nell'esigenza di prevedere un vincolo a tutela degli interessi della P.A., che si concretizzano attraverso l'esercizio della propria potestà organizzatoria. Esso è quindi posto a presidio di un interesse particolare dell'Amministrazione in funzione delle sue variabili esigenze organizzative, tecniche e produttive.
L'assenso condizionato al rispetto della data indicata dalla si profila quindi Pt_4
legittimo dal momento che il ricorrente è tenuto al rispetto del vincolo di quinquennalità di cui all'art. 35, co. 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165.
5. Né vale a convincere del contrario il riferimento all'art. 30 del D.lgs. cit. dal momento che le disposizioni invocate da parte ricorrente - contenute nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il differimento del trasferimento non può superare i 60 giorni e deve essere motivato – espressamente non si applicano al personale del Servizio Sanitario
Nazionale. L'art. 30 cit. così infatti prevede: “Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
3 servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui
si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire,
per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto
ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale
e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia”.
Quindi la liberalizzazione introdotta dal legislatore prevede talune esclusioni, in ragione della peculiare posizione interessata, perché dichiarata motivatamente infungibile dall'amministrazione cedente, in relazione alla specifica natura del datore di lavoro (aziende sanitarie, enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), per una peculiare categoria di personale ovvero quello neo assunto o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Quindi il vincolo di permanenza non è recessivo rispetto al passaggio diretto ed anzi preclude la libera attuazione di esso dal momento che il legislatore ha valorizzato l'interesse pubblico di garantire un periodo di stabilità iniziale del rapporto di lavoro degli assunti tramite concorso ed ha quindi previsto, in ogni caso, la necessità dell'assenso del datore di lavoro.
4 Il vincolo di permanenza quinquennale assurge così a canone razionale,
legittimamente adottato dall'amministrazione per la valutazione delle domande di nulla osta in quanto ispirato a un preciso dettato normativo, rispondente alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.
Il vincolo è ribadito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 3
maggio 2022 con l' resistente (cfr. art. 8 del contratto allegato quale Pt_2
doc. 10 res.) e del resto l'art. 35, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 era richiamato anche dallo stesso bando della procedura, all'esito della quale il ricorrente è stato assunto, che evidenziava come per i vincitori vi fosse l'obbligo di permanenza presso l' per il periodo minimo di cinque anni. Pt_2
In tal senso i rinvii alla giurisprudenza di merito contenuti nell'atto introduttivo
(cfr. ordinanze Tribunale di Milano del 13.9.2024 e Tribunale Massa 2.12.2024)
non si riferiscono, come sostiene parte ricorrente, a ipotesi identiche a quella che qui ci occupa (se non per l'aspetto che, in tutti i casi, i soggetti interessati rivestono la qualifica di infermieri).
Invero l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13.9.2024 si occupa della legittimità del differimento del termine oltre i 60 giorni per motivate esigenze organizzative, ma non tocca la diversa questione della sussistenza e del rispetto del vincolo di permanenza (cui la parte pubblica, nell'interesse della quale esso
è apposto, può rinunciarvi;
come in effetti vi ha rinunciato l' odierna Pt_4
resistente, ma a decorrere dal 1.10.2025).
Lo stesso è a dirsi riguardo all'altra ordinanza (Trib. Massa 2.12.2024), laddove
Part pure il thema decidendum riguardava la possibilità che la potesse procrastinare il rilascio del richiesto nulla osta. Anche in tale pronuncia nessun rilievo assumeva la diversa questione di cui all'art. 35 delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
5 In definitiva, non risulta che il potere discrezionale di valutazione delle domande di nulla osta per la mobilità sia stato esercitato in maniera discriminatoria o preferenziale.
Difetta quindi il presupposto del fumus boni iuris.
Per quanto ciò sarebbe sufficiente al rigetto del ricorso, difetta invero anche l'altro, cumulativo, requisito del periculum in mora dal momento che il Pt_1
non ha dimostrato la perdita certa dell'opportunità di trasferimento qualora il ricorso non venisse accolto in via d'urgenza: il suo trasferimento non è stato negato, ma soltanto differito di alcuni mesi e non è comprovato che l' Pt_3
intenda procedere allo scorrimento della graduatoria prima del Pt_3
1.10.2025.
Non solo, quanto alle esigenze di assistenza dell'affine disabile, parte ricorrente richiama l'art. 63 del CCNL comparto sanità (la cui rubrica recita “Integrazione
ai criteri per la mobilità volontaria del personale”), norma che prevede che “La
mobilità volontaria tra aziende ed enti e' disciplinata dall'art. 30, del decreto
legislativo n. 165/2001. (…) le aziende ed enti danno priorità alle domande per
gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli
minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e
ai genitori”. Al di là del fatto che la previsione è limitata solo a talune figure e non estesa a ogni rapporto di parentela (o affinità come nel caso in esame), la norma, nel richiamare l'applicazione dell'art. 30 cit., non comporta affatto per l'amministrazione di provenienza un obbligo di rilasciare il nulla osta al trasferimento in difformità dalle proprie esigenze organizzative, ma solo un criterio di preferenza.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
6. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata e dell'assenza di
6 precedenti di legittimità.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda d'urgenza proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 29 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
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IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢
1. Con ricorso d'urgenza depositato in data 19 marzo 2025, – Parte_1
dipendente di ruolo dell' nel profilo di infermiere Parte_2
dal 16 maggio 2022 – deduceva (i) d'aver partecipato nel marzo 2023 a una selezione per mobilità volontaria esterna bandita dalla per la Parte_3
Parte copertura di 15 posti da infermiere, risultando idoneo;
(ii) che tale nel febbraio 2025 richiedeva alla il rilascio del nulla osta al Parte_4
trasferimento; (iii) che la concedeva il nulla osta, ma a decorrere dal Pt_4
giorno 1 novembre 2025 (dichiarandosi al contempo disponibile a “rivalutare la
data di decorrenza del suddetto trasferimento qualora le procedure di
reclutamento del personale consentissero l'ingresso in servizio di un sostituto
prima della data sopra indicata”; nulla osta che poi, a seguito di interlocuzioni tra le parti, veniva anticipato al 1° ottobre 2025).
Quanto al fumus, invocava l'applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e, in particolare, la previsione di tale norma che consente di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
In ordine al periculum deduceva che il differimento del nulla osta fino al mese di ottobre prossimo comprometterebbe in modo grave e irreparabile la propria
1 situazione familiare, allegando stato di famiglia (doc. 12) da cui risulta che il proprio nucleo è composto dalla moglie, dalle figlie minori e dal cognato disabile
(doc. 14) e richiamando a sostegno delle proprie allegazioni la previsione dell'art. 63, comma 3, del CCNL Comparto Sanità. Evidenziava quindi che il tempo occorrente per la definizione dell'eventuale giudizio di merito,
comprometterebbe irreparabilmente le predette esigenze dal momento che prevedibilmente verrebbe meno la volontà di assunzione manifestata dalla
[...]
. Parte_3
2. Si costituiva in persona del l.r. pro tempore, Parte_2
evidenziando come il dipendente sia tenuto a rispettare il vincolo di permanenza minimo di 5 anni previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del D.lgs. n.
165/2001, richiamato dal contratto individuale di lavoro. Evidenziava che il riferimento all'art. 30 del D.lgs. cit. era quindi improprio perché non teneva conto della sussistenza di tale vincolo. Sul piano del periculum deduceva come la norma contrattuale collettiva richiamata dal ricorrente non introduceva un diritto soggettivo assoluto, bensì un diritto a una valutazione delle esigenze nell'ambito delle procedure di mobilità volontaria, nello specifico, già soddisfatta
Parte e valorizzata dall' di destinazione. Dal momento poi che la resistente non ha negato il nulla osta, ma lo ha solo differito di qualche mese, negava che vi fosse prova tanto dell'impossibilità per il ricorrente di prendere servizio il 1° ottobre che del fatto che tale differimento avrebbe determinato ex se un pericolo attuale, grave e irreparabile, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare urgente.
3. All'udienza del 26 marzo u.s., le parti discutevano la causa e il Tribunale si riservava.
***
2 4. Il co. 5 bis dell'art. 35 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che ”I vincitori
dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
Il riferimento testuale è chiaro nell'indicare l'inderogabilità di tale disposizione da parte della contrattazione collettiva (tantomeno da parte di accordi settoriali,
come quello vigente, ad esempio, per il personale giudiziario).
L'istanza d'urgenza si pone quindi in aperto contrasto con l'art. 35, co. 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. La sua ratio risiede nell'esigenza di prevedere un vincolo a tutela degli interessi della P.A., che si concretizzano attraverso l'esercizio della propria potestà organizzatoria. Esso è quindi posto a presidio di un interesse particolare dell'Amministrazione in funzione delle sue variabili esigenze organizzative, tecniche e produttive.
L'assenso condizionato al rispetto della data indicata dalla si profila quindi Pt_4
legittimo dal momento che il ricorrente è tenuto al rispetto del vincolo di quinquennalità di cui all'art. 35, co. 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165.
5. Né vale a convincere del contrario il riferimento all'art. 30 del D.lgs. cit. dal momento che le disposizioni invocate da parte ricorrente - contenute nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il differimento del trasferimento non può superare i 60 giorni e deve essere motivato – espressamente non si applicano al personale del Servizio Sanitario
Nazionale. L'art. 30 cit. così infatti prevede: “Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
3 servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui
si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione
cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire,
per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto
ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale
e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia”.
Quindi la liberalizzazione introdotta dal legislatore prevede talune esclusioni, in ragione della peculiare posizione interessata, perché dichiarata motivatamente infungibile dall'amministrazione cedente, in relazione alla specifica natura del datore di lavoro (aziende sanitarie, enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), per una peculiare categoria di personale ovvero quello neo assunto o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Quindi il vincolo di permanenza non è recessivo rispetto al passaggio diretto ed anzi preclude la libera attuazione di esso dal momento che il legislatore ha valorizzato l'interesse pubblico di garantire un periodo di stabilità iniziale del rapporto di lavoro degli assunti tramite concorso ed ha quindi previsto, in ogni caso, la necessità dell'assenso del datore di lavoro.
4 Il vincolo di permanenza quinquennale assurge così a canone razionale,
legittimamente adottato dall'amministrazione per la valutazione delle domande di nulla osta in quanto ispirato a un preciso dettato normativo, rispondente alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.
Il vincolo è ribadito nel contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 3
maggio 2022 con l' resistente (cfr. art. 8 del contratto allegato quale Pt_2
doc. 10 res.) e del resto l'art. 35, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 era richiamato anche dallo stesso bando della procedura, all'esito della quale il ricorrente è stato assunto, che evidenziava come per i vincitori vi fosse l'obbligo di permanenza presso l' per il periodo minimo di cinque anni. Pt_2
In tal senso i rinvii alla giurisprudenza di merito contenuti nell'atto introduttivo
(cfr. ordinanze Tribunale di Milano del 13.9.2024 e Tribunale Massa 2.12.2024)
non si riferiscono, come sostiene parte ricorrente, a ipotesi identiche a quella che qui ci occupa (se non per l'aspetto che, in tutti i casi, i soggetti interessati rivestono la qualifica di infermieri).
Invero l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13.9.2024 si occupa della legittimità del differimento del termine oltre i 60 giorni per motivate esigenze organizzative, ma non tocca la diversa questione della sussistenza e del rispetto del vincolo di permanenza (cui la parte pubblica, nell'interesse della quale esso
è apposto, può rinunciarvi;
come in effetti vi ha rinunciato l' odierna Pt_4
resistente, ma a decorrere dal 1.10.2025).
Lo stesso è a dirsi riguardo all'altra ordinanza (Trib. Massa 2.12.2024), laddove
Part pure il thema decidendum riguardava la possibilità che la potesse procrastinare il rilascio del richiesto nulla osta. Anche in tale pronuncia nessun rilievo assumeva la diversa questione di cui all'art. 35 delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
5 In definitiva, non risulta che il potere discrezionale di valutazione delle domande di nulla osta per la mobilità sia stato esercitato in maniera discriminatoria o preferenziale.
Difetta quindi il presupposto del fumus boni iuris.
Per quanto ciò sarebbe sufficiente al rigetto del ricorso, difetta invero anche l'altro, cumulativo, requisito del periculum in mora dal momento che il Pt_1
non ha dimostrato la perdita certa dell'opportunità di trasferimento qualora il ricorso non venisse accolto in via d'urgenza: il suo trasferimento non è stato negato, ma soltanto differito di alcuni mesi e non è comprovato che l' Pt_3
intenda procedere allo scorrimento della graduatoria prima del Pt_3
1.10.2025.
Non solo, quanto alle esigenze di assistenza dell'affine disabile, parte ricorrente richiama l'art. 63 del CCNL comparto sanità (la cui rubrica recita “Integrazione
ai criteri per la mobilità volontaria del personale”), norma che prevede che “La
mobilità volontaria tra aziende ed enti e' disciplinata dall'art. 30, del decreto
legislativo n. 165/2001. (…) le aziende ed enti danno priorità alle domande per
gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o figli
minori affidatari o per esigenze connesse all'assistenza ai figli minori o inabili e
ai genitori”. Al di là del fatto che la previsione è limitata solo a talune figure e non estesa a ogni rapporto di parentela (o affinità come nel caso in esame), la norma, nel richiamare l'applicazione dell'art. 30 cit., non comporta affatto per l'amministrazione di provenienza un obbligo di rilasciare il nulla osta al trasferimento in difformità dalle proprie esigenze organizzative, ma solo un criterio di preferenza.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
6. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della specifica fattispecie scrutinata e dell'assenza di
6 precedenti di legittimità.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda d'urgenza proposta da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 29 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
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