Trib. Grosseto, ordinanza 29/03/2025
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Ordinanza 29 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Grosseto, presieduto dal dott. Giuseppe Grosso, riguarda un ricorso d'urgenza presentato da un dipendente dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, il quale richiedeva l'anticipazione della data di trasferimento presso l'ASL di Caserta, inizialmente fissata per il 1° novembre 2025. Il ricorrente sosteneva che il differimento avrebbe compromesso gravemente la sua situazione familiare, invocando l'applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001. Dall'altra parte, l'Azienda Usl Toscana Sud Est contestava la legittimità della richiesta, richiamando il vincolo di permanenza di cinque anni previsto dall'art. 35, comma 5 bis, dello stesso decreto, e sostenendo che il differimento non costituiva un pericolo irreparabile.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il vincolo di permanenza è inderogabile e giustificato da esigenze organizzative dell'amministrazione. Ha evidenziato che il differimento del nulla osta non precludeva il trasferimento, ma ne posticipava solo l'effettiva attuazione, e che non vi era prova di un danno irreparabile per il ricorrente. Inoltre, ha chiarito che le norme invocate dal ricorrente non si applicano al personale del Servizio Sanitario Nazionale, confermando la legittimità del comportamento dell'Azienda. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la peculiarità della situazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Grosseto, ordinanza 29/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Grosseto
    Numero :
    Data del deposito : 29 marzo 2025

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