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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2997/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2997/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMELITA Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA ROSSELLA CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
*
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 , premesso di aver intrattenuto da Parte_1
aprile 2018 ad agosto 2020 una stabile relazione sentimentale con , relazione dalla CP_1
quale il 18.12.2020 era nato il minore , e lamentando che la madre si era Persona_1
opposta alla possibilità per il ricorrente di vedere e frequentare il figlio e anche alla eventualità di un pagina 1 di 5 riconoscimento ad opera del padre, domandava volersi: “Accertare e dichiarare illegittimo il rifiuto opposto da al riconoscimento del figlio, , da parte di CP_1 Persona_1 [...]
Part ; Per l'effetto disporre che il possa procedere al riconoscimento del figlio minore, Pt_1
[...]
, ex art. 250 c.c.; Per l'ulteriore effetto indicare i provvedimenti provvisori in tema di Persona_1 affidamento e mantenimento del minore”.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'espresso invito a parte resistente ex art. 250 co. IV c.p.c., venivano notificati a , la quale, costituitasi in CP_1
giudizio in data 16.01.2023, si opponeva al riconoscimento del bambino da parte del ricorrente in ragione della condotta aggressiva perpetrata nel tempo da quest'ultimo anche quando ella si trovava in
Parte stato di gravidanza;
allegava inoltre che il sig. è affetto da gravi disturbi psico-patologici
(bipolarismo con disturbo comportamentale grave), dipendente da stupefacenti e sottoposto a procedimenti penali per atti violenza e spaccio di droga.
Parte All'udienza del 9.11.2023, comparse personalmente le parti, il sig. , interrogato dal Giudice sul punto, ha ammesso di avere problemi di dipendenza e ha precisato di essere attualmente seguito dal di Sassari con un percorso di cura che dura da ottobre 2021, di lavorare stabilmente presso un Org_1
panettiere e di vivere con i suoi genitori;
non ha contestato di aver scritto i post Facebook che venivano esibiti dalla sig.ra , con contenuto aggressivo e intimidatorio, specificatamente riferiti CP_1 all'udienza e al bambino, né ha preso posizione circa la dedotta circostanza di essere imputato di procedimenti penali riguardanti condotte violente e attività di spaccio di stupefacenti.
Parte All'udienza del 21.03.2024, il Giudice rel., preso atto che il sig. non aveva adempiuto all'ordine a lui precedentemente rivolto di esibizione e produzione di (a) una relazione del SERD di Sassari in ordine alla condizione di dipendenza del ricorrente ed al percorso di recupero e supporto dallo stesso intrapreso;
(b) certificazione riguardante i propri carichi pendenti aggiornata all'attualità; (c) le ultime 3 buste paga (relative al contratto di lavoro come panettiere di cui ha fatto riferimento all'udienza); (d) certificazione inerente alla pensione di invalidità che sta percependo, sentiti i procuratori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*
In primo luogo, va rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la resistente non ha contestato il rapporto di paternità tra e il minore , manifestando opposizione al Parte_1 Persona_1
riconoscimento giudiziale in ragione della condotta violenta del ricorrente, che, secondo le sue pagina 2 di 5 allegazioni, è un soggetto affetto da gravi disturbi psico-patologici, dedito alla droga ed interessato da diversi procedimenti penali.
Tali circostanze, non contestate dal ricorrente, non appaiono tuttavia ostative al riconoscimento del minore da parte del padre.
Osserva in proposito il Collegio che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c. deve essere escluso nel solo caso di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Si è, pertanto, riscontrata una contrarietà all'interesse di quest'ultimo solo in casi assai residuali, affermandosi contemporaneamente che “il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma c.c., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità” (così Cass., Civ., I Sez., Sentenza n.2645 del 3.2.2011, nel caso di specie la
Suprema Corte non ha ritenuto elemento ostativo al riconoscimento la pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente, per i reati di concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi;
conf. Cass. civ. Sez. I, 16/11/2005, n. 23074, ove la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, la quale, nel negare la pronuncia in luogo del mancato consenso, aveva ravvisato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati).
In ogni caso, non costituisce impedimento al riconoscimento, la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile da elementi riguardanti la sua personalità o più in particolare dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 11/02/2005, n. 2878, conf. Cass. Sez 1, Sentenza n. 12984 del 05/06/2009).
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza sostitutiva del consenso mancante deve, pertanto, essere accolta.
Non avendo le parti fatto alcuna richiesta riguardo il cognome del bambino, il Collegio dispone che il cognome del padre venga post-posto a quello della madre, che per prima ha effettuato il riconoscimento.
Venendo all'adozione dei provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis cc, valga quanto segue.
pagina 3 di 5 Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per derogare al criterio generale dell'affidamento condiviso, essendo emersi nel procedimento elementi che conducono a ritenere maggiormente confacente alla situazione concreta l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, con poteri autonomi con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione: in particolare, la condotta processuale
(del non presentarsi in udienza senza giustificazione per ben tre volte nonostante l'intimazione alla comparizione personale, l'aver tenuto in udienza un comportamento aggressivo poco consono al contesto, il non aver prodotto la documentazione richiesta dal Giudice, l'essersi reso irreperibile anche nei confronti del suo difensore senza giustificato motivo) e extraprocessuale (rif. l'avvenuta pubblicazione di post Facebook aventi contenuto aggressivo e intimidatorio specificatamente riferiti all'udienza e al bambino, la mancata corresponsione spontanea di contributo al mantenimento del Parte figlio) conducono a ritenere che il sig. , in questo momento, non sia in grado di comprendere a fondo né il significato di una piena genitorialità, corrispondente a diritti ma soprattutto a doveri, né la necessità di mettere al primo posto la tutela dell'armonico sviluppo psico-emotivo del figlio (che avrebbe diritto ad assoluta gradualità nel suo avvicinamento al padre secondo dei tempi e dei modi confacenti alla sua età e tutelanti rispetto alla sua serenità) rispetto alle proprie istanze interiori, frettolose e unilaterali (all'udienza del 9.11.2023, interrogato dal Giudice sulle sue aspettative rispetto
Parte al riconoscimento giudiziale, il sig. ha dichiarato: “chiedo solo di poterlo vedere” senza null'altro aggiungere rispetto ai doveri scaturenti dal ruolo di padre né alle possibili ripercussioni della presente azione nella vita del figlio, fino ad oggi serena).
Ritiene questo Collegio che, allo stato, per le stesse motivazioni di cui sopra, non è nemmeno ipotizzabile disporre circa la frequentazione del padre con il minore;
gli incontri tra padre e figlio
Parte potranno avere inizio in un momento successivo, quando e se il sig. dimostrerà, in giudizio e nel contraddittorio con la sig.ra , di aver mutato il proprio stile di vita, di essersi rivolto al SERD CP_1
con risultati soddisfacenti rispetto al suo recupero, di essere supportato nella sua riabilitazione, allorquando egli darà dimostrazione di aver preso coscienza della necessità di dover abbassare il proprio livello di aggressività già manifestata nei confronti della sig.ra e di comprendere le CP_1
necessità prioritarie del figlio;
considerata anche la tenera età del bambino e l'assenza di rapporti tra loro, la conoscenza tra il padre e il bambino potrà avvenire solo gradualmente, sotto la sorveglianza dei
Servizi Sociali competenti per territorio, una volta terminata con successo la frequentazione da parte
Parte del sig. di un percorso di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica.
pagina 4 di 5 In merito, infine, ai provvedimenti di carattere economico, il padre dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione in favore della madre di un assegno che, avuto riguardo alla Parte capacità lavorativa del sig. (il quale, nonostante il riconoscimento dell'invalidità civile al 90% a decorrere dall'anno 2018, di cui non si conosce l'entità del sussidio, ha dichiarato all'udienza del
9.11.2023 di lavorare stabilmente presso una panetteria), va quantificato nell'importo di euro 300,00 mensili, oltre che attraverso il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F..
Tali somme andranno corrisposte entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, e saranno soggette a rivalutazione annuale, come per legge, secondo gli indici
ISTAT.
La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- dichiara il riconoscimento del minore , nato il [...] a [...], da parte Persona_1
del padre , nato a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita del minore, con la specificazione che il cognome del padre deve essere post-posto a quello della madre;
- dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre , con poteri CP_1
autonomi della stessa con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Sassari il 28 marzo 2024 il Presidente il Giudice estensore
G.M. Sanna M. Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2997/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMELITA Parte_1 C.F._1
RICCARDO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINNA ROSSELLA CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
*
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 , premesso di aver intrattenuto da Parte_1
aprile 2018 ad agosto 2020 una stabile relazione sentimentale con , relazione dalla CP_1
quale il 18.12.2020 era nato il minore , e lamentando che la madre si era Persona_1
opposta alla possibilità per il ricorrente di vedere e frequentare il figlio e anche alla eventualità di un pagina 1 di 5 riconoscimento ad opera del padre, domandava volersi: “Accertare e dichiarare illegittimo il rifiuto opposto da al riconoscimento del figlio, , da parte di CP_1 Persona_1 [...]
Part ; Per l'effetto disporre che il possa procedere al riconoscimento del figlio minore, Pt_1
[...]
, ex art. 250 c.c.; Per l'ulteriore effetto indicare i provvedimenti provvisori in tema di Persona_1 affidamento e mantenimento del minore”.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'espresso invito a parte resistente ex art. 250 co. IV c.p.c., venivano notificati a , la quale, costituitasi in CP_1
giudizio in data 16.01.2023, si opponeva al riconoscimento del bambino da parte del ricorrente in ragione della condotta aggressiva perpetrata nel tempo da quest'ultimo anche quando ella si trovava in
Parte stato di gravidanza;
allegava inoltre che il sig. è affetto da gravi disturbi psico-patologici
(bipolarismo con disturbo comportamentale grave), dipendente da stupefacenti e sottoposto a procedimenti penali per atti violenza e spaccio di droga.
Parte All'udienza del 9.11.2023, comparse personalmente le parti, il sig. , interrogato dal Giudice sul punto, ha ammesso di avere problemi di dipendenza e ha precisato di essere attualmente seguito dal di Sassari con un percorso di cura che dura da ottobre 2021, di lavorare stabilmente presso un Org_1
panettiere e di vivere con i suoi genitori;
non ha contestato di aver scritto i post Facebook che venivano esibiti dalla sig.ra , con contenuto aggressivo e intimidatorio, specificatamente riferiti CP_1 all'udienza e al bambino, né ha preso posizione circa la dedotta circostanza di essere imputato di procedimenti penali riguardanti condotte violente e attività di spaccio di stupefacenti.
Parte All'udienza del 21.03.2024, il Giudice rel., preso atto che il sig. non aveva adempiuto all'ordine a lui precedentemente rivolto di esibizione e produzione di (a) una relazione del SERD di Sassari in ordine alla condizione di dipendenza del ricorrente ed al percorso di recupero e supporto dallo stesso intrapreso;
(b) certificazione riguardante i propri carichi pendenti aggiornata all'attualità; (c) le ultime 3 buste paga (relative al contratto di lavoro come panettiere di cui ha fatto riferimento all'udienza); (d) certificazione inerente alla pensione di invalidità che sta percependo, sentiti i procuratori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*
In primo luogo, va rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la resistente non ha contestato il rapporto di paternità tra e il minore , manifestando opposizione al Parte_1 Persona_1
riconoscimento giudiziale in ragione della condotta violenta del ricorrente, che, secondo le sue pagina 2 di 5 allegazioni, è un soggetto affetto da gravi disturbi psico-patologici, dedito alla droga ed interessato da diversi procedimenti penali.
Tali circostanze, non contestate dal ricorrente, non appaiono tuttavia ostative al riconoscimento del minore da parte del padre.
Osserva in proposito il Collegio che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c. deve essere escluso nel solo caso di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Si è, pertanto, riscontrata una contrarietà all'interesse di quest'ultimo solo in casi assai residuali, affermandosi contemporaneamente che “il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma c.c., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità” (così Cass., Civ., I Sez., Sentenza n.2645 del 3.2.2011, nel caso di specie la
Suprema Corte non ha ritenuto elemento ostativo al riconoscimento la pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente, per i reati di concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi;
conf. Cass. civ. Sez. I, 16/11/2005, n. 23074, ove la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, la quale, nel negare la pronuncia in luogo del mancato consenso, aveva ravvisato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati).
In ogni caso, non costituisce impedimento al riconoscimento, la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile da elementi riguardanti la sua personalità o più in particolare dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 11/02/2005, n. 2878, conf. Cass. Sez 1, Sentenza n. 12984 del 05/06/2009).
La domanda del ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza sostitutiva del consenso mancante deve, pertanto, essere accolta.
Non avendo le parti fatto alcuna richiesta riguardo il cognome del bambino, il Collegio dispone che il cognome del padre venga post-posto a quello della madre, che per prima ha effettuato il riconoscimento.
Venendo all'adozione dei provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis cc, valga quanto segue.
pagina 3 di 5 Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per derogare al criterio generale dell'affidamento condiviso, essendo emersi nel procedimento elementi che conducono a ritenere maggiormente confacente alla situazione concreta l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, con poteri autonomi con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione: in particolare, la condotta processuale
(del non presentarsi in udienza senza giustificazione per ben tre volte nonostante l'intimazione alla comparizione personale, l'aver tenuto in udienza un comportamento aggressivo poco consono al contesto, il non aver prodotto la documentazione richiesta dal Giudice, l'essersi reso irreperibile anche nei confronti del suo difensore senza giustificato motivo) e extraprocessuale (rif. l'avvenuta pubblicazione di post Facebook aventi contenuto aggressivo e intimidatorio specificatamente riferiti all'udienza e al bambino, la mancata corresponsione spontanea di contributo al mantenimento del Parte figlio) conducono a ritenere che il sig. , in questo momento, non sia in grado di comprendere a fondo né il significato di una piena genitorialità, corrispondente a diritti ma soprattutto a doveri, né la necessità di mettere al primo posto la tutela dell'armonico sviluppo psico-emotivo del figlio (che avrebbe diritto ad assoluta gradualità nel suo avvicinamento al padre secondo dei tempi e dei modi confacenti alla sua età e tutelanti rispetto alla sua serenità) rispetto alle proprie istanze interiori, frettolose e unilaterali (all'udienza del 9.11.2023, interrogato dal Giudice sulle sue aspettative rispetto
Parte al riconoscimento giudiziale, il sig. ha dichiarato: “chiedo solo di poterlo vedere” senza null'altro aggiungere rispetto ai doveri scaturenti dal ruolo di padre né alle possibili ripercussioni della presente azione nella vita del figlio, fino ad oggi serena).
Ritiene questo Collegio che, allo stato, per le stesse motivazioni di cui sopra, non è nemmeno ipotizzabile disporre circa la frequentazione del padre con il minore;
gli incontri tra padre e figlio
Parte potranno avere inizio in un momento successivo, quando e se il sig. dimostrerà, in giudizio e nel contraddittorio con la sig.ra , di aver mutato il proprio stile di vita, di essersi rivolto al SERD CP_1
con risultati soddisfacenti rispetto al suo recupero, di essere supportato nella sua riabilitazione, allorquando egli darà dimostrazione di aver preso coscienza della necessità di dover abbassare il proprio livello di aggressività già manifestata nei confronti della sig.ra e di comprendere le CP_1
necessità prioritarie del figlio;
considerata anche la tenera età del bambino e l'assenza di rapporti tra loro, la conoscenza tra il padre e il bambino potrà avvenire solo gradualmente, sotto la sorveglianza dei
Servizi Sociali competenti per territorio, una volta terminata con successo la frequentazione da parte
Parte del sig. di un percorso di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica.
pagina 4 di 5 In merito, infine, ai provvedimenti di carattere economico, il padre dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione in favore della madre di un assegno che, avuto riguardo alla Parte capacità lavorativa del sig. (il quale, nonostante il riconoscimento dell'invalidità civile al 90% a decorrere dall'anno 2018, di cui non si conosce l'entità del sussidio, ha dichiarato all'udienza del
9.11.2023 di lavorare stabilmente presso una panetteria), va quantificato nell'importo di euro 300,00 mensili, oltre che attraverso il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F..
Tali somme andranno corrisposte entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, e saranno soggette a rivalutazione annuale, come per legge, secondo gli indici
ISTAT.
La natura delle statuizioni adottate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- dichiara il riconoscimento del minore , nato il [...] a [...], da parte Persona_1
del padre , nato a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita del minore, con la specificazione che il cognome del padre deve essere post-posto a quello della madre;
- dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre , con poteri CP_1
autonomi della stessa con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Sassari il 28 marzo 2024 il Presidente il Giudice estensore
G.M. Sanna M. Guadalupi
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