Articolo 2 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 dicembre 1970
Art. 2.
Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.
Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente