Versione
31 dicembre 1970
31 dicembre 1970
Art. 2.
Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.
Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.
Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofe.
Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamita' naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attivita' svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/06/1988, n. 652Provvedimento: […] Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977; agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7 dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt. 2, primo comma;Leggi di più...
- ord. 652/88 b. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- inammissibilita' del ricorso.·
- destinatari.·
- ord. 652/88 a. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
- notificazione del ricorso·
- emilia romagna