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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6750 / 2020 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPITALE MARIA C.F._1
ANTONIETTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a CATANIA (CT) il 17/08/1959 C.F. CP_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/9/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 19/06/2020 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, con cui CP_1 ha contratto matrimonio in Catania, in data 25.1.1978 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 1978, parte 1, serie A, numero 21).
1 All'udienza presidenziale, tenutasi in data 13.4.2021, sentita la sola parte ricorrente ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
All'udienza del 27.1.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
All'udienza del 26/9/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
Le parti hanno contratto matrimonio il 25.1.1978, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Catania nell'anno 1978, parte 1, serie A, numero 21. Dalla coppia è nato il figlio (il 9.1.1979), maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico della resistente il versamento a proprio favore di un assegno di mantenimento.
Alcune considerazioni si impongono in merito alla natura e ai presupposti per la sussistenza del diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione mantiene intatto il vincolo coniugale ed il correlato dovere di assistenza morale e materiale, entro limiti compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi.
Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Il ricorrente ha dedotto il proprio stato di disoccupazione (producendo estratto conto previdenziale e dichiarazione di disponibilità al lavoro); ha prodotto la dichiarazione
2 reddituale della coniuge relativa all'anno d'imposta 2018 (730/2019) da cui emerge un reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad euro 17.566.
Tale documentazione (incompleta e risalente nel tempo) non appare tuttavia idonea a dimostrare la sproporzione tra i redditi dei coniugi, non essendo sufficiente a tal fine la produzione di una sola dichiarazione reddituale della moglie, risalente per di più all'anno 2019.
Va pertanto rigettata la richiesta di corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento a carico della resistente.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6750 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Rigetta nel resto.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6750 / 2020 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPITALE MARIA C.F._1
ANTONIETTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a CATANIA (CT) il 17/08/1959 C.F. CP_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26/9/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 19/06/2020 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, con cui CP_1 ha contratto matrimonio in Catania, in data 25.1.1978 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Catania nell'anno 1978, parte 1, serie A, numero 21).
1 All'udienza presidenziale, tenutasi in data 13.4.2021, sentita la sola parte ricorrente ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
All'udienza del 27.1.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
All'udienza del 26/9/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione avanzata da merita accoglimento. Parte_1
Le parti hanno contratto matrimonio il 25.1.1978, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Catania nell'anno 1978, parte 1, serie A, numero 21. Dalla coppia è nato il figlio (il 9.1.1979), maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto a carico della resistente il versamento a proprio favore di un assegno di mantenimento.
Alcune considerazioni si impongono in merito alla natura e ai presupposti per la sussistenza del diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione mantiene intatto il vincolo coniugale ed il correlato dovere di assistenza morale e materiale, entro limiti compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo l'assegno di mantenimento è astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi.
Presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono la non titolarità di redditi propri - ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro.
Il ricorrente ha dedotto il proprio stato di disoccupazione (producendo estratto conto previdenziale e dichiarazione di disponibilità al lavoro); ha prodotto la dichiarazione
2 reddituale della coniuge relativa all'anno d'imposta 2018 (730/2019) da cui emerge un reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad euro 17.566.
Tale documentazione (incompleta e risalente nel tempo) non appare tuttavia idonea a dimostrare la sproporzione tra i redditi dei coniugi, non essendo sufficiente a tal fine la produzione di una sola dichiarazione reddituale della moglie, risalente per di più all'anno 2019.
Va pertanto rigettata la richiesta di corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento a carico della resistente.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6750 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Rigetta nel resto.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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