Rigetto
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/05/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04361/2025REG.PROV.COLL.
N. 05075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5075 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Assunta Rita Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo CC e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di CC (Sezione Prima), n. 2111/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di CC e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza n. 2111/2022, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di CC, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di CC.
1.1. Il ricorrente ha esposto, nel primo grado di giudizio: i. di essere titolare di licenza per porto d'armi da molti decenni, da ultimo, titolare di licenza per uso caccia, per la quale in prossimità della scadenza ha presentato domanda di rinnovo in data -OMISSIS-, corredata da certificazione di idoneità; ii. che, in occasione della convocazione presso la Questura per il ritiro del rinnovo, non gli è stato materialmente consegnato il libretto a causa dello stato di affaticamento dovuto – a suo dire - alla salita della rampa di scale presso l’Ufficio porto armi, erroneamente confuso, dal personale addetto all’ufficio di polizia amministrativa per stato d’ansia; iii. di essersi quindi sottoposto a due visite specialistiche neurologiche, che avrebbero confermato l’assenza di disturbi neurologici; iv. che, malgrado la produzione di tale documentazione, l’ufficio subordinava il ritiro del porto d’armi al riscontro del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL CC; v. che, nelle more di tale riscontro, l’interessato produceva ulteriore certificazione del Direttore della ASL -OMISSIS-.; vi. che, con nota -OMISSIS-, nonostante quest’ultima certificazione medica, il Dirigente Divisione PAS ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del porto di fucile, sul rilievo che il signor -OMISSIS- non si sarebbe presentato a visita medica collegiale, nonostante gli fosse stata comunicata per le vie brevi la convocazione in data -OMISSIS-.
1.2. Da ultimo, con nota -OMISSIS-, la Prefettura di CC ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento, volto al divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
2. Tanto premesso, il signor -OMISSIS- ha articolato, nel primo grado di giudizio, censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
2.1. Il T.A.R., come detto, ha respinto il ricorso proposto avverso la contestata revoca, ritenendo il provvedimento gravato immune da profili di irragionevolezza, giacché: il reiterato rifiuto del ricorrente di sottoporsi alla visita medica collegiale, richiesta dalla Questura, non ha consentito “ l’acquisizione dei necessari riscontri medico - specialisti, e ha, quindi, implicato, quale inevitabile conseguenza, il definitivo accertamento della insussistenza dei requisiti psicofisici minimi per il conferimento della licenza di porto di fucile ”.
2.3. L’appellante ripropone ora, e sviluppa in chiave critica, le censure disattese dal Tribunale; mentre l’Amministrazione dell’Interno resiste al gravame.
3. L’appello è infondato.
4. Con un unico articolato motivo di appello l’odierno appellante lamenta, anzitutto, l’erroneità della sentenza impugnata per avere disatteso la doglianza formulata, in prime cure, inerente all’illegittimo esercizio del potere di autotutela da parte della Questura di CC.
4.1. La doglianza, così come articolata, non è condivisibile perché, come ha ben messo in rilievo la sentenza gravata, l’Amministrazione ha documentato – circostanza non smentita in fatto dallo stesso ricorrente - che il procedimento, originariamente avviato dall’odierno appellante per il rinnovo della licenza di porto d’armi, si era concluso con il rilascio del provvedimento favorevole; né tale circostanza può essere disattesa per il solo fatto che il provvedimento non sia stato materialmente consegnato al destinatario a causa dei dubbi insorti in ordine alla sua idoneità psico-fisica, perplessità che hanno del resto - e non irragionevolmente - indotto l’Amministrazione ad avviare, senza indugio, un procedimento di revoca del medesimo provvedimento.
4.2. D’altro canto, risulta, altrettanto incontestato, come evidenziato nel provvedimento gravato, che, riguardo al potere dell’Amministrazione di disporre un supplemento di accertamenti medici, in ordine all’idoneità dell’odierno appellante, lo stesso trova fondamento nella generale disposizione di cui all’articolo 11, terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 776 (TULPS). Si tratta, invero, di previsione normativa certamente applicabile anche al caso che occupa, stante il richiamato carattere generale, anche con riguardo alla licenza di porto d’armi. In siffatti casi è imposto infatti all’Autorità di P.S. di revocare, in qualsiasi momento, le autorizzazioni e licenze di polizia rilasciate a favore di soggetti nei cui confronti risultino essere venuti meno i necessari requisiti.
4.3. Tale conclusione trova ulteriore conferma nella stessa giurisprudenza consolidata, là dove è stato reiteratamente chiarito che nell’esercizio dell’ampia discrezionalità, che connota le valutazioni afferenti al rilascio o al rinnovo del porto d’armi ben può il Questore, come nel caso all’esame è avvenuto, disporre un’ulteriore visita medica al fine di verificare l’idoneità psico-fisica del richiedente ai fini di quanto richiesto dall’articolo 43, comma secondo, del medesimo r.d. n. 773/1931.
4.4. Né gioverebbe osservare in senso contrario che la contestata visita cui il signor -OMISSIS- avrebbe dovuto sottoporsi era stata definita “ collegiale ”: in ciò non è in realtà ravvisabile alcun profilo di illegittimità, atteso che, se è vero che a norma dell’articolo 4 del d.m. 28 aprile 1998 un Collegio medico è competente per i ricorsi proposti dall’interessato avverso l’eventuale esito negativo della visita medica di prima istanza, a norma del precedente articolo 3, questa è effettuata, previa presentazione di certificazione del medico di base, “ dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ”.
4.5. Si tratta, per vero, di formulazione alquanto lata, tale da non escludere certamente che, a procedere a tale forma di controllo medico, possa essere - anche in prima istanza - un apposito collegio medico, tanto più là dove si tratti - come nel caso di specie - di ipotesi di visita supplementare richiesta dall’Autorità di polizia.
4.6. Le ragioni appena enunciate giustificano, senza inutili ripetizioni degli argomenti, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, là dove ha condivisibilmente ritenuto il provvedimento impugnato correttamente motivato, con il sostanziale rifiuto dell’interessato di sottoporsi alla visita richiesta. Del resto, la A.S.L. ha dato atto di avere convocato formalmente - senza averne tuttavia ricevuto alcun riscontro - l’interessato, prima dell’ulteriore convocazione verbale, non potendo certamente tale omissione ritenersi “supplita” da certificazioni, ancorché di strutture pubbliche, di cui lo stesso appellante si era autonomamente munito.
5. Di qui la reiezione dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la specificità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.