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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/12/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente e Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1451/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RICCIARDI VELIA
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GIARDINI ANNA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di modifica delle condizioni di separazione/divorzio depositata il 30/08/2024;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori e confermate mediante note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“
1. affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la residenza del padre Per_1
Parte_1
2. DIRITTO DI VISITA possibilità per la SI.ra di comunicare quotidianamente con la minore CP_1
nonché trascorrere con la figlia almeno due pomeriggi a settimana scelti liberamente dalla minore Per_1
con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 22.00 e/o altro diverso orario sempre pagina 1 di 3 concordato tra madre/figlia e comunque seguendo il “voluto” della minore e privilegiando gli impegni scolastici e sportivi della stessa. In tali pomeriggi la minore verrà accompagnata dal padre presso la residenza o il punto di incontro convenuto con la madre della minore, per poi essere ripresa dal padre oppure la madre si recherà presso l'abitazione della minore per prendere la figlia per poi riaccompagnarla a casa;
- trascorrere un fine settimana ogni quindici giorni, sempre seguendo il “voluto” della minore, avendo il la premura di accompagnare la figlia presso il punto di incontro più vicino alla , affinché Parte_1 CP_1
la madre possa agevolmente prelevare la minore per poi accordarsi con il per la consegna della Parte_1
minore al padre oppure la madre prelevare la figlia presso l'abitazione paterna per poi riaccompagnarla a casa;
- trascorrere dieci giorni con la madre nel periodo estivo da concordare preventivamente tra i genitori, tenendo conto che la madre di solito è impegnata nel lavoro stagionale, nel caso si potrà posticipare a diversa data non scolastica;
- qualora la minore nei giorni di visita sarà impegnata nelle gare di equitazione, la madre potrà concordare con la figlia una nuova visita;
- nei giorni di festività del S. Natale e S. Pasqua (ore 9:00 alle 20:00), alternati con i genitori, seguendo anche il “voluto” della minore e le eSIenze lavorative delle parti, con la possibilità per la madre di trascorrere con la figlia il periodo di vacanza, anche per una settimana consecutiva, nella casa dei nonni materni in Puglia.
Le parti espressamente concordano che tutte le decisioni riguardanti la figlia, educative, sanitarie, scolastiche saranno prese di comune accordo e il Sig. si impegna da subito a favorire il Parte_1
riavvicinamento della figlia con la madre, senza frapporre ostacoli di alcun tipo.
Le parti inoltre convengono che: le modalità di visita e frequentazione sopra descritte potranno essere modificate, su accordo delle parti, considerati i bisogni e gli interessi della figlia, nonché le eSIenze lavorative delle parti.
Le parti concordano che il libretto postale, con durata di 12 anni, intestato alla minore attualmente Per_1
con la sola firma paterna, andrà a scadenza il 26 novembre 2024, in tale data verrà acceso un nuovo conto corrente intestato alla sola figlia con annessa carta bancomat che si autoricarica mensilmente di euro 50 al fine di consentire le spese necessarie della minore. Questo conto corrente porterà anche la firma della madre, ma i prelievi e le operazioni di prelievo potranno essere effettuate solo a firma congiunta del padre con la madre e viceversa, diversamente ciascuna parte potrà bonificare sul conto in maniera autonoma. Resta inteso che al compimento del 18 anno di età otrà agire in completa autonomia Per_1
circa i prelievi e i depositi, senza l'assenso dei suoi genitori.
pagina 2 di 3 Il nuovo conto corrente, verrà aperto nella banca della città di residenza della minore.
3. MANTENIMENTO DELLA MINORE
- che la SI.ra partecipi, mediante il versamento della somma di € 300,00 entro e non oltre CP_1
il 28 di ogni mese, quale contributo mensile al mantenimento della figlia oltre al rimborso per la Per_1
quota del 50% delle straordinarie preventivamente concordate tra i genitori, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, da parte del . Parte_1
La SI.ra , così come in passato riconosce al SI. l'erogazione e l'assegnazione CP_1 Parte_1 dell'intero importo dell'assegno unico.
Che le detrazioni fiscali per le predette spese sostenute per la figlia verranno attribuite totalmente al così come la detrazione di cui all'art. 12 lett. c) T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. Parte_1
n. 917/1986, spettino in toto al SI. Parte_1
4. VARIAZIONE DELLA RESIDENZA
Si dà atto che il per motivi di lavoro si trasferirà nel comune di Novafeltria insieme alla figlia Parte_1
comunicando preventivamente alla madre il nuovo indirizzo di residenza. Il padre si impegna ad Per_1
accompagnare la figlia presso il punto di incontro più vicino alla per favorire il rapporto CP_1
continuativo ed affettivo tra madre e figlia e/o consentendo alla madre di venire a prendere la figlia per poi riaccompagnarla a casa”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: dispone che e , si attengano alle condizioni concordi Parte_1 Controparte_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di conSIlio del 19 Dicembre 2024
Il Presidente e Giudice Relatore
Dott. Elisa Dai Checchi
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