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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1081/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI Parte_1 C.F._1
SAMUELE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GN EF
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) in data 20 Ottobre 2001
(atto n. 24, parte 2, serie A - Anno 2001) dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, insistente per le conclusioni rassegnate. Alla luce di quanto sopra, il
Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(PI) in data 8 Settembre 1968 (codice fiscale: ) e C.F._1 CP_1
nata a [...] in data [...] (codice fiscale:
[...]
), che hanno contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) in data C.F._2
20 Ottobre 2001 (atto n. 24, parte 2, serie A - Anno 2001);
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, l'importo di Euro
1200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
Sul resto, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra si trasferirà a vivere altrove, dopo aver prelevato dall'abitazione Controparte_1 coniugale i propri effetti personali e con facoltà di asportare discrezionalmente gli altri arredi dell'abitazione familiare, ciò entro il termine del 31 Gennaio 2026 trasferendo altrove la propria residenza anagrafica;
- il sig. provvederà altresì al pagamento dei corrispettivi per le utenze della Parte_2 casa coniugale sino al trasferimento della Sig.ra ; Parte_3
- il Sig. , in esecuzione dell'accordo di separazione, al fine di agevolare la Parte_1
Sig.ra nell'acquisto di un immobile per civile abitazione che la stessa Controparte_1 potrà decidere di comprare per sé medesima, si è impegnato a corrisponderle la somma di
Euro 175000,00, vincolata all'acquisto della proprietà di un immobile, entro il termine di trenta gironi dalla data in cui sarà pubblicata la sentenza di separazione;
- i coniugi hanno dato atto di aver disciplinato autonomamente ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale;
fatta eccezione per le pattuizioni che precedono, nulla hanno reciprocamente da pretendere né da dare;
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Santa Maria a Monte (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'ufficio di Stato civile di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1081/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINI Parte_1 C.F._1
SAMUELE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GN EF
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) in data 20 Ottobre 2001
(atto n. 24, parte 2, serie A - Anno 2001) dalla cui unione non nascevano figli. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, insistente per le conclusioni rassegnate. Alla luce di quanto sopra, il
Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(PI) in data 8 Settembre 1968 (codice fiscale: ) e C.F._1 CP_1
nata a [...] in data [...] (codice fiscale:
[...]
), che hanno contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) in data C.F._2
20 Ottobre 2001 (atto n. 24, parte 2, serie A - Anno 2001);
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, l'importo di Euro
1200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della stessa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
Sul resto, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra si trasferirà a vivere altrove, dopo aver prelevato dall'abitazione Controparte_1 coniugale i propri effetti personali e con facoltà di asportare discrezionalmente gli altri arredi dell'abitazione familiare, ciò entro il termine del 31 Gennaio 2026 trasferendo altrove la propria residenza anagrafica;
- il sig. provvederà altresì al pagamento dei corrispettivi per le utenze della Parte_2 casa coniugale sino al trasferimento della Sig.ra ; Parte_3
- il Sig. , in esecuzione dell'accordo di separazione, al fine di agevolare la Parte_1
Sig.ra nell'acquisto di un immobile per civile abitazione che la stessa Controparte_1 potrà decidere di comprare per sé medesima, si è impegnato a corrisponderle la somma di
Euro 175000,00, vincolata all'acquisto della proprietà di un immobile, entro il termine di trenta gironi dalla data in cui sarà pubblicata la sentenza di separazione;
- i coniugi hanno dato atto di aver disciplinato autonomamente ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale;
fatta eccezione per le pattuizioni che precedono, nulla hanno reciprocamente da pretendere né da dare;
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Santa Maria a Monte (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'ufficio di Stato civile di Santa Maria a Monte (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori