Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1960, n. 32
Articolo 2
Versione
8 marzo 1960
Art. 3.
Il grano ceduto verra' dal Ministero dell'interno ripartito tra le Province della Repubblica in conformita' al disposto dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 .
I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

Entrata in vigore il 8 marzo 1960