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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 269 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Grazia Sparacino e dall'Avvocato Pt_1
Adriana Giovanna Rizzo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
e n.q. di eredi di rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e difesi dallo stesso Avv.to Controparte_1 appellato all'udienza di discussione del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.625/2023, emessa in data 23.2.2023, il Tribunale G.L. di
Palermo condannava l' a corrispondere a e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
(entrambi n.q. di eredi di ) le “differenze maturate sulla pensione della de cuius dal Parte_2 mese di agosto 2010 al mese di marzo 2015”, oltre accessori. Premetteva, il primo Giudice, che con sentenza n.965/2020 il Tribunale G.L. di Palermo aveva, da un lato, dichiarato l'illegittimità della riliquidazione della pensione n.20021240 cat. SO (di cui era titolare operata dall' con Parte_2 Pt_1 conseguente riduzione della prestazione pensionistica sin dall'agosto del 2010, dall'altro, riconosciuto il diritto della alla percezione della pensione nella misura Pt_2 precedentemente riconosciuta con diritto a tutti gli arretrati, oltre al pagamento della somma di euro 10.700,74 indebitamente trattenuta dall' . CP_3
Osservava che e (n.q. di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2 avevano impugnato la nota del 20.2.2021 con la quale l' aveva dato esecuzione alla Pt_1 citata sentenza, lamentando il mancato pagamento delle differenze maturate dall'agosto 2010 al marzo 2015.
Pag.1 Riteneva che al credito oggetto di causa dovesse applicarsi la prescrizione decennale e che, in ogni caso, anche a “volere considerare la prescrizione quinquennale” il decorso del termine era stato interrotto con la domanda del dicembre 2015, prodromica all'azione giudiziaria iniziata nel 2016, con la conseguenza che la riliquidazione ed il pagamento degli arretrati andavano fatti dal mese di agosto del 2010 e non dall'aprile 2015. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 30.3.2023. Con unico, articolato, motivo di gravame parte appellante sostiene che in mancanza di una specifica pronuncia di condanna al pagamento di arretrati a far data dal 2010, l' aveva correttamente riliquidato il trattamento pensionistico CP_3 corrispondendo gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 47 bis del D.P.R. n.639/1970.
e si sono ritualmente costituiti in giudizio con memoria CP_1 Controparte_2 del 20.6.2025, chiedendo il rigetto del gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato. Per come emerge dalla piana lettura degli atti introduttivi del giudizio incoato innanzi alla Corte dei Conti (poi proseguito innanzi al Tribunale G.L. di Palermo e definito con la sentenza n.965/2020), la defunta sig.ra aveva Parte_2 espressamente chiesto la declaratoria di illegittimità della riliquidazione operata dall' (sin dall'agosto 2010) sulla pensione cat. SO n.20021240 e il riconoscimento Pt_1 del suo diritto a vedersi corrisposta la pensione nella misura precedentemente riconosciuta con esclusione del divieto di cumulo. Orbene, con la sentenza n.965/2020 (passata in giudicato) il Tribunale G.L. di Palermo ha escluso l'applicabilità delle disposizioni in materia di cumulo ed ha, conseguentemente, ritenuto “illegittima la riliquidazione della pensione nr.20021240, cat. SO, operata dall' ; ha, altresì, dichiarato non dovute le trattenute effettuate in relazione al Pt_1 ritenuto indebito (maturato nel periodo giugno 2010/ottobre 2012) pari a complessivi euro 10.700,74. Va da sé, pertanto, che la declaratoria di illegittimità della impugnata riliquidazione operata nell'agosto del 2010 ha comportato l'obbligo in capo all' di ripristino della Pt_1 prestazione pensionistica nella misura dovuta (non operando il divieto di cumulo). Ciò è tanto vero che lo stesso , proprio in esecuzione della sentenza CP_3
n.965/2020, ha, con la nota impugnata del 20.2.2021, riliquidato il trattamento pensionistico corrispondendo agli aventi diritto i relativi arretrati con decorrenza da aprile 2015 ritenendo (invece) prescritti quelli relativi al quinquennio antecedente in ragione della ritenuta applicabilità dell'art.47 bis del D.P.R. n.639/70 (cfr. pec.
9.4.2021 e 12.4.2021 - fasc. di parte).
Pag.2 Trattasi di assunto (sostenuto anche con l'atto di gravame) che non può essere condiviso per la semplice ed assorbente considerazione che l'art.47 bis del DPR n.639/70 (ossia la riduzione del termine di prescrizione da dieci a cinque anni dei ratei arretrati) trova applicazione (per come ammesso dallo stesso Istituto a pag.7 dell'appello) a far data dal luglio 2011 e che, nel caso di specie, risulta (per come affermato nella sentenza di primo grado, con capo autonomo rimasto immune da qualsivoglia censura ad opera dell'appellante) che parte appellata aveva interrotto il decorso del termine con la domanda amministrativa del dicembre 2015 oltre che con l'azione giudiziaria promossa nel 2016 innanzi alla Corte dei Conti e poi proseguita in riassunzione, nel 2019, innanzi al Tribunale G.L. di Palermo (nel giudizio definito con la citata sentenza n.965/2020). Per le ragioni svolte, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e Pt_1 si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.625/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Pt_1 favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis,
D.P.R. n. 115/02. Palermo 3 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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