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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3322 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04.06.1977), e (cod. fisc. , nata Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria il 25.02.1978) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosina
Serranò giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nazionale Pentimele n.238, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 25.11.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'11.01.2001; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 23.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 19.02.2025 il G.D., rilevata l'incongruità dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli minori, nonché l'assenza in atti della documentazione reddituale e dell'indicazione specifica dell'ammontare dell'AUU, assegnava alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 07.05.2025, ore
10,00, per il deposito di note sostitutive d'udienza affinché le stesse prendessero posizione sui rilievi effettuati e allegassero la documentazione integrativa richiesta;
- rilevato che le parti, con note scritte del 04.04.2025, hanno depositato le nuove condizioni di divorzio secondo le indicazioni fornite dal Tribunale, unitamente alla documentazione richiesta;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria l'11.01.2001; b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(24.11.2010) e (18.06.2012); c) con decreto di omologa n. Persona_2
234/2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 2.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 2.07.2019 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.12.2024, il quale ha espresso il parere in data 4.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 25.11.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
11.01.2001 tra e il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 2, parte I, ufficio 1, 2001 alle seguenti condizioni:
a) I coniugi, già di fatto separati, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre;
c) Assegnazione della casa coniugale, sita in RC alla via delle Camelie n.53 di proprietà esclusiva della sig.ra alla stessa che ci vivrà con le proprie figlie Pt_2
minori;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere Parte_1
e tenere le proprie figlie tre giorni la settimana ed un fine settimana alternato dalle ore 14:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, nonché ogni altro e/o diverso giorno che i coniugi riterranno opportuno previo accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, invece, le figlie trascorreranno con il padre un periodo complessivo di trenta giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il trentuno agosto di ogni anno. Nel periodo delle festività natalizie le figlie trascorreranno, alternativamente, con il padre o con la madre il periodo dal
21 fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino al 06 gennaio, mentre per le festività pasquali le minori trascorreranno alternativamente con uno dei genitori fino al giorno di Pasqua e con l'altro le festività successive, salvo diversi accordi tra i genitori;
i genitori, tuttavia, si impegnano reciprocamente a rivedere tale punto durante la fase di crescita delle figlie, in maniera tale da assicurare un'adeguata presenza della figura paterna di pari passo alla crescita delle stesse;
e) Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT che sarà versato dal sig. alla sig.ra ciascun mese;
Parte_1 Pt_2
f) Porre a carico del sig. il pagamento del 80% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per le figlie purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN – in ogni caso si fa riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di RC;
g) L'assegno Unico erogato dall' verrà incassato esclusivamente, come già CP_1
accade, dalla sig.ra Pt_2
h) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M.A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3322 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 04.06.1977), e (cod. fisc. , nata Parte_2 C.F._2
a Reggio Calabria il 25.02.1978) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosina
Serranò giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nazionale Pentimele n.238, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 25.11.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria l'11.01.2001; -considerato che con decreto del 18.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 23.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 19.02.2025 il G.D., rilevata l'incongruità dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli minori, nonché l'assenza in atti della documentazione reddituale e dell'indicazione specifica dell'ammontare dell'AUU, assegnava alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 07.05.2025, ore
10,00, per il deposito di note sostitutive d'udienza affinché le stesse prendessero posizione sui rilievi effettuati e allegassero la documentazione integrativa richiesta;
- rilevato che le parti, con note scritte del 04.04.2025, hanno depositato le nuove condizioni di divorzio secondo le indicazioni fornite dal Tribunale, unitamente alla documentazione richiesta;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria l'11.01.2001; b) dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(24.11.2010) e (18.06.2012); c) con decreto di omologa n. Persona_2
234/2019 (dep. il 22.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 2.07.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 2.07.2019 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.12.2024, il quale ha espresso il parere in data 4.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 25.11.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
11.01.2001 tra e il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 2, parte I, ufficio 1, 2001 alle seguenti condizioni:
a) I coniugi, già di fatto separati, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) Affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre;
c) Assegnazione della casa coniugale, sita in RC alla via delle Camelie n.53 di proprietà esclusiva della sig.ra alla stessa che ci vivrà con le proprie figlie Pt_2
minori;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere Parte_1
e tenere le proprie figlie tre giorni la settimana ed un fine settimana alternato dalle ore 14:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, nonché ogni altro e/o diverso giorno che i coniugi riterranno opportuno previo accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, invece, le figlie trascorreranno con il padre un periodo complessivo di trenta giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori, nel periodo compreso tra il primo luglio ed il trentuno agosto di ogni anno. Nel periodo delle festività natalizie le figlie trascorreranno, alternativamente, con il padre o con la madre il periodo dal
21 fino al 29 dicembre, e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino al 06 gennaio, mentre per le festività pasquali le minori trascorreranno alternativamente con uno dei genitori fino al giorno di Pasqua e con l'altro le festività successive, salvo diversi accordi tra i genitori;
i genitori, tuttavia, si impegnano reciprocamente a rivedere tale punto durante la fase di crescita delle figlie, in maniera tale da assicurare un'adeguata presenza della figura paterna di pari passo alla crescita delle stesse;
e) Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 400,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT che sarà versato dal sig. alla sig.ra ciascun mese;
Parte_1 Pt_2
f) Porre a carico del sig. il pagamento del 80% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per le figlie purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN – in ogni caso si fa riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di RC;
g) L'assegno Unico erogato dall' verrà incassato esclusivamente, come già CP_1
accade, dalla sig.ra Pt_2
h) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M.A. Luppino dott. Giuseppe Campagna