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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 684/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 6631/2022
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2024, il ricorrente, avendo manifestato atto di dissenso avverso l'elaborato peritale depositato dal ctu dott. nel giudizio di ATP nr. 6631/2022 R.g., Persona_1 con il presente atto introduttivo ha contestato specificamente le risultanze della CTU, essendo stato dichiarato soggetto invalido nella misura del 55%, e ha chiesto a questo giudice, previa nuova ctu, di accertare il diritto alle prestazioni assistenziali richieste (indennità di accompagnamento, pensione e assegno), dalla data della domanda amministrativa del 12.09.2022, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Pag. 1 di 4 CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 07.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 03.01.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 31.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dall' la parte ha specificamente contestato l'elaborato CP_1 peritale per cui il ricorso non può ritenersi inammissibile.
Venendo al merito, la parte ha lamentato genericamente l'errata classificazione delle patologie sofferte, riportandosi alla propria CTP. In particolare, la parte ritiene che la BPCO andrebbe correttamente inquadrata nel codice 6455 con una percentuale del 50%, sottolineando altresì che tale patologia risulterebbe gravata da tosse catarrale e da dispnea da sforzo.
Infine, ha dedotto che il Dott. avrebbe omesso la valutazione della patologia Per_1 spondilodiscoartrosi con specifico riferimento al rachide cervicale, nonostante il certificato dell'Asl Caserta del
Pag. 2 di 4 07.02.2018, attestante tale patologia, sottolineando altresì che per tale infermità sarebbe stato corretto riconoscere un'invalidità nella misura del 20%, con codice 7002.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa alla BPCO, si osserva quanto segue.
Il ctu ha svolto, previa analisi della certificazione medica, un ampio esame obiettivo di parte ricorrente, avendo cura di descrivere in maniera approfondita le condizioni dell'apparato respiratorio: “Respiro eupnoico. Torace di forma e volume cilindrico. Emitoraci simmetrici ed normo espansibili con gli atti del respiro. FVT normo trasmesso. Modesti sibili alle basi” (cfr. perizia in atti).
Tale giudizio è stato ulteriormente spiegato nelle considerazioni medico-legali, in cui il CTU ha evidenziato che il Sig. è affetto da una broncopatia cronica, condizione ricondotta all'essere un Parte_1 ex fumatore (50 sigarette al giorno), ma che dall'esame spirometrico non sono emersi deficit ventilatori significativi;
è stata altresì esclusa la presenza di dispnea da sforzo, in presenza di una saturazione periferica dell'ossigeno di 97%. Per tali ragioni, non risulta integrato un quadro clinico di gravità tale da giustificare un riconoscimento di invalidità superiore rispetto a quanto già indicato dal CTU, né può essere applicato il codice 6455 delle tabelle allegate al D.M. Febbraio 1992, riferito “malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente bronchite”.
Quanto, invece, alla seconda doglianza, avente ad oggetto la patologia spondilodiscoartrosi con specifico riferimento al rachide cervicale, si rileva, invero, che il Ctu sulla base dell'esame clinico e della documentazione sanitaria in atti, non ha rilevato la presenza di alterazioni morfologiche o funzionali a carico del tratto cervicale della colonna vertebrale. Anche in questo caso non si può riconoscere la gravità della patologia così come dedotto dal ricorrente.
Preme precisare che la parte, a supporto della propria censura, fa riferimento al certificato del
07.02.2018. Va osservato che lo stesso è stato valutato dal ctu, e difatti è indicato in perizia quale documentazione sanitaria allegata al fascicolo a.t.p. (pag. 5 della Perizia).
Quanto alla nuova documentazione depositata unitamente alle note di trattazione scritta del
03.06.2025, si evidenzia che la parte ricorrente si è limitata ad un mero deposito senza alcuna deduzione sui motivi per cui tali certificati andrebbero ad aggravare il quadro patologico presente.
In particolare, il certificato del 14.11.2024 della Casa di Cura “Villa dei Fiori” a firma del dott. Per_2
e il certificato del 18.11.2024 a firma del Dott. non rilevano alcun aggravamento
[...] Persona_3 delle patologie sofferte, avendo tali certificati funzione per lo più descrittiva e ripetitiva del quadro patologico già valutato dal ctu.
Essendo queste le risultanze complessa, lo Scrivente Magistrato ritiene la Perizia del Dott. Per_1 scevra da errori, omissioni e/o contraddizioni.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1
Pag. 3 di 4 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione e all'assegno d'invalidità civile.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, redatta nel giudizio atp, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1
il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e
[...] dell'assegno d'invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del presente giudizio;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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