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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
,REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 680 /2020 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara alla vi Tasso n. 77, presso e nello studio dell'Avv. DE MASSIS FABIO dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via Buccio Di Ranallo 65/A - Complesso Monumentale San Domenico L'Aquila presso l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA dal quale è rappresentata e difesa ope legis
Convenuta
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila, la Regione Abruzzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare il diritto dell
[...]
a vedere riconosciuto l'intero importo rendicontato con Controparte_2
la comunicazione del 4.09.2019 acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 al prot. N. 248092/DPG011 e per l'effetto, anche previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione della Determinazione del Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo DPG011/4 del 10.1.2020, condannare la CP_1
al rimborso di tutti i costi sostenuti mediante il pagamento della somma di €
[...]
14.459,49 oltre interessi dal momento del dovuto sino al soddisfo, ovvero, di diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata
Nella denegata ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale adito non riconosca il diritto dell'Organismo di Formazione , di vedere riconosciuto Parte_1
l'intero importo rendicontato con la comunicazione del 4.09.2019, acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 al prot. N. 248092/DPG011, previo accertamento dell'illegittimità parziale e conseguente disapplicazione della
Determinazione del Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo
DPG011/4 del 10.1.2020, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile i costi determinati per l'attività dei tutor, applicando la previsione dell'articolo 10.2 comma
3 dell'avviso, si chiede di riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso Contro dei costi determinati per l relativa alle attività formative tenute da docenti di Contro fascia A e per l relativa alla partecipazione degli allievi (ora/corso/allievo), secondo la previsione dell'articolo 3 comma 3 e 4 dell'Avviso e, per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 13.949,49 oltre Controparte_1
interessi dal momento del dovuto sino al soddisfo, ovvero, di diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda l' attrice deduceva che:
la , con la DGR nr. 528 dell'11-08-2016 avente oggetto: PO. FSE - Controparte_1
2014/2020 - Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, aveva approvato l'avviso per la presentazione delle candidature per gli interventi finanziabili
“Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS);
la era stata ammessa ad un finanziamento di € 99.966,40 Parte_1
per il progetto, destinato a 20 diplomati, finalizzato a creare una specifica figura professionale, riconosciuta con un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
“TECNICO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE”, rilasciato a fine corso dalla stessa , attraverso un'attività formativa della durata di 840 Controparte_1
ore di cui 275 di stage;
con la Determinazione Dirigenziale n. DPG011/1455, del 27/11/2018, le era stato corrisposto un anticipo di € 39.986,56;
con Determinazione Dirigenziale n. DPG011/722, del 18/07/2019, le era stato corrisposto un primo rimborso intermedio, di € 27.873,44;
con nota del 4.09.2019, acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 N.
248092/DPG011, l'odierna ricorrente aveva trasmesso la domanda di rimborso a saldo, previa rendicontazione di una spesa complessiva di € 83.138,96, dell'importo residuo di € 15.278,96;
in data 9.12.2019, il Responsabile dell'Ufficio “Controllo di 1° Livello Formazione e
Istruzione FSE”, dott.sa , aveva effettuato i controlli di propria Persona_1
competenza sulla domanda di rimborso, e a conclusione di tali verifiche, a fronte della rendicontazione delle spese di € 83.138,96, aveva ritenuto ammissibile un rimborso definito in € 68.679,48;
la , invece, aveva ritenuto di non poter riconoscere il rimborso di ben Controparte_1
€ 14.459,49 di costi sostenuti e documentati dalla nella sua Parte_1
richiesta del 5.12.2019. Di conseguenza, la , sul presupposto di tale Controparte_1
accertamento di inammissibilità dei costi rendicontati e tenuto conto delle somme già erogate in acconto nel corso del programma, con la successiva Determinazione del
Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo DPG011/4, del
10.1.2020, aveva liquidato la sola somma di € 819,48 a fronte di ben € 14.459,49 costi sostenuti dalla ricorrente;
la , nell'atto amministrativo “Allegati 27- Check list” aveva così Controparte_1
motivato la sua decisione “il controllore regionale aveva riconosciuto i costi relativi a soli 14 allievi, anziché 17 come richiesto da , avendo Parte_1
ritenuto il controllore che i tirocinanti, , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 , non avessero portato a compimento il percorso formativo, poiché il registro
[...]
delle loro presenze, presso le aziende ospitanti, non era stato firmato correttamente dal tutor individuato dall'azienda ospitante gli stagisti”;
il rimborso dell'importo di € 14.459,49 , essendo l'intera somma di € 83.138,9 richiesta in data 4.09.2019 con nota acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 con il N.
248092/DPG011, era da ritenersi, invece, ammissibile secondo le previsioni della convenzione di finanziamento intercorsa e secondo le regole della lex specialis stabilite nell'Avviso pubblico per la presentazione della candidatura “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”, edizione 2017, P.O.
FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e occupazione” Asse 3.
Si costituiva in giudizio la per contestare la domanda attorea Controparte_1
deducendo che il Controllo di Primo Livello aveva ritenuto non ammissibile parte della spesa rendicontata in quanto nella documentazione prodotta dal beneficiario erano state riscontrate delle irregolarità; nello specifico in alcuni registri di presenza di stage
(relativi agli allievi e il tutor del soggetto ospitante aveva, Pt_2 Parte_3 Pt_4
in alcuni casi omesso di firmare, in altri aveva apposto trasversalmente la firma e non in corrispondenza delle singole giornate, con conseguente mancato riconoscimento delle ore.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, respingere il ricorso siccome inammissibile e/ o infondato.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione il Giudice, ritenuto che la causa necessitava di una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma , c.p.c.; concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. , veniva istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate dalla parti, la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è risultata non fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Oggetto del contendere , su cui sussiste contrasto tra le parti, è la validità o meno della modalità con cui il tutor ha apposto la firma sui registri di presenza in azienda dei tirocinanti , e : per talune giornate o la Parte_3 Parte_4 Parte_2
firma non era stata opposta oppure era stata apposta in modo trasversale sul foglio a copertura delle righe corrispondenti alle giornate di presenza dei tirocinanti e non in modo orizzontale, in corrispondenza della giornata di presenza. L' asserita irregolarità riscontrata dalla ha comportato il mancato riconoscimento della somma di € CP_1
14.459,49.
L' Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature Intervento “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) all'art. 3, comma 5°, espressamente dispone:
“a. Con riferimento alle attività formative, la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito:….. - registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato, ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa);
b. Con riferimento all'accompagnamento per lo stage la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito: ……..- registro delle presenze oppure documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dello stage, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane”.
Nel "Vademecum del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad uso degli
Enti gestori e degli organi di controllo. FONDO SOCIALE EUROPEO” al capitolo n.
3 viene specificato che il “registro didattico e di presenza è il documento fondamentale dell'azione formativa”; “Il soggetto beneficiario del finanziamento deve provvedere a numerare le pagine del registro didattico e di presenza ed a farlo vidimare dalla PA preposta, uniformandosi a modelli i cui contenuti corrispondano alle esigenze degli organi di controlli.” “ La validità giuridica e funzionale del registro didattico e di presenza è subordinata alla vidimazione preventiva da parte della PA preposta ed al rispetto dei modi e dei tempi di compilazione”.
Il registro didattico e di presenza rappresenta, dunque, il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, data di inizio e termine, il docente , il tutor, le materie trattate in corrispondenza al progetto approvato ed al programma didattico di dettaglio. Esso fornisce i dati e le informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativa-contabile per cui le registrazioni, ai fini della loro validità, devono avvenire in tempo reale nel rispetto dei modi e tempi di compilazione. Il che non è avvenuto per le ore di tirocinio di
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_2
Né le ore di stage, in luogo del registro espressamente richiesto dall'art. 5, comma 5, lettera b) dell' Avviso IFTS, possono essere sostituite dall'autocertificazione firmata dal tutor, allegate in atti a comprova delle ore di stage, come ritenuto dalla ricorrente sul rilevo che la medesima norma prevede in alternativa al registro delle presenze la
“documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dello stage sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane”. Invero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui al D.P.R. n. 445/2000, quale sono le suddette autocertificazioni, avente funzione non certificatoria, proprio perché non sostitutiva di
"certificati", né, quindi, riproduttiva di dati presenti in archivi o registri della pubblica amministrazione, non assume alcuna valenza certificativa, né assume alcun particolare valore probatorio in ordine a quanto con essa dichiarato. Essa ha la sola funzione di semplificazione procedimentale di fatti o stati di cui si chiede la dimostrazione, fermo restando, tuttavia, il potere di controllo della pubblica amministrazione di verificare la veridicità del dichiarato (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l'istituto persegue, il contenuto dell'autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e quindi non è assimilabile ad altra documentazione idonea a comprovare, anche ex post, l'effettiva realizzazione dello stage, prevista dall'Avviso IFTS. Da qui anche la irrilevanza della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio che non può supplire alla prova documentale come richiesta e prevista dal prefato Avviso.
La dunque, correttamente ha considerato come non svolte le ore di tirocinio CP_1
, e , rispettivamente, per n. 145 ore, n. Parte_3 Parte_4 Parte_2
98,5 ore e n. 170 ore. Ne è derivato che il mancato computo di tali ore, ha determinato che i tirocinanti risultassero come assenti per un monte orario superiore al 30% per l'attività di tirocinio, superando il tetto massimo di assenza stabilito dall'avviso pubblico, il che ha escluso il rimborso dei costi sostenuti per tali allievi dalla
[...]
, secondo la previsione dell'articolo 10.2 comma 3 dell'avviso: Parte_1
“l'accesso al rimborso per annualità è condizionato dall'effettiva realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo previsto dal progetto e dalla effettiva partecipazione dei destinatari alle attività, come attestato da apposito registro, o da eventuali registri specifici per attività, rilevanti le presenze degli allievi
e la presenza e le attività dei docenti e del tutor d'aula. Il rimborso dei costi sostenuti calcolati secondo l'UCS ora/corso sarà riparametrato secondo la formula: quota parte del costo totale annuale/n° allievi comunicati in sede di avvio delle attività*n° allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle attività, calcolati su base annuale”.
Su un percorso annuo di un corso di 840 ore di cui 565 in aula e 275 di tirocinio, gli allievi , e , a cui la mancata firma del Parte_3 Parte_4 Parte_2
tutor (avente valore di docente nella fase di stage) ha comportato il mancato riconoscimento rispettivamente di n. 145 ore, n. 98,5 ore e n. 170 ore di stage, non hanno raggiunto per l'attività di tirocinio la soglia minima del 30% della durata del monte ore complessivo. Nel calcolo della sovvenzione non è stato riconosciuto il costo relativo alle ore di docenza come previsto dall' Avviso IFTS art. 10.2 comma 3: “Il rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/allievo può essere richiesto esclusivamente con la richiesta di saldo finale ed esclusivamente per allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste su base annuale”. Correttamente, dunque la , in applicazione dell'art. 3 dell'Avviso Controparte_1
IFTS ha rapportato il costo totale della sovvenzione (USC ora/corso) da n. 24 a n. 14 destinatari che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste;
con riferimento agli allievi , e non sono state ammesse Parte_3 Parte_4 Parte_2
rispettivamente le ore di n. 145 ore, n. 98,5 ore e n. 170 ore, il che ha comportato la non ammissibilità di tutte le ore di corso frequentate dai medesimi in quanto non hanno raggiunto la soglia di ammissibilità del 70% di frequenza del monte ore corso;
ha rapportato il costo totale della sovvenzione (accompagnamento stage) da n. 20 a n. 14 destinatari che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Per le ragioni suesposte la domanda , non risultata fondata , va rigettata.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione della tariffa media di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione con esclusione della fase decisionale) .
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento in favore della del spese di giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.376,00 oltre rimborso spese generali 15% , nonché
CPAA ed IVA se dovuti.
Così deciso in L' Aquila 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 680 /2020 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara alla vi Tasso n. 77, presso e nello studio dell'Avv. DE MASSIS FABIO dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via Buccio Di Ranallo 65/A - Complesso Monumentale San Domenico L'Aquila presso l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA dal quale è rappresentata e difesa ope legis
Convenuta
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale di L' Aquila, la Regione Abruzzo per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare il diritto dell
[...]
a vedere riconosciuto l'intero importo rendicontato con Controparte_2
la comunicazione del 4.09.2019 acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 al prot. N. 248092/DPG011 e per l'effetto, anche previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione della Determinazione del Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo DPG011/4 del 10.1.2020, condannare la CP_1
al rimborso di tutti i costi sostenuti mediante il pagamento della somma di €
[...]
14.459,49 oltre interessi dal momento del dovuto sino al soddisfo, ovvero, di diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata
Nella denegata ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale adito non riconosca il diritto dell'Organismo di Formazione , di vedere riconosciuto Parte_1
l'intero importo rendicontato con la comunicazione del 4.09.2019, acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 al prot. N. 248092/DPG011, previo accertamento dell'illegittimità parziale e conseguente disapplicazione della
Determinazione del Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo
DPG011/4 del 10.1.2020, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile i costi determinati per l'attività dei tutor, applicando la previsione dell'articolo 10.2 comma
3 dell'avviso, si chiede di riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso Contro dei costi determinati per l relativa alle attività formative tenute da docenti di Contro fascia A e per l relativa alla partecipazione degli allievi (ora/corso/allievo), secondo la previsione dell'articolo 3 comma 3 e 4 dell'Avviso e, per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 13.949,49 oltre Controparte_1
interessi dal momento del dovuto sino al soddisfo, ovvero, di diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda l' attrice deduceva che:
la , con la DGR nr. 528 dell'11-08-2016 avente oggetto: PO. FSE - Controparte_1
2014/2020 - Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, aveva approvato l'avviso per la presentazione delle candidature per gli interventi finanziabili
“Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS);
la era stata ammessa ad un finanziamento di € 99.966,40 Parte_1
per il progetto, destinato a 20 diplomati, finalizzato a creare una specifica figura professionale, riconosciuta con un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
“TECNICO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE”, rilasciato a fine corso dalla stessa , attraverso un'attività formativa della durata di 840 Controparte_1
ore di cui 275 di stage;
con la Determinazione Dirigenziale n. DPG011/1455, del 27/11/2018, le era stato corrisposto un anticipo di € 39.986,56;
con Determinazione Dirigenziale n. DPG011/722, del 18/07/2019, le era stato corrisposto un primo rimborso intermedio, di € 27.873,44;
con nota del 4.09.2019, acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 N.
248092/DPG011, l'odierna ricorrente aveva trasmesso la domanda di rimborso a saldo, previa rendicontazione di una spesa complessiva di € 83.138,96, dell'importo residuo di € 15.278,96;
in data 9.12.2019, il Responsabile dell'Ufficio “Controllo di 1° Livello Formazione e
Istruzione FSE”, dott.sa , aveva effettuato i controlli di propria Persona_1
competenza sulla domanda di rimborso, e a conclusione di tali verifiche, a fronte della rendicontazione delle spese di € 83.138,96, aveva ritenuto ammissibile un rimborso definito in € 68.679,48;
la , invece, aveva ritenuto di non poter riconoscere il rimborso di ben Controparte_1
€ 14.459,49 di costi sostenuti e documentati dalla nella sua Parte_1
richiesta del 5.12.2019. Di conseguenza, la , sul presupposto di tale Controparte_1
accertamento di inammissibilità dei costi rendicontati e tenuto conto delle somme già erogate in acconto nel corso del programma, con la successiva Determinazione del
Dipartimento Lavoro Sociale della Giunta Regionale Abruzzo DPG011/4, del
10.1.2020, aveva liquidato la sola somma di € 819,48 a fronte di ben € 14.459,49 costi sostenuti dalla ricorrente;
la , nell'atto amministrativo “Allegati 27- Check list” aveva così Controparte_1
motivato la sua decisione “il controllore regionale aveva riconosciuto i costi relativi a soli 14 allievi, anziché 17 come richiesto da , avendo Parte_1
ritenuto il controllore che i tirocinanti, , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 , non avessero portato a compimento il percorso formativo, poiché il registro
[...]
delle loro presenze, presso le aziende ospitanti, non era stato firmato correttamente dal tutor individuato dall'azienda ospitante gli stagisti”;
il rimborso dell'importo di € 14.459,49 , essendo l'intera somma di € 83.138,9 richiesta in data 4.09.2019 con nota acquisita al protocollo regionale in data 5.09.2019 con il N.
248092/DPG011, era da ritenersi, invece, ammissibile secondo le previsioni della convenzione di finanziamento intercorsa e secondo le regole della lex specialis stabilite nell'Avviso pubblico per la presentazione della candidatura “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”, edizione 2017, P.O.
FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e occupazione” Asse 3.
Si costituiva in giudizio la per contestare la domanda attorea Controparte_1
deducendo che il Controllo di Primo Livello aveva ritenuto non ammissibile parte della spesa rendicontata in quanto nella documentazione prodotta dal beneficiario erano state riscontrate delle irregolarità; nello specifico in alcuni registri di presenza di stage
(relativi agli allievi e il tutor del soggetto ospitante aveva, Pt_2 Parte_3 Pt_4
in alcuni casi omesso di firmare, in altri aveva apposto trasversalmente la firma e non in corrispondenza delle singole giornate, con conseguente mancato riconoscimento delle ore.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, respingere il ricorso siccome inammissibile e/ o infondato.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione il Giudice, ritenuto che la causa necessitava di una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, 3° comma , c.p.c.; concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. , veniva istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate dalla parti, la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è risultata non fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Oggetto del contendere , su cui sussiste contrasto tra le parti, è la validità o meno della modalità con cui il tutor ha apposto la firma sui registri di presenza in azienda dei tirocinanti , e : per talune giornate o la Parte_3 Parte_4 Parte_2
firma non era stata opposta oppure era stata apposta in modo trasversale sul foglio a copertura delle righe corrispondenti alle giornate di presenza dei tirocinanti e non in modo orizzontale, in corrispondenza della giornata di presenza. L' asserita irregolarità riscontrata dalla ha comportato il mancato riconoscimento della somma di € CP_1
14.459,49.
L' Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature Intervento “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) all'art. 3, comma 5°, espressamente dispone:
“a. Con riferimento alle attività formative, la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito:….. - registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato, ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa);
b. Con riferimento all'accompagnamento per lo stage la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per tale UCS è elencata di seguito: ……..- registro delle presenze oppure documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dello stage, sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane”.
Nel "Vademecum del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad uso degli
Enti gestori e degli organi di controllo. FONDO SOCIALE EUROPEO” al capitolo n.
3 viene specificato che il “registro didattico e di presenza è il documento fondamentale dell'azione formativa”; “Il soggetto beneficiario del finanziamento deve provvedere a numerare le pagine del registro didattico e di presenza ed a farlo vidimare dalla PA preposta, uniformandosi a modelli i cui contenuti corrispondano alle esigenze degli organi di controlli.” “ La validità giuridica e funzionale del registro didattico e di presenza è subordinata alla vidimazione preventiva da parte della PA preposta ed al rispetto dei modi e dei tempi di compilazione”.
Il registro didattico e di presenza rappresenta, dunque, il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, data di inizio e termine, il docente , il tutor, le materie trattate in corrispondenza al progetto approvato ed al programma didattico di dettaglio. Esso fornisce i dati e le informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativa-contabile per cui le registrazioni, ai fini della loro validità, devono avvenire in tempo reale nel rispetto dei modi e tempi di compilazione. Il che non è avvenuto per le ore di tirocinio di
, e . Parte_3 Parte_4 Parte_2
Né le ore di stage, in luogo del registro espressamente richiesto dall'art. 5, comma 5, lettera b) dell' Avviso IFTS, possono essere sostituite dall'autocertificazione firmata dal tutor, allegate in atti a comprova delle ore di stage, come ritenuto dalla ricorrente sul rilevo che la medesima norma prevede in alternativa al registro delle presenze la
“documentazione comprovante l'effettiva realizzazione dello stage sottoscritto dal datore di lavoro o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane”. Invero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui al D.P.R. n. 445/2000, quale sono le suddette autocertificazioni, avente funzione non certificatoria, proprio perché non sostitutiva di
"certificati", né, quindi, riproduttiva di dati presenti in archivi o registri della pubblica amministrazione, non assume alcuna valenza certificativa, né assume alcun particolare valore probatorio in ordine a quanto con essa dichiarato. Essa ha la sola funzione di semplificazione procedimentale di fatti o stati di cui si chiede la dimostrazione, fermo restando, tuttavia, il potere di controllo della pubblica amministrazione di verificare la veridicità del dichiarato (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l'istituto persegue, il contenuto dell'autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e quindi non è assimilabile ad altra documentazione idonea a comprovare, anche ex post, l'effettiva realizzazione dello stage, prevista dall'Avviso IFTS. Da qui anche la irrilevanza della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio che non può supplire alla prova documentale come richiesta e prevista dal prefato Avviso.
La dunque, correttamente ha considerato come non svolte le ore di tirocinio CP_1
, e , rispettivamente, per n. 145 ore, n. Parte_3 Parte_4 Parte_2
98,5 ore e n. 170 ore. Ne è derivato che il mancato computo di tali ore, ha determinato che i tirocinanti risultassero come assenti per un monte orario superiore al 30% per l'attività di tirocinio, superando il tetto massimo di assenza stabilito dall'avviso pubblico, il che ha escluso il rimborso dei costi sostenuti per tali allievi dalla
[...]
, secondo la previsione dell'articolo 10.2 comma 3 dell'avviso: Parte_1
“l'accesso al rimborso per annualità è condizionato dall'effettiva realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'intero percorso formativo previsto dal progetto e dalla effettiva partecipazione dei destinatari alle attività, come attestato da apposito registro, o da eventuali registri specifici per attività, rilevanti le presenze degli allievi
e la presenza e le attività dei docenti e del tutor d'aula. Il rimborso dei costi sostenuti calcolati secondo l'UCS ora/corso sarà riparametrato secondo la formula: quota parte del costo totale annuale/n° allievi comunicati in sede di avvio delle attività*n° allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle attività, calcolati su base annuale”.
Su un percorso annuo di un corso di 840 ore di cui 565 in aula e 275 di tirocinio, gli allievi , e , a cui la mancata firma del Parte_3 Parte_4 Parte_2
tutor (avente valore di docente nella fase di stage) ha comportato il mancato riconoscimento rispettivamente di n. 145 ore, n. 98,5 ore e n. 170 ore di stage, non hanno raggiunto per l'attività di tirocinio la soglia minima del 30% della durata del monte ore complessivo. Nel calcolo della sovvenzione non è stato riconosciuto il costo relativo alle ore di docenza come previsto dall' Avviso IFTS art. 10.2 comma 3: “Il rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/allievo può essere richiesto esclusivamente con la richiesta di saldo finale ed esclusivamente per allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste su base annuale”. Correttamente, dunque la , in applicazione dell'art. 3 dell'Avviso Controparte_1
IFTS ha rapportato il costo totale della sovvenzione (USC ora/corso) da n. 24 a n. 14 destinatari che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste;
con riferimento agli allievi , e non sono state ammesse Parte_3 Parte_4 Parte_2
rispettivamente le ore di n. 145 ore, n. 98,5 ore e n. 170 ore, il che ha comportato la non ammissibilità di tutte le ore di corso frequentate dai medesimi in quanto non hanno raggiunto la soglia di ammissibilità del 70% di frequenza del monte ore corso;
ha rapportato il costo totale della sovvenzione (accompagnamento stage) da n. 20 a n. 14 destinatari che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Per le ragioni suesposte la domanda , non risultata fondata , va rigettata.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione della tariffa media di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione con esclusione della fase decisionale) .
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l'attrice al pagamento in favore della del spese di giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.376,00 oltre rimborso spese generali 15% , nonché
CPAA ed IVA se dovuti.
Così deciso in L' Aquila 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini