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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliata in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_2 P.IVA_2 EL NC, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. EL NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_3 P.IVA_3 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il , formulando le Parte_2 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. di accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera, integrando, al ventesimo anno di servizio, ai fini giuridici ed economici, all'anzianità maturata fino a quel momento, anche il servizio riportato nel Decreto ricostruzione carriera, per la durata di anni 0 (zero), mesi 2 (due), giorni 14 (quattordici), accantonato finora ai soli fini economici;
3. per l'effetto, stante l'accoglimento delle due precedenti domande, ordinare al
[...]
convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o Controparte_4 di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21-27 anni sia avvenuto il 20 gennaio 2018 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente Cont da quella applicata dal;
a tale data occorre che si adeguino tutti i successivi scatti stipendiali;
4. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento alla domanda n. 2, si chiede ordinarsi al convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della Controparte_4 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21-27 anni sia avvenuto il 05 aprile 2018 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in Cont giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
a tale data occorre che si adeguino tutti i successivi scatti stipendiali;
5. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
6. munire la sentenza di clausola come per legge”. La ricorrente – assistente tecnica dell'area professionale del personale ATA area A con la qualifica di assistente amministrativo – ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 e decorrenza economica dal 10.10.2001 e CP_4 che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 19911992, aveva prestato servizio in virtù di una serie di contratti a tempo determinato;
ha rilevato che, in violazione del principio di non discriminazione, non aveva ottenuto, dopo l'immissione in ruolo ed in sede di ricostruzione della carriera, la valutazione integrale ai fini giuridici ed economici del periodo di servizio pre-ruolo (stante l'applicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994); ha aggiunto che l'anno 2013 non le è stato valutato, né a fini economici né a fini giuridici, stante il blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013, attuativo per il 2013 del D.L. 78/2010.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_4 azionati, concludendo in ogni caso per il rigetto del ricorso per infondatezza delle domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
A) Con la memoria difensiva depositata il 27.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_4
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
C) Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera conseguente all'avvenuta stabilizzazione, la questione dibattuta è quella di valutare se ai fini della ricostruzione di carriera debbano essere valutati integralmente i periodi di servizio svolti in precedenza in base alla stipula di contratti a tempo determinato ovvero se essi debbano essere considerati in termini parziali come disciplinato – per quel che qui interessa - dall'art. 569 D.Lgs. 287/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”)1.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che, dopo aver analiticamente richiamato il quadro normativo
(art. 9 D.L. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970; artt. 569 e 570 D.Lgs.
297/1994), contrattuale (art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995; art 18 CCNL 26.5.1999; art. 142, comma
1, n. 8, CCNL 24.7.2003; art. 146, lett. g) n. 8 CCNL 29.11.2007) e giurisprudenziale in materia, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 31150/2019).
La Cassazione ha inoltro messo in luce come i suddetti principi non siano in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20/09/2018, in causa C-466/17, la quale ha Per_1 statuito in linea di principio la compatibilità dell'art. 485 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro cit.; in particolare la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia è pervenuta alla conclusione di cui alla sentenza cd. Motter “dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, 1 Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 570, D.Lgs. 297/1994, secondo cui “Periodi di servizio utili al riconoscimento.
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, … particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
«fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33- 34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 è chiamato ad effettuare CP_5 riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte dì
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento” (Cass., 31150/2019 cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il convenuto non ha provato CP_4
l'esistenza di valide ragioni oggettive tali da giustificare la diversità di trattamento dei dipendenti ATA
a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e che la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha rilevato che “tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche”
(art. 49 CCNL 1995)”.
Ciò posto, nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) è stata riconosciuta alla data del 10.10.2001 un'anzianità complessiva (non in ruolo e di ruolo), ai fini giuridici ed economici, di anni 4, mesi 6, giorni 5 e ai soli fini economici di mesi 2 e giorni 14 (già sottratti i 16 giorni di sospensione del servizio dal 16.8.2002 al 318.2002)), la ricorrente può vantare una anzianità di servizio preruolo di anni 7, mesi 4, giorni 5. (vd. anche contratti a termine richiamati nel decreto di ricostruzione di carriera).
Pertanto, nella sua ricostruzione di carriera la ricorrente ha diritto ad essere collocata nella posizione e fascia stipendiale corrispondente alla totalità dell'anzianità maturata nel servizio preruolo (ad esclusione del servizio prestato nel 2013), come prevista dalla contrattazione di comporto tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato.
Come rilevato anche dalla ricorrente, non vi è luogo al pagamento delle differenze retributive, stante la Cont eccezione di prescrizione sollevata dal , con la conseguenza che non vi è luogo nemmeno per una pronuncia di regolarizzazione contributiva in favore di . CP_3
Stante l'esito della lite, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento degli effetti economici per l'anno 2013;
2) dichiara il diritto della ricorrente nella ricostruzione della carriera, ad essere Parte_1 collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato in motivazione;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliata in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio del dott. Controparte_2 P.IVA_2 EL NC, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. EL NC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_3 P.IVA_3 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il , formulando le Parte_2 Controparte_4 seguenti conclusioni:
“1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. di accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera, integrando, al ventesimo anno di servizio, ai fini giuridici ed economici, all'anzianità maturata fino a quel momento, anche il servizio riportato nel Decreto ricostruzione carriera, per la durata di anni 0 (zero), mesi 2 (due), giorni 14 (quattordici), accantonato finora ai soli fini economici;
3. per l'effetto, stante l'accoglimento delle due precedenti domande, ordinare al
[...]
convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o Controparte_4 di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21-27 anni sia avvenuto il 20 gennaio 2018 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente Cont da quella applicata dal;
a tale data occorre che si adeguino tutti i successivi scatti stipendiali;
4. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento alla domanda n. 2, si chiede ordinarsi al convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della Controparte_4 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 21-27 anni sia avvenuto il 05 aprile 2018 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in Cont giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
a tale data occorre che si adeguino tutti i successivi scatti stipendiali;
5. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
6. munire la sentenza di clausola come per legge”. La ricorrente – assistente tecnica dell'area professionale del personale ATA area A con la qualifica di assistente amministrativo – ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 e decorrenza economica dal 10.10.2001 e CP_4 che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 19911992, aveva prestato servizio in virtù di una serie di contratti a tempo determinato;
ha rilevato che, in violazione del principio di non discriminazione, non aveva ottenuto, dopo l'immissione in ruolo ed in sede di ricostruzione della carriera, la valutazione integrale ai fini giuridici ed economici del periodo di servizio pre-ruolo (stante l'applicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994); ha aggiunto che l'anno 2013 non le è stato valutato, né a fini economici né a fini giuridici, stante il blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013, attuativo per il 2013 del D.L. 78/2010.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_4 azionati, concludendo in ogni caso per il rigetto del ricorso per infondatezza delle domande svolte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
A) Con la memoria difensiva depositata il 27.10.2025, parte ricorrente – preso atto della sopraggiunta pronuncia della Suprema Corte 10215/2025 – ha dichiarato di non voler insistere per la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e ha aggiunto di condividere la posizione del
. CP_4
Deve quindi essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
C) Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera conseguente all'avvenuta stabilizzazione, la questione dibattuta è quella di valutare se ai fini della ricostruzione di carriera debbano essere valutati integralmente i periodi di servizio svolti in precedenza in base alla stipula di contratti a tempo determinato ovvero se essi debbano essere considerati in termini parziali come disciplinato – per quel che qui interessa - dall'art. 569 D.Lgs. 287/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”)1.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che, dopo aver analiticamente richiamato il quadro normativo
(art. 9 D.L. 370/1970, convertito con modificazioni dalla L. 576/1970; artt. 569 e 570 D.Lgs.
297/1994), contrattuale (art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995; art 18 CCNL 26.5.1999; art. 142, comma
1, n. 8, CCNL 24.7.2003; art. 146, lett. g) n. 8 CCNL 29.11.2007) e giurisprudenziale in materia, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass., 31150/2019).
La Cassazione ha inoltro messo in luce come i suddetti principi non siano in conflitto con quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20/09/2018, in causa C-466/17, la quale ha Per_1 statuito in linea di principio la compatibilità dell'art. 485 cit. con la clausola 4 dell'Accordo quadro cit.; in particolare la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia è pervenuta alla conclusione di cui alla sentenza cd. Motter “dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, 1 Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 570, D.Lgs. 297/1994, secondo cui “Periodi di servizio utili al riconoscimento.
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”. alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo
Italiano, … particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
«fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33- 34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 è chiamato ad effettuare CP_5 riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte dì
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento” (Cass., 31150/2019 cit.).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il convenuto non ha provato CP_4
l'esistenza di valide ragioni oggettive tali da giustificare la diversità di trattamento dei dipendenti ATA
a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e che la Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha rilevato che “tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche”
(art. 49 CCNL 1995)”.
Ciò posto, nel decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente (doc. 2 fasc. ric.) è stata riconosciuta alla data del 10.10.2001 un'anzianità complessiva (non in ruolo e di ruolo), ai fini giuridici ed economici, di anni 4, mesi 6, giorni 5 e ai soli fini economici di mesi 2 e giorni 14 (già sottratti i 16 giorni di sospensione del servizio dal 16.8.2002 al 318.2002)), la ricorrente può vantare una anzianità di servizio preruolo di anni 7, mesi 4, giorni 5. (vd. anche contratti a termine richiamati nel decreto di ricostruzione di carriera).
Pertanto, nella sua ricostruzione di carriera la ricorrente ha diritto ad essere collocata nella posizione e fascia stipendiale corrispondente alla totalità dell'anzianità maturata nel servizio preruolo (ad esclusione del servizio prestato nel 2013), come prevista dalla contrattazione di comporto tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato.
Come rilevato anche dalla ricorrente, non vi è luogo al pagamento delle differenze retributive, stante la Cont eccezione di prescrizione sollevata dal , con la conseguenza che non vi è luogo nemmeno per una pronuncia di regolarizzazione contributiva in favore di . CP_3
Stante l'esito della lite, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento degli effetti economici per l'anno 2013;
2) dichiara il diritto della ricorrente nella ricostruzione della carriera, ad essere Parte_1 collocata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato, come indicato in motivazione;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.