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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/09/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Daniela BOTTAZZO e dall'Avv. Giuseppe LAMANNA
- Ricorrente – contro
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'Avv. Paolo CIACCIA
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2021 ha adito questo TRIBUNALE Parte_2
esponendo:
→ di aver lavorato, a seguito di un processo di internalizzazione in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 26.07.2010, in favore della (già con la Controparte_1 Controparte_2 qualifica di ausiliario sociosanitario, livello di inquadramento A del CCNL sanità privata;
→ di aver tuttavia svolto, sin dal sorgere del rapporto, mansioni amministrative presso il dipartimento di Prevenzione di Ufficio di segreteria SISP CP_3
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica), assertivamente sussumibili nel profilo professionale di “Impiegato” livello B/B1” del CCNL di settore.
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del Livello B/B1, e alle differenze retributive conseguenti, con rifusione di spese.
La “ ” si è (ritualmente e tempestivamente) costituita, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite testimoni, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
*****
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – radicalmente contrario alle prospettazioni attoree - espresso nella sentenza N°
2774/2023 (R.G. n° 4330/2021), emessa in data 29.11.2023 dal Tribunale di Taranto,
Sezione lavoro, dott. Sodo, richiamata da parte convenuta nelle memorie difensive autorizzate e ad esse allegata, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Orbene, anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere che “va evidenziato che la ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio ex art. 2697 primo comma codice civile, non ha fornito prova di avere svolto mansioni amministrative d'ordine in favore di ma su disposizione di CP_1
” e che dunque il ricorso debba essere rigettato. CP_1
Invero, ancor di recente la stessa Corte di Cassazione con sentenza nr 2275 del 2021 ha ribadito il principio per cui “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto
a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente,
o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. (v. anche Cass. n. 30811/2018 e Cass. n. 24266/2016.”
Vieppiù che, nel caso di specie, la mancanza di consapevolezza del datore di lavoro convenuto circa le reali mansioni espletate dal ricorrente si evince da una pletora di elementi probatori introdotti ed allegati nel giudizio, quali, in primo luogo, la delibera Contr dell nr 555/2010 in cui l'ente affida alla Controparte_5
(società in huose providing costituita con delibera del 3302/2009, ora ) i CP_1
seguenti servivi: “attività di ausiliarato, servizi alla persona ed alberghieri, a supporto dei servizi e delle prestazioni rese dall ” nonché “attività di CP_6
supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza - urgenza cd 118”, individuando anche il fabbisogno di personale per ogni area geografica, ovvero dipartimento e/o direzione territoriale (cfr all. nr 1 alla memoria di costituzione).
Nella successiva delibera nr 5101/2010 (cfr. all. nr 2 alla memoria di costituzione) vengono poi individuati nominalmente i lavoratori provenienti da altre società previamente individuate e di conseguenza viene autorizzata la al loro CP_2 effettivo reclutamento e alla loro assegnazione “per l'avvio delle attività di erogazione dei servizi, così come definiti nella propria delibera nr 555/2010”.
Dunque, appare chiaro che i servizi affidati alla oggi , CP_2 CP_1
siano quelli elencati nella delibera nr 555/2010 e che per espletarli i lavoratori, ed in particolare il ricorrente, sia stato assunto quale ausiliario socio sanitario (cfr. all. nr 2 al ricorso); come da mansionario allegato alla nota del 19.11.2014 (cfr. all. nr 3 alla memoria di costituzione) in tale ambito era ricompreso anche il supporto ai servizi economali, come puntualmente descritti. Contr Tanto che nella stessa nota è contenuto un espresso divieto per l' di adibire a mansioni diverse da quelle elencate i dipendenti della assegnati alle CP_1
varie strutture territoriali.
Circostanza confermata anche dal teste coordinatore d'area versante Tes_1
occidentale della dall'Agosto del 2014 (cfr. audizione dell'11.3.2025) il CP_1
quale ha dichiarato che il ricorrente è stato affidato dipartimento di Prevenzione di
Ufficio di segreteria SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) anche per CP_3
il supporto amministrativo descritto nel su citato mansionario.
Pertanto, ciò che emerge dalla documentazione formale è che il ricorrente, nell'ambito dei servizi affidati alla , poteva svolgere anche funzioni di CP_1
tipo amministrativo in senso stretto (rectius economali) nei limiti stabiliti però delle Contr delibere e del mansionario stesso.
Infatti, nella delibera nr 5105/2010 si stabilisce espressamente di “ affidare la gestione del personale suddetto addetto alle funzioni di supporto e presidiamento ai direttori dei distretti socio sanitari e dei dipartimenti extra ospedalieri e al direttore sanitario aziendale ed al direttore amministrativo. Gli stessi concerteranno con
l'amministratore unico della società service l'assegnazione del personale alle CP_2
diverse strutture secondo gli standard di fabbisogno previsti nella deliberazione nr.
555/2010”.
Il veniva dunque affidato al servizio di “supporto e presidiamento” di Pt_3
diversamente da altri lavoratori che erano adibiti a “supporto/pulizie”. CP_3 Pertanto, appare chiaro che non sia intervenuta alcuna autorizzazione all'utilizzo del ricorrente per un supporto amministrativo diverso ed ulteriore rispetto a quanto stabilito nella suddetta delibera e nel mansionario e che, non vi sia stata alcuna consapevolezza della società datrice di lavoro dell'utilizzo per mansioni diverse. Contr Invero, risulta che i dirigenti una volta avuta la disponibilità di tale personale, di propria iniziativa li abbiano adibiti a mansioni non contrattualizzate né concordate con la datrice di lavoro, attesa la carenza del personale amministrativo all'interno delle Contr strutture
Tanto viene corroborato proprio dal teste il quale in qualità di Dirigente Tes_2
Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Unità Operativa di , Laterza CP_3
e Ginosa dal 2002 al 2013 e, successivamente, di Dirigente Medico con incarico professionale sino a settembre del 2024, afferma testualmente che il ha Pt_2
svolto mansioni amministrative presso il SISP di , dipartimento di CP_3
prevenzione dove veniva assegnato con funzioni di supporto amministrativo” e che
“ero io che assegnavo le mansioni al in qualità di Dirigente dell'unità Pt_1
operativa come sopra (cfr . audizione del 21.5.2025).
Ed ancora ha precisato “La gestione del personale assegnato veniva CP_1
affidata al dirigente quale ero io”… “ Preciso che la , ora , CP_2 CP_1
di concerto con la direzione del dipartimento di prevenzione ha assegnato i suoi dipendenti, nel caso di specie il direttamente al Dipartimento di Parte_1
prevenzione per lo svolgimento delle funzioni necessarie allo stesso, essendo carenti di personale amministrativo”.
Pertanto se per un verso il teste ammette che la carenza di personale ha legittimato una gestione del tutto discrezionale delle mansioni delegate al ricorrente da parte dei vari dirigenti succedutisi nel dipartimento, per altro fa emergere la confusione esistente all'interno della dirigenza del Dipartimento tra i servizi effettivamente affidati alla (per come individuati nelle delibere 555/2010 e 1501/2010) CP_1
e quelli che invece erano i servizi di cui l'ente aveva necessità e a cui adibiva i lavoratori (non autorizzati). Lo stesso ricorrente, precisando che non c'è mai stata un' adibizione formale al supporto amministrativo, ha dichiarato circostanze che ad ogni buon conto ridondano a sua carico atteso che ciò rafforza l' assoluta inconsapevolezza della sanitasevrice rispetto alle mansioni dallo stesso asseritamente svolte e risulta in contrasto con le note emesse della datrice di lavoro in cui faceva espresso divieto ai propri dipendenti di svolgere mansioni diverse da quelle contrattualizzate.
A fronte di ciò, inoltre, il ricorrente non ha né dedotto né allegato in atti alcun elemento dal quale si possa ragionevolmente desumere la consapevolezza della saaitasevrice, atteso che, al contrario, dall'istruttoria è emersa la sua totale estraneità.
Ogni indicazione o strumento fornito al ricorrente, invero, risulta pervenire Contr direttamente dalla (password, uso dei registri informatici, catalogazione ecc.), come confermato dalla teste (cfr. audizione dell'11.3.2025), né lo Tes_3
stesso ha mai riferito di aver concertato le decisioni in ordine alla gestione Tes_2
del personale con l'amministratore della , ma di averlo fatto CP_1
discrezionalmente.
Infine, dirimenti, risultano anche sono le comunicazioni emesse dal 2014 in poi Contr della sanitasevrcie nelle quali diffidava i dirigenti ad usare lavoratori per altre mansioni diverse da quelle contrattualizzate (cfr all. nr 3, 4, e 5 alla memoria di costituzione).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza , e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi € 2100,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Daniela BOTTAZZO e dall'Avv. Giuseppe LAMANNA
- Ricorrente – contro
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'Avv. Paolo CIACCIA
- Convenuto –
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/06/2021 ha adito questo TRIBUNALE Parte_2
esponendo:
→ di aver lavorato, a seguito di un processo di internalizzazione in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 26.07.2010, in favore della (già con la Controparte_1 Controparte_2 qualifica di ausiliario sociosanitario, livello di inquadramento A del CCNL sanità privata;
→ di aver tuttavia svolto, sin dal sorgere del rapporto, mansioni amministrative presso il dipartimento di Prevenzione di Ufficio di segreteria SISP CP_3
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica), assertivamente sussumibili nel profilo professionale di “Impiegato” livello B/B1” del CCNL di settore.
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto al riconoscimento delle mansioni superiori del Livello B/B1, e alle differenze retributive conseguenti, con rifusione di spese.
La “ ” si è (ritualmente e tempestivamente) costituita, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite testimoni, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
*****
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – radicalmente contrario alle prospettazioni attoree - espresso nella sentenza N°
2774/2023 (R.G. n° 4330/2021), emessa in data 29.11.2023 dal Tribunale di Taranto,
Sezione lavoro, dott. Sodo, richiamata da parte convenuta nelle memorie difensive autorizzate e ad esse allegata, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Orbene, anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere che “va evidenziato che la ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio ex art. 2697 primo comma codice civile, non ha fornito prova di avere svolto mansioni amministrative d'ordine in favore di ma su disposizione di CP_1
” e che dunque il ricorso debba essere rigettato. CP_1
Invero, ancor di recente la stessa Corte di Cassazione con sentenza nr 2275 del 2021 ha ribadito il principio per cui “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto
a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente,
o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. (v. anche Cass. n. 30811/2018 e Cass. n. 24266/2016.”
Vieppiù che, nel caso di specie, la mancanza di consapevolezza del datore di lavoro convenuto circa le reali mansioni espletate dal ricorrente si evince da una pletora di elementi probatori introdotti ed allegati nel giudizio, quali, in primo luogo, la delibera Contr dell nr 555/2010 in cui l'ente affida alla Controparte_5
(società in huose providing costituita con delibera del 3302/2009, ora ) i CP_1
seguenti servivi: “attività di ausiliarato, servizi alla persona ed alberghieri, a supporto dei servizi e delle prestazioni rese dall ” nonché “attività di CP_6
supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza - urgenza cd 118”, individuando anche il fabbisogno di personale per ogni area geografica, ovvero dipartimento e/o direzione territoriale (cfr all. nr 1 alla memoria di costituzione).
Nella successiva delibera nr 5101/2010 (cfr. all. nr 2 alla memoria di costituzione) vengono poi individuati nominalmente i lavoratori provenienti da altre società previamente individuate e di conseguenza viene autorizzata la al loro CP_2 effettivo reclutamento e alla loro assegnazione “per l'avvio delle attività di erogazione dei servizi, così come definiti nella propria delibera nr 555/2010”.
Dunque, appare chiaro che i servizi affidati alla oggi , CP_2 CP_1
siano quelli elencati nella delibera nr 555/2010 e che per espletarli i lavoratori, ed in particolare il ricorrente, sia stato assunto quale ausiliario socio sanitario (cfr. all. nr 2 al ricorso); come da mansionario allegato alla nota del 19.11.2014 (cfr. all. nr 3 alla memoria di costituzione) in tale ambito era ricompreso anche il supporto ai servizi economali, come puntualmente descritti. Contr Tanto che nella stessa nota è contenuto un espresso divieto per l' di adibire a mansioni diverse da quelle elencate i dipendenti della assegnati alle CP_1
varie strutture territoriali.
Circostanza confermata anche dal teste coordinatore d'area versante Tes_1
occidentale della dall'Agosto del 2014 (cfr. audizione dell'11.3.2025) il CP_1
quale ha dichiarato che il ricorrente è stato affidato dipartimento di Prevenzione di
Ufficio di segreteria SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) anche per CP_3
il supporto amministrativo descritto nel su citato mansionario.
Pertanto, ciò che emerge dalla documentazione formale è che il ricorrente, nell'ambito dei servizi affidati alla , poteva svolgere anche funzioni di CP_1
tipo amministrativo in senso stretto (rectius economali) nei limiti stabiliti però delle Contr delibere e del mansionario stesso.
Infatti, nella delibera nr 5105/2010 si stabilisce espressamente di “ affidare la gestione del personale suddetto addetto alle funzioni di supporto e presidiamento ai direttori dei distretti socio sanitari e dei dipartimenti extra ospedalieri e al direttore sanitario aziendale ed al direttore amministrativo. Gli stessi concerteranno con
l'amministratore unico della società service l'assegnazione del personale alle CP_2
diverse strutture secondo gli standard di fabbisogno previsti nella deliberazione nr.
555/2010”.
Il veniva dunque affidato al servizio di “supporto e presidiamento” di Pt_3
diversamente da altri lavoratori che erano adibiti a “supporto/pulizie”. CP_3 Pertanto, appare chiaro che non sia intervenuta alcuna autorizzazione all'utilizzo del ricorrente per un supporto amministrativo diverso ed ulteriore rispetto a quanto stabilito nella suddetta delibera e nel mansionario e che, non vi sia stata alcuna consapevolezza della società datrice di lavoro dell'utilizzo per mansioni diverse. Contr Invero, risulta che i dirigenti una volta avuta la disponibilità di tale personale, di propria iniziativa li abbiano adibiti a mansioni non contrattualizzate né concordate con la datrice di lavoro, attesa la carenza del personale amministrativo all'interno delle Contr strutture
Tanto viene corroborato proprio dal teste il quale in qualità di Dirigente Tes_2
Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica Unità Operativa di , Laterza CP_3
e Ginosa dal 2002 al 2013 e, successivamente, di Dirigente Medico con incarico professionale sino a settembre del 2024, afferma testualmente che il ha Pt_2
svolto mansioni amministrative presso il SISP di , dipartimento di CP_3
prevenzione dove veniva assegnato con funzioni di supporto amministrativo” e che
“ero io che assegnavo le mansioni al in qualità di Dirigente dell'unità Pt_1
operativa come sopra (cfr . audizione del 21.5.2025).
Ed ancora ha precisato “La gestione del personale assegnato veniva CP_1
affidata al dirigente quale ero io”… “ Preciso che la , ora , CP_2 CP_1
di concerto con la direzione del dipartimento di prevenzione ha assegnato i suoi dipendenti, nel caso di specie il direttamente al Dipartimento di Parte_1
prevenzione per lo svolgimento delle funzioni necessarie allo stesso, essendo carenti di personale amministrativo”.
Pertanto se per un verso il teste ammette che la carenza di personale ha legittimato una gestione del tutto discrezionale delle mansioni delegate al ricorrente da parte dei vari dirigenti succedutisi nel dipartimento, per altro fa emergere la confusione esistente all'interno della dirigenza del Dipartimento tra i servizi effettivamente affidati alla (per come individuati nelle delibere 555/2010 e 1501/2010) CP_1
e quelli che invece erano i servizi di cui l'ente aveva necessità e a cui adibiva i lavoratori (non autorizzati). Lo stesso ricorrente, precisando che non c'è mai stata un' adibizione formale al supporto amministrativo, ha dichiarato circostanze che ad ogni buon conto ridondano a sua carico atteso che ciò rafforza l' assoluta inconsapevolezza della sanitasevrice rispetto alle mansioni dallo stesso asseritamente svolte e risulta in contrasto con le note emesse della datrice di lavoro in cui faceva espresso divieto ai propri dipendenti di svolgere mansioni diverse da quelle contrattualizzate.
A fronte di ciò, inoltre, il ricorrente non ha né dedotto né allegato in atti alcun elemento dal quale si possa ragionevolmente desumere la consapevolezza della saaitasevrice, atteso che, al contrario, dall'istruttoria è emersa la sua totale estraneità.
Ogni indicazione o strumento fornito al ricorrente, invero, risulta pervenire Contr direttamente dalla (password, uso dei registri informatici, catalogazione ecc.), come confermato dalla teste (cfr. audizione dell'11.3.2025), né lo Tes_3
stesso ha mai riferito di aver concertato le decisioni in ordine alla gestione Tes_2
del personale con l'amministratore della , ma di averlo fatto CP_1
discrezionalmente.
Infine, dirimenti, risultano anche sono le comunicazioni emesse dal 2014 in poi Contr della sanitasevrcie nelle quali diffidava i dirigenti ad usare lavoratori per altre mansioni diverse da quelle contrattualizzate (cfr all. nr 3, 4, e 5 alla memoria di costituzione).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza , e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N°
19014 e succ. conf..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.) in complessivi € 2100,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 20 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)