TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 360
TAR
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
>
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che la revoca prevista dall'art. 12 del D.I. 25.01.2016 sia una decadenza sanzionatoria per mancanza dei presupposti, non un annullamento d'ufficio. Pertanto, non si applica l'art. 21-nonies della L. 241/90 e i relativi termini, in quanto si tratta di recuperare indebiti aiuti di Stato e l'esercizio del potere di autotutela è indefettibile.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione delle norme sul finanziamento e sulla qualificazione dei beni strumentali

    Il Collegio accoglie il motivo, ritenendo che i semirimorchi rientrino nella definizione di beni strumentali ammissibili. Le direttive richiamate dal Ministero (Direttiva Macchine e Direttiva Veicoli) non sono dirimenti ai fini della finanziabilità, in quanto riguardano la sicurezza e non escludono che tali beni possano essere beni strumentali. La circolare dell'Agenzia delle Entrate sui regimi fiscali non è pertinente. Nel quadro normativo di riferimento, non vi è alcun elemento che escluda i semirimorchi dalla categoria degli investimenti ammissibili.

  • Altro
    Mancata ammissione alle agevolazioni degli interventi di interconnessione e integrazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, che ha portato all'annullamento del provvedimento di revoca.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 360
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 360
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo