Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2025, proposto da
CE RA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
BA EA s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto 23/12/2024 prot. n. 203842, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, nella parte in cui ha disposto la revoca parziale e la conseguente rideterminazione del contributo concesso con decreto n. 30155 del 26/04/2022, CUP B22E22009560008;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusa, per quanto occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del Ministero 14.11.2024, prot. n. 221906;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la segreteria del T.A.R Piemonte CE RA s.r.l. (d’ora in avanti anche la “società”) impugnava gli atti indicati in epigrafe a mezzo dei quali il Ministero delle imprese e del Made in Italy disponeva, con decreto 23.12.2024 n. 203842, la revoca parziale e la conseguente rideterminazione del contributo in precedenza concesso con decreto n. 30155 del 26.04.2022, CUP B22E22009560008.
Trattasi di finanziamento erogato in forza del Decreto interministeriale del 25.01.2016 (cd. “OV BA”) emanato dall’allora Ministero dello sviluppo economico (d’ora in avanti anche “MISE”) di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il citato decreto, in attuazione dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), consentiva “ l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali ”.
In data 22.11.2021 la società presentava domanda di finanziamento ad BA EA s.p.a. per la stipula di quattro contratti di leasing , aventi ad oggetto quattro semirimorchi con cassone ribaltabile e annessi interventi di interconnessione e integrazione dal fornitore G.M.F. Oleodinamica s.r.l.; contestualmente presentava domanda di agevolazione finanziaria al MISE, così come previsto dal decreto interministeriale 25.01.2016.
All’atto della domanda la società compilava la tabella B dell’apposito modulo (rubricata “ Investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ”) in cui dava atto che l’importo complessivo richiesto in leasing (euro 478.000,00) sarebbe stato impiegato per l’acquisto di immobilizzazioni materiali di cui all’allegato 6/A della circolare MISE n.14036 del 15.02.2017.
In data 28.01.2022 BA EA s.p.a. deliberava il finanziamento, della durata di cinque anni, per complessivi euro 382.240,00, mentre il MISE, svolta l'istruttoria, con decreto 26.04.2022 n. 30155, riconosceva a CE RA un contributo commisurato agli interessi sull'importo del finanziamento, per complessivi euro 38.577,13.
In data 20.06.22 la società trasmetteva la dichiarazione di ultimazione dell’investimento.
In data 14.11.2024 il MISE inoltrava preavviso di revoca totale del contributo, ritenendo i semirimorchi non rientranti nell’elenco dei “beni strumentali” di cui all’allegato 6/A della circolare n. 14036/2017 del medesimo Ministero.
L’Amministrazione prospettava che fossero riconducibili ai beni strumentali le “macchine”, intese come tali quelle di cui alle definizioni dall’art. 2, lett. a), della direttiva 2006/42/CE e non anche i beni invece qualificati come “veicoli”, ai sensi della direttiva 2007/46/CE.
In data 04.12.2023 la Società presentava le proprie controdeduzioni e trasmetteva perizie tecniche giurate del 06.05.2022, attestanti il rispetto dei requisiti previsti dall’allegato n. 6/A della circolare del febbraio 2017, in particolare dei requisiti di integrazione e interconnessione. Inoltre, richiamava la definizione di “macchina” di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 30.03.2017 n. 4E.
Con decreto 23.12.2024 prot. n.203842, il Ministero procedeva a revoca parziale delle agevolazioni, ritendendo le spese rendicontate non ammissibili e, conseguentemente, riducendo l’importo spettante da euro 38.577,13 ad euro 2.597,78.
Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente, che deduce i seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati:
1. Violazione dell’art. 21 nonies , comma 1, l. n. 241/1990; violazione del principio del legittimo affidamento.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, 2 e 12, comma 1, lett. e), d.m. 25.01.2016 e ss. mm. ii., nonché della circolare MISE, 15.02.2017, n. 14036, in particolare dell’allegato 6/A, oltre che della circolare Agenzia delle Entrate 30.03.2017 n. 4E; violazione/falsa applicazione dell’art. 1 direttiva 70/156/CEE; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per manifesta illogicità e contraddittorietà.
3. In via subordinata. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti nella parte in cui non ha ammesso alle agevolazioni gli ulteriori interventi di interconnessione e integrazione, al netto del valore del semirimorchio.
Le difese di parte resistente contestavano gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza cautelare del 03.04.2025 n.133, codesto Collegio accoglieva l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di discussione la società depositava memoria.
All’udienza del 10.2.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre illustrare, in sintesi, le peculiarità normative e le principali disposizioni concernenti il procedimento di agevolazione (c.d. “OV BA”) alla base della concessione del contributo de quo e del successivo provvedimento di revoca oggetto del presente gravame.
L’art. 2 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti s.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware , software e tecnologie digitali, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il Decreto interministeriale del 27.11.2013, adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima dei contributi di cui al decreto sopracitato, nonché la loro modalità di concessione, erogazione, controllo e raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo art. 2 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.
Con la circolare MISE n. 4567 del 10.02.2014, successivamente modificata ed integrata dalla circolare n. 71299 del 24/12/2014 e dalla circolare n. 14166 del 23/2/2015 (al fine di adeguare le disposizioni attuative dell’intervento ai regolamenti dell’Unione europea sopravvenuti in materia di aiuti di Stato in esenzione) sono stati stabiliti termini, modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al Decreto interministeriale 27.11.2013 recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Con il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n.33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a.
In data 25.01.2016 è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un ulteriore Decreto interministeriale recante la “ OV disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese ”.
L’adozione si è resa necessaria al fine di aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell’Unione europea sopravvenuta e provvedere ai correttivi opportuni per migliorare l’attuazione dell’intervento, nel rispetto dei vincoli normativi di matrice comunitaria e degli impegni già assunti con le imprese beneficiarie.
Il decreto interministeriale richiama la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. GBER “ General Block Exemption Regulation ”) del 17 giugno 2014, che esenta alcune categorie di aiuti di Stato dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea in quanto compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
All’art. 5, commi 1 e 2 del citato Decreto interministeriale si legge “ 1. Il finanziamento di cui all’articolo 4 deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti ”.
L’art. 12, rubricato “ Revoche ”, prevede al comma 1 lett. e) che “ 1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: (…) e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’articolo 5 ”.
La Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 15 febbraio 2017, n. 14036 – OV BA (così come modificata e integrata dalle circolari nn. 17677 del 24.02.2017, 22504 del 9.03.2017 e 269210 del 3.08.2018) stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto 25.01.2016.
Infine, si legge nel paragrafo 8.2 della circolare n. 14036/2017, che le agevolazioni di cui alla OV BA “ rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis ” e le FAQ del sito del Ministero dello sviluppo economico aggiungono, al punto 7.2 che “ La OV BA è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti unionali relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis ”.
Così delineata la disciplina normativa di riferimento, può passarsi all’esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità della revoca del beneficio per violazione dell’art. 21- nonies , comma 1, l. n. 241/1990 in quanto, con l’impugnato decreto, veniva disposta la ripetizione dell’importo, non tanto per una diversa valutazione dell’interesse pubblico, bensì per la ritenuta assenza dei requisiti necessari originari già valutati dal Ministero in sede di concessione del contributo. Si tratterebbe, pertanto, di una revoca fondata sulla rivalutazione dei presupposti di ammissibilità, sicché l’atto impugnato avrebbe natura di atto di annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies della l. 241/1990 comma 1, con conseguente applicazione del termine massimo di revoca ratione temporis vigente e pari a 12 mesi. Nel caso in esame, il decreto di revoca parziale del contributo, datato 23.12.2024, sarebbe dunque intervenuto ben oltre il termine rispetto alla concessione del beneficio, avvenuta in data 26.04.2022.
Il motivo di ricorso risulta privo di fondamento, alla luce della corretta qualificazione dell’atto impugnato.
Come già stabilito da questo T.A.R. con sentenza n. 950/2025, il Collegio ritiene di aderire alla tesi che vede nella “revoca” di cui all’art. 12 del D.I. 25.01.2016 una decadenza sanzionatoria per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti ad applicazione sostanzialmente doverosa, in fattispecie di indebita erogazione di denaro pubblico. Si tratta di una decadenza di natura accertativo/sanzionatoria, cui non si applica l’art. 21- nonies della l. n. 241/90, dovendosi l’atto qualificare di ritiro di precedenti disposizioni che abbiano comportato la spendita illegittima di pubblico denaro e che perciò non richiedono, secondo la giurisprudenza amministrativa, una specifica e motivata rivalutazione dell’interesse pubblico, né soggiacciono alla perentorietà dei termini previsti dall’art. 21- nonies della l. n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2019, n. 130; Cons. Stato, Sez. I, 22 luglio 2020, parere n. 1365; Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2023 n. 9115). Inoltre i provvedimenti di decadenza accertativa non hanno natura discrezionale. Trattandosi infatti di recuperare presunti indebiti aiuti di Stato, l’esercizio del potere di autotutela è indefettibile e il legittimo affidamento del privato, a cui presidio è posto il limite temporale previsto dall’art 21 nonies l. n. 241/90, diviene recessivo (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 20 novembre 2020, n. 1087; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 marzo 2021, n. 875; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 agosto 2023, n. 2558; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 giugno 2024, n. 3832).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso, per contro, merita accoglimento.
Ritiene infatti il Collegio che non sussistessero i presupposti della revoca.
L’Amministrazione ha proceduto alla revoca parziale del contributo senza correttamente valutare le controdeduzioni dell’interessata, né svolgere i necessari approfondimenti istruttori; soprattutto l’amministrazione ha concluso che i semirimorchi non rientrerebbero nell’ampia definizione di “bene strumentale” prevista dalla disciplina del finanziamento, senza che tale siffatta lettura restrittiva trovasse a priori giustificazione in tale regolamentazione.
A giudizio del Ministero i beni acquistati dalla società non rientrerebbero nella categoria dei beni strumentali di cui all’allegato 6/A della circolare del febbraio 2017 poiché gli stessi non potrebbero essere ricondotti all’interno della definizione di “macchina” dettata della c.d. “Direttiva macchine” (Direttiva 2006/42/CE), essendo invece riconducibili ai “veicoli” come disciplinati dalla direttiva 2007/46/CE.
È bene innanzitutto evidenziare che il richiamo alle direttive non appare necessario, né assume valenza discretiva rispetto alla disciplina del finanziamento. Le due direttive citate, infatti, regolamentano la sicurezza, rispettivamente, di “macchine” (intese come macchinari industriali) e “veicoli”, i secondi dei quali hanno l’evidente e differente caratteristica dell’attitudine alla circolazione, caratteristica che, se li rende meritevoli di specifiche misure di sicurezza, non esclude affatto la possibilità che tali beni assumano, in determinate attività produttive, anche la funzione di “beni strumentali” e/o comunque di macchinari serventi l’attività produttiva.
In sostanza le norme richiamate si limitano a chiarire quali caratteristiche le macchine, o veicoli che siano, debbano presentare per essere rispettosi degli standard unionali di sicurezza ma, come evidente, l’appartenenza all’una o all’altra categoria non impedisce ai medesimi beni di essere contestualmente beni strumentali per una determinata impresa; tanto meno la qualificazione in uno o un altro senso può risultare preclusiva di un finanziamento che simile preclusione non abbia esplicitamente sancito ex ante .
Inoltre i finanziamenti e i contributi attribuiti ai sensi della “OV BA” sono erogati a valere su risorse del bilancio statale; le direttive, come detto, descrivono parametri di sicurezza di settore ma non si comprende perché, fermo che non si contesta alla ricorrente che si tratti di prodotti non sicuri o non omologati/omologabili, dovrebbero incidere sulla finanziabilità o meno di un investimento come disciplinato in sede nazionale le definizioni dettate in sede di regolamenti europei a tutt’altro fine.
In definitiva, non essendo le citate definizioni richiamate come condizionanti nella disciplina del finanziamento, né l’una né l’altra direttiva appaiono idonee a fungere da discrimine o parametro escludente per stabilire quali beni strumentali fossero finanziabili e quali non lo fossero.
Allo stesso modo non dirimente è la circolare dell’Agenzia delle entrate n.4/E del 30.03.2017, menzionata da parte ricorrente a proprio favore; essa ha infatti per oggetto regole di “super” e “iper” ammortamento, dunque di specifico il trattamento fiscale dei beni strumentali e non è focalizzata sulla loro finanziabilità; resta vero che la diversa ampiezza delle categorie disegnata a vari fini in diversi ambiti (sicurezza, trattamento fiscale, finanziamento) dimostra, se mai, come non vi sia una categorizzazione dei beni valida ad ogni fine, come sembra assumere il MISE là dove pretende di desumere da una pluralità di regolamentazioni di sicurezza effetti di delimitazione di beni finanziabili.
In definitiva, nel quadro normativo di riferimento e pertinente ai fini di causa (composto unicamente dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal D.I. MISE del 25.01.2016, circolare MISE n.14036 del febbraio 2017), non vi è alcun elemento che possa avallare un’interpretazione restrittiva tale da escludere i semirimorchi dalla categoria degli investimenti ammissibili previsti dall’art.5 del Decreto Interministeriale del MISE datato 25.01.2016, in quanto gli stessi, in assenza di espressa previa indicazione contraria, ben possono qualificarsi “macchinari” o “beni strumentali di impresa” o ancora “beni strumentali che integrano il macchinario preesistente.”
Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, non ravvisandosi i presupposti per la disposta revoca.
Il Collegio può quindi dichiarare assorbito il terzo motivo di impugnazione, in quanto prospettato dalla stessa parte ricorrente come subordinato e dunque superato dall’accoglimento del secondo motivo.
Il ricorso deve in definitiva accolto, con annullamento del provvedimento di revoca gravato, al lume delle considerazioni contenute nel secondo motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente e spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
LA AL, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AL | RO ER |
IL SEGRETARIO