Articolo 2 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 1Articolo 3
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5 ottobre 1939
Art. 2.

Il diritto di palco consiste nella facolta' di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro e' destinato.

L'estensione e le modalita' dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali.

Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprieta' sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939
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