Art. 2.
Il diritto di palco consiste nella facolta' di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro e' destinato.
L'estensione e le modalita' dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali.
Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprieta' sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.
Il diritto di palco consiste nella facolta' di godere e di disporre del palco medesimo, in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro e' destinato.
L'estensione e le modalita' dell'uso sono determinate dal titolo e, in mancanza del titolo dalle consuetudini teatrali.
Il diritto di palco non comprende, salvo titolo contrario, alcuna quota di comproprieta' sulla sala, sul palcoscenico e sulle parti dell'edificio indicate negli articoli 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 8.