TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 386 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Bongiovanni che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso, note autorizzate a verbale di causa del 10.12.2025 e chiede la decisone.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese di cui CP_1
alla memoria di costituzione, sono presenti ai fini della pratica forense le Dott.sse
[...]
e . CP_2 CP_3
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n.386 /2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone Controparte_4
giusta procura in atti. - resistente
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
CP_ Con ricorso depositato il 06.02.2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_ dichiararsi illegittimo il provvedimento di indebito reso dall' il 30.10.2019 con cui l'ente previdenziale informava che nel periodo che va dal 08/09/2016 al 31/10/2017 erano stati pagati € 11.941,44 in più sulla prestazione di Indennità di disoccupazione NASpI, cat. PI Co n. 2016 / 40032; per i seguenti motivi: la risultava, all'atto della presentazione della naspi,
“occupato con contratto a tempo indeterminato con cessazione il 01/08/2018” e successivo provvedimento, con cui il medesimo comunicava che, nel periodo che va dal CP_4
08/07/2018 al 07/02/2019 erano stati pagati € 6.792,96 in più sulla prestazione di Indennità di Co disoccupazione NASpI, cat. PI n. 2018 / 944020; per i seguenti motivi: la risultava all'atto della presentazione della naspi occupato con contratto a tempo indeterminato con cessazione il 01/08/2018; contestava, il ricorrente, l'indebito ed a sostegno della domanda esponeva che “all'atto della presentazione delle 2 domande PI, esso era sospeso a zero ore dalla sua azienda, per cui aveva accettato incarichi per lavorare presso una scuola pubblica dal 18.09.2015 al 31.08.2016 8 riferita alla prima naspi), e, dall'11.09.2017 al 30.06.2018; da questo periodo lavorato erano maturati i requisiti alla disoccupazione (avendo cessato il rapporto con la scuola); che già alla data di presentazione delle domande di disoccupazione che il era ancora alle dipendenze della ( anche se sospeso a ore zero) così Pt_1 CP_6
come correttamente comunicato e tanto da dover allegare autocertificazione di reddito presunto ( anche se a zero) per l'accoglimento e il pagamento delle naspi;
che l'istanza di riesame teneva conto delle superiori osservazioni ma confermava inizialmente gli indebiti perchè segnalata sovrapposizione di contributi (circostanza questa già denunciata dal
a ancor prima della formazione degli indebiti, atteso errori negli emens Pt_1 Pt_2 trasmessi e avendo ricevuto persino un CUD 2018 che riportava la somma di € 274,00# per
l'anno 2017; somma del tutto inesistente;
che si attivava per far correggere le incongruenze portate da azienda , per cui il ricorrente inoltrava formale ricorso al Comitato Parte_2
Provinciale ( Ricorso n. 1781887 del 27.12.2019), con il quale veniva specificato che CP_1
l'assistito aveva presentato all'Istituto ben tre richieste tutte esaminate e accolte, precisando che il Sig. aveva in modo attento autocertificato a corredo delle domande la propria Pt_1 condizione lavorativa tanto da dichiarare, come richiesto dal funzionario responsabile con propria autocertificazione: “che il reddito presunto per l'anno di riferimento dall'attività presso l'Ente Interefop è pari a zero perchè lo scrivente è stato sospeso per mancanza di commesse;
che l' correggeva tutte le errate comunicazioni e incongruenze, dapprima Parte_2
trasmettendo i dati corretti all' con nuovi flussi Emens, indicando tutti i dati corretti con CP_1
ultimo invio del 05/03/2021 e un nuovo con rapporto di lavoro a T.I. e orario parziale Pt_3
ed il 26/11/2021, il Comitato Provinciale accoglieva il ricorso n. 1781887 con il seguente testo “accoglimento delle richieste del ricorrente”. Tuttavia, con successiva delibera del
30.10.2019, il Comitato provinciale emetteva delibera con “reiezione del ricorso”. Assumeva
l'illegittimità dei provvedimenti di indebito attesa la sussistenza delle condizioni legittimanti la provvidenza economica, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto ed assumeva che “il ricorrente non aveva fornito la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti alla data della domanda amministrativa ed esponeva che, a seguito del verbale ispettivo del 19.12.2018 (doc.1) a carico dell' erano Parte_4
emerse evidenti irregolarità che avevano condotto alla revisione dei rapporti di lavoro instaurati. I flussi emens rideterminati alla luce delle risultanze ispettive trasmessi dal centro
Provinciale Istruzione Adulti -Pavia per il lavoratore avevano fatto Parte_1
emergere che i rapporti di lavoro a tempo parziale la cui cessazione aveva dato diritto alle indennità PI in argomento, erano a tempo pieno, tant'è che nelle denunce per i periodi
2016-2017-2018 la qualifica era 2FI, cioè impiegato full time tempo indeterminato. Pertanto, nel caso in esame, non ricorreva la fattispecie contemplata dalla circolare 94/2015, paragrafo
2.10.a.3, del lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione”. Pertanto insisteva per il rigetto del ricorso.
Assegnato il fascicolo per delega al Giudice Onorario dott. , veniva successivamente Per_1
assegnato al dott. , il procedimento subiva diversi rinvii. Per_2
Autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Essa è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione;
possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo,
a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
A norma dell'art. 11 d.lgs. n. 22/15, il lavoratore decade dalla fruizione della PI, tra le varie ipotesi previste, anche in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In tema di indebito previdenziale con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Il Supremo Collegio con la sentenza n. 198 del 2011, ha statuito che “nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l' non si deve limitare a contestare genericamente l'indebito ma deve indicare CP_1
nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa”.
Ciò posto nel caso che ci occupa, l'istante ha provato con documenti ufficiali , con Parte_2
i contratti di lavoro con la scuola e con gli estratti conto allegati, e l'estratto conto certificativo
CP_ la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla PI;
documentato, altresì, il rapporto lavorativo a zero ore e zero reddito per mancanza di fondi e commesse e che già dal mese di settembre 2017 non si trovava nemmeno in Sicilia ma a Pavia, giusto rapporto di lavoro con la scuola pubblica.
Il verbale ispettivo nei confronti di non ha coinvolto la posizione del ricorrente il cui Parte_2
nominativo non è riportato tra quelli dei lavoratori elencati (cfr. verbale ispettivo in atti). Contrariamente a quanto deduce l'Istituto, con è documenatto il rapporto lavorativo Parte_2
a tempo parziale tant'è che risulta in atti la correzione della qualifica erroneamente indicata in
2FI ( (riferita al rapporto lavorativo con ), come da flussi Uniemes corretti e Parte_5
depositati in atti.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento e devono annullarsi gli indebiti n° 15402138 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/09/2016 - 31/10/2017
e n° 15402146 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/07/2018 al 07/02/2019 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme indebitamente trattenute;
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Bongiovanni Giuseppe.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
- Accoglie il ricorso ed annulla l'indebito n° 15402138 del 30.10.2019 relativo al periodo
08/09/2016 - 31/10/2017 e n° 15402146 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/07/2018 al
07/02/2019 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme indebitamente trattenute;
CP_1
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Bongiovanni Giuseppe.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 386 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Bongiovanni che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in ricorso, note autorizzate a verbale di causa del 10.12.2025 e chiede la decisone.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese di cui CP_1
alla memoria di costituzione, sono presenti ai fini della pratica forense le Dott.sse
[...]
e . CP_2 CP_3
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n.386 /2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in Parte_1
atti;
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone Controparte_4
giusta procura in atti. - resistente
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
CP_ Con ricorso depositato il 06.02.2023, il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_ dichiararsi illegittimo il provvedimento di indebito reso dall' il 30.10.2019 con cui l'ente previdenziale informava che nel periodo che va dal 08/09/2016 al 31/10/2017 erano stati pagati € 11.941,44 in più sulla prestazione di Indennità di disoccupazione NASpI, cat. PI Co n. 2016 / 40032; per i seguenti motivi: la risultava, all'atto della presentazione della naspi,
“occupato con contratto a tempo indeterminato con cessazione il 01/08/2018” e successivo provvedimento, con cui il medesimo comunicava che, nel periodo che va dal CP_4
08/07/2018 al 07/02/2019 erano stati pagati € 6.792,96 in più sulla prestazione di Indennità di Co disoccupazione NASpI, cat. PI n. 2018 / 944020; per i seguenti motivi: la risultava all'atto della presentazione della naspi occupato con contratto a tempo indeterminato con cessazione il 01/08/2018; contestava, il ricorrente, l'indebito ed a sostegno della domanda esponeva che “all'atto della presentazione delle 2 domande PI, esso era sospeso a zero ore dalla sua azienda, per cui aveva accettato incarichi per lavorare presso una scuola pubblica dal 18.09.2015 al 31.08.2016 8 riferita alla prima naspi), e, dall'11.09.2017 al 30.06.2018; da questo periodo lavorato erano maturati i requisiti alla disoccupazione (avendo cessato il rapporto con la scuola); che già alla data di presentazione delle domande di disoccupazione che il era ancora alle dipendenze della ( anche se sospeso a ore zero) così Pt_1 CP_6
come correttamente comunicato e tanto da dover allegare autocertificazione di reddito presunto ( anche se a zero) per l'accoglimento e il pagamento delle naspi;
che l'istanza di riesame teneva conto delle superiori osservazioni ma confermava inizialmente gli indebiti perchè segnalata sovrapposizione di contributi (circostanza questa già denunciata dal
a ancor prima della formazione degli indebiti, atteso errori negli emens Pt_1 Pt_2 trasmessi e avendo ricevuto persino un CUD 2018 che riportava la somma di € 274,00# per
l'anno 2017; somma del tutto inesistente;
che si attivava per far correggere le incongruenze portate da azienda , per cui il ricorrente inoltrava formale ricorso al Comitato Parte_2
Provinciale ( Ricorso n. 1781887 del 27.12.2019), con il quale veniva specificato che CP_1
l'assistito aveva presentato all'Istituto ben tre richieste tutte esaminate e accolte, precisando che il Sig. aveva in modo attento autocertificato a corredo delle domande la propria Pt_1 condizione lavorativa tanto da dichiarare, come richiesto dal funzionario responsabile con propria autocertificazione: “che il reddito presunto per l'anno di riferimento dall'attività presso l'Ente Interefop è pari a zero perchè lo scrivente è stato sospeso per mancanza di commesse;
che l' correggeva tutte le errate comunicazioni e incongruenze, dapprima Parte_2
trasmettendo i dati corretti all' con nuovi flussi Emens, indicando tutti i dati corretti con CP_1
ultimo invio del 05/03/2021 e un nuovo con rapporto di lavoro a T.I. e orario parziale Pt_3
ed il 26/11/2021, il Comitato Provinciale accoglieva il ricorso n. 1781887 con il seguente testo “accoglimento delle richieste del ricorrente”. Tuttavia, con successiva delibera del
30.10.2019, il Comitato provinciale emetteva delibera con “reiezione del ricorso”. Assumeva
l'illegittimità dei provvedimenti di indebito attesa la sussistenza delle condizioni legittimanti la provvidenza economica, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto ed assumeva che “il ricorrente non aveva fornito la prova in ordine alla sussistenza dei requisiti alla data della domanda amministrativa ed esponeva che, a seguito del verbale ispettivo del 19.12.2018 (doc.1) a carico dell' erano Parte_4
emerse evidenti irregolarità che avevano condotto alla revisione dei rapporti di lavoro instaurati. I flussi emens rideterminati alla luce delle risultanze ispettive trasmessi dal centro
Provinciale Istruzione Adulti -Pavia per il lavoratore avevano fatto Parte_1
emergere che i rapporti di lavoro a tempo parziale la cui cessazione aveva dato diritto alle indennità PI in argomento, erano a tempo pieno, tant'è che nelle denunce per i periodi
2016-2017-2018 la qualifica era 2FI, cioè impiegato full time tempo indeterminato. Pertanto, nel caso in esame, non ricorreva la fattispecie contemplata dalla circolare 94/2015, paragrafo
2.10.a.3, del lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione”. Pertanto insisteva per il rigetto del ricorso.
Assegnato il fascicolo per delega al Giudice Onorario dott. , veniva successivamente Per_1
assegnato al dott. , il procedimento subiva diversi rinvii. Per_2
Autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Essa è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione;
possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo,
a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
A norma dell'art. 11 d.lgs. n. 22/15, il lavoratore decade dalla fruizione della PI, tra le varie ipotesi previste, anche in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In tema di indebito previdenziale con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Il Supremo Collegio con la sentenza n. 198 del 2011, ha statuito che “nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l' non si deve limitare a contestare genericamente l'indebito ma deve indicare CP_1
nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa”.
Ciò posto nel caso che ci occupa, l'istante ha provato con documenti ufficiali , con Parte_2
i contratti di lavoro con la scuola e con gli estratti conto allegati, e l'estratto conto certificativo
CP_ la sussistenza delle condizioni per l'accesso alla PI;
documentato, altresì, il rapporto lavorativo a zero ore e zero reddito per mancanza di fondi e commesse e che già dal mese di settembre 2017 non si trovava nemmeno in Sicilia ma a Pavia, giusto rapporto di lavoro con la scuola pubblica.
Il verbale ispettivo nei confronti di non ha coinvolto la posizione del ricorrente il cui Parte_2
nominativo non è riportato tra quelli dei lavoratori elencati (cfr. verbale ispettivo in atti). Contrariamente a quanto deduce l'Istituto, con è documenatto il rapporto lavorativo Parte_2
a tempo parziale tant'è che risulta in atti la correzione della qualifica erroneamente indicata in
2FI ( (riferita al rapporto lavorativo con ), come da flussi Uniemes corretti e Parte_5
depositati in atti.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento e devono annullarsi gli indebiti n° 15402138 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/09/2016 - 31/10/2017
e n° 15402146 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/07/2018 al 07/02/2019 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme indebitamente trattenute;
CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Bongiovanni Giuseppe.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
- Accoglie il ricorso ed annulla l'indebito n° 15402138 del 30.10.2019 relativo al periodo
08/09/2016 - 31/10/2017 e n° 15402146 del 30.10.2019 relativo al periodo 08/07/2018 al
07/02/2019 e per l'effetto condanna l' a restituire le somme indebitamente trattenute;
CP_1
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Bongiovanni Giuseppe.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna