Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 15633
CASS
Sentenza 7 novembre 2002

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Il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona, che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi, a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo, in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti ( che può tradursi anche nell'adesione successiva da parte del terzo all'intesa già raggiunta dai primi due, contenente la manifestazione di volontà di assumere diritti ed obblighi discendenti dal contratto, direttamente nei confronti dell'interponente.

Commentario1

  • 1Simulazione relativa e litisconsorzio necessario : Cassazione civile SS.UU sentenza n. 11523 del 14 Maggio 2013
    Jole Veltri · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 15633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15633
Data del deposito : 7 novembre 2002

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