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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2770/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VINZAGLIO N. 12/BIS 10121 TORINO presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_2 C.F._2 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_3 C.F._3 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_4 C.F._4
BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_5 C.F._5 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
VA LI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE C.F._6 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
ATTORI
Contro
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVIA VA Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA ( VIA ERNESTO C.F._7
BREDA N. 28 20126 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 38 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. TRAVIA VA DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-06-2024, Parte_1 Parte_2
, LI AN e
[...] Parte_6 Parte_4 convenivano in giudizio la società dinanzi al Parte_5 Controparte_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere tutti dipendenti della società convenuta, con mansioni e qualifica di Macchinista, CCNL Attività Ferroviarie. Allegavano che in forza della qualifica posseduta, gli stessi ricorrenti svolgevano attività lavorativa a bordo dei treni che conducevano (c.d. “condotta”) su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, occupandosi altresì delle operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi. Allegavano poi di effettuare turni di servizio nei quali non conducevano treni, ma restavano a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise (c.d. “riserva”), precisando che, quando erano in turno di riserva, erano a tutti gli effetti al lavoro. Proseguivano esponendo che nello svolgimento delle predette mansioni, viaggiavano sempre a bordo del treno, tranne quando erano in turno di riserva, con assenza, per un certo tempo, dall'impianto di appartenenza (c.d. “assenza dalla residenza”), assenza che comprendeva sia il turno giornaliero con partenza dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e ritorno in giornata, sia quello in cui era previsto un pernottamento nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo luogo (Riposo Fuori Residenza RFR). Proseguivano affermando che lo stipendio mensile dei medesimi ricorrenti era costituito da una c.d. paga base mensile fissa, spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da una parte variabile, costituita da una serie di indennità erogate in funzione delle specifiche prestazioni svolte, come le ore di condotta del treno, i chilometri effettuati e l'attività effettivamente prestata. Precisavano che tali indennità ulteriori erano costituite, tra l'altro, dalla Indennità di utilizzazione professionale c.d. IUP, a sua volta distinta in IUP giornaliera per i
pagina 2 di 10 servizi non di condotta e IUP Variabile per i servizi di condotta e dal compenso per Assenza dalla Residenza. Affermavano poi che la per i servizi di condotta ed il compenso per Parte_7
Assenza dalla Residenza, rappresentavano voci retributive continuative ma variabili, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria nel corso degli anni, ed avevano un peso economico rilevante nelle buste paga dei ricorrenti, ma tali indennità non venivano corrisposti durante le ferie, dal momento che ciascun giorno di ferie veniva retribuito soltanto con l'importo di 12,80 Euro, oltre alla retribuzione fissa mensile. Richiamata la normativa UE e la Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto a periodi di ferie annuali retribuiti, i ricorrenti lamentavano che, stante il carattere continuativo e regolare della percezione delle suddette indennità, tali indennità dovevano considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie. Chiedevano pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei medesimi ricorrenti al riconoscimento nella retribuzione dei giorni di ferie della indennità di IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza, e per l'effetto condannasse la società convenuta a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, le somme indicate a tale titolo, in ricorso. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costitutiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle domande di Controparte_1 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Richiamata la giurisprudenza di merito di segno contrario alle pretese dei lavoratori, anzitutto affermava che essa società si era sempre attenuta ai Contratti Collettivi che, tanto più se stipulati da parti sociali qualificate, dovevano ritenersi idonei a dare attuazione concreta nel singolo ordinamento ai principi comunitari, compreso quello del diritto alle ferie retribuite invocato in ricorso. Eccepiva poi l'inapplicabilità al caso in oggetto dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio ed allo svolgimento di particolari attività, o alla collocazione temporale delle attività. Quanto alla IUP variabile, precisava che tale indennità era alternativa alla IUP giornaliera e veniva corrisposta solo quando il personale svolgeva prestazioni in viaggio nella misura stabilite dalla Tabella B dell'art. 31 CCNL;
pertanto, il personale viaggiante, nella giornata di ferie, percepiva la medesima IUP percepita nelle giornate lavorative nelle quali volgeva attività di traghettamento, di manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali. Allegava poi che le somme rivendicate a titolo sia di IUP sia di assenza dalla residenza per la giornata di ferie avevano un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione dei ricorrenti, contestava che le norme della contrattazione collettiva potessero avere un pagina 3 di 10 effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi avevano, prendendo in esame periodi di tempo omogenei. Eccepiva ancora la prescrizione delle domande e l'erroneità dei calcoli effettuati dai ricorrenti, tenendo conto del fatto che la valutazione doveva essere fatta solo sulle quattro settimane di ferie previste dalla normativa comunitaria. Infine, in via subordinata, chiedeva di dichiarare la compensazione degli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti in favore dei ricorrenti, con le somme ricevute in forza delle clausole dichiarate nulle, stante la clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-11-2024, 25-11-2024, 07-02-2025, 07-04-2025. In corso di causa, alla luce dei principi affermati da Cass. N°20216/22 del 23-6-2022, parte ricorrente depositava i nuovi conteggi, contenenti due diverse ipotesi di calcolo, parametrandoli sulle sole 4 settimane di ferie tutelate dalla normativa europea. Parte resistente depositava repliche. Veniva concesso alle parti termine per note e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto questo Tribunale che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la Legge N°260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla Legge N°90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”(Cassazione Civ. 23 ottobre 2020 N°23366). La Suprema Corte ha infatti affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109
pagina 4 di 10 cc), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal Giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass.N°1823 del 2004; Cass. N°16510/2002). Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, bisogna quindi esaminare le norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, siano stati introdotti nell'ordinamento europeo e quindi anche nell'ordinamento italiano, dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie. Sul punto, osserva il Tribunale che l'art. 7 della direttiva n. 88 del 2003, prevede che
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sul punto la Giurisprudenza ha precisato che per “ferie annuali retribuite” si debba fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, nonché, con CP_2 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). L'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, Persona_1
l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 n.1 della direttiva n.88 del 2003,
pagina 5 di 10 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri. CP_2
I principi informatori di tale recente indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE 15.9.2011, C- 155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_8
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N°13425/2019, N°37589/2021). Proprio tale ultimo inciso consente di ritenere che le sentenze della Corte di Giustizia
UE non abbiano introdotto un nuovo e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che sono gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo status personale e professionale del lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Invero, nel caso esaminato dalla corte nella causa CGUE 15.9.2011, C-155/10,
l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e Per_3 professionale del lavoratore . Pt_9
Da altra prospettiva, con specifico riferimento al cd. personale viaggiante del trasporto ferroviario, sono poi intervenute le recenti pronunce Cass. N°816, 19663, N°19711 e
19716/23 e numerose altre successive conformi, con le quali la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle sentenze della Corte d'Appello di Milano che, in relazione a fattispecie affini a quella oggetto della presente causa, avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. Nella ancor più recente pronuncia N°13932/2024 del 20/05/2024, la Suprema Corte ha proceduto alla disamina di alcune delle voci di retribuzione, pacificamente non corrisposte durante il periodo feriale, oggetto del presente in giudizio e in particolare la pagina 6 di 10 cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Nella pronuncia sopra citata, con motivazione da cui questo Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il cd. nesso intrinseco tra tutti i predetti elementi retributivi e le mansioni svolte dai lavoratori sulla base delle seguenti argomentazioni:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass.N° 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; N° 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.” Con tali sentenze ed ordinanze, la Corte di Cassazione ha stabilito in maniera univoca ed omogenea, il principio di diritto secondo cui i macchinisti hanno diritto all'inclusione della indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza nella retribuzione dovuta per le ferie. Ciò posto in via generale, venendo alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che le domande dei ricorrenti, inerenti la c.d. IUP variabile per utilizzazione o condotta, e l'indennità di assenza dalla residenza, sono fondate nel merito, in forza dei principi affermati nelle sentenze sopracitate.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo da agosto 2007 ad agosto 2012 e per gli anni 2022 e 2023, per ciascun giorno di ferie goduto, nel limite di 20 giorni per anno, una retribuzione comprensiva dell'Indennità di Assenza dalla Residenza di cui all'art.77 punto 2 del C.C.N.L. di settore, e dell'Indennità di Utilizzazione Professionale, di cui all'art. 31 del Contratto Integrativo di Gruppo FS. Venendo quindi al quantum degli importi richiesti, deve anzitutto condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo cui, per calcolare quanto dovuto ai lavoratori a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione pagina 7 di 10 fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. È quindi corretto il criterio utilizzato nel conteggio allegato al ricorso, che assume il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, e ciò al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio ottenuto va però poi moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come prospettato da parte ricorrente, ma per i giorni di ferie che godono della tutela comunitaria, la quale riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass Sez. L -, Sentenza N°20216 del 23/06/2022). Tale periodo, come eccepito da parte resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su 5 giorni avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su 6 giorni ad un minimo di cinque settimane scarse;
il che evidentemente creerebbe una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione logica ancor prima che giuridica. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di riformulare i propri conteggi, parametrandoli sulle sole 4 settimane di ferie garantite dal diritto di fonte comunitaria. Parte ricorrente ha ottemperato alla richiesta producendo, in data 19-12-2024, due diversi conteggi (conteggio originario e conteggio su venti giorni), per ciascun ricorrente. Per le ragioni sopra esposte, il conteggio che si ritiene più corretto utilizzare ai fini della quantificazione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti è il conteggio su venti giorni, atteso che i ricorrenti pacificamente hanno una articolazione oraria di 5 giorni. Sulla base dei criteri di calcolo sopra esposti, risultano quindi dovute ai ricorrenti le seguenti differenze retributive, come quantificate nei conteggi aggiornati, rispetto ai quali parte resistente non ha avanzato specifiche contestazioni:
- - Euro 3.002,52; Parte_1
- - Euro 2.601,37; Parte_2
- - Euro 3.186,49; Parte_6
- Euro 2.613,49; Parte_4
- - Euro 3.713,25; Parte_5
- LI AN - Euro 1.812,56; Per quanto attiene la domanda proposta in via subordinata da parte della società convenuta, volta a ottenere la declaratoria di nullità “di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed pagina 8 di 10 accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie”, essa deve essere respinta per i seguenti motivi. È, invero, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. N°5675/1987)” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996 N°10050). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (in questo senso, Trib. Torino, Sez. Lav., sent. N°103/2023). Venendo da ultimo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società resistente, con riferimento alle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il periodo anteriore al quinquennio dall'avvenuta notifica del ricorso o di altro atto valido ad interrompere la prescrizione, l'eccezione è infondata e va respinta. Sul punto, infatti, vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati dalla Suprema Corte con sentenza N°26246/2022, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso che occupa, tutti i ricorrenti sono ancora in servizio, tranne LI AN che risulta in quiescenza dal 2021, data a partire dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale: detto termine evidentemente non era ancora maturato al momento del deposito del ricorso (24-06-2024). La resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differente retributive, delle somme sopra esposte, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo pagina 9 di 10 Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, da distrarsi a favore del Procuratore dichiaratosi Antistatario.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto dei ricorrenti, per il periodo da Agosto 2007 ad Agosto 2012 e per gli anni 2022 e 2023, al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie, delle indennità di Utilizzazione Professionale Variabile e di Assenza dalla Residenza. Per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, per i titoli indicati, delle seguenti somme: a Euro 3.002,52; Parte_1
a Euro 2.601,37; Parte_2
a Euro 3.186,49; Parte_6
a Euro 2.613,49; Parte_4
a Euro 3.713,25; Parte_5
a Scibilia AN Euro 1.812,56; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Condanna alla rifusione a favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in euro 118,50 per spese vive ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 07-04-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2770/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VINZAGLIO N. 12/BIS 10121 TORINO presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_2 C.F._2 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_3 C.F._3 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_4 C.F._4
BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_5 C.F._5 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
VA LI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELE C.F._6 BARTOLOMEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia presso il difensore avv. DANIELE BARTOLOMEO
ATTORI
Contro
pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVIA VA Controparte_1 P.IVA_1 DOMENICO e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA ( VIA ERNESTO C.F._7
BREDA N. 28 20126 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 38 40124
BOLOGNA presso il difensore avv. TRAVIA VA DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-06-2024, Parte_1 Parte_2
, LI AN e
[...] Parte_6 Parte_4 convenivano in giudizio la società dinanzi al Parte_5 Controparte_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di essere tutti dipendenti della società convenuta, con mansioni e qualifica di Macchinista, CCNL Attività Ferroviarie. Allegavano che in forza della qualifica posseduta, gli stessi ricorrenti svolgevano attività lavorativa a bordo dei treni che conducevano (c.d. “condotta”) su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, occupandosi altresì delle operazioni di verifica e accertamento tecnico sui mezzi. Allegavano poi di effettuare turni di servizio nei quali non conducevano treni, ma restavano a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise (c.d. “riserva”), precisando che, quando erano in turno di riserva, erano a tutti gli effetti al lavoro. Proseguivano esponendo che nello svolgimento delle predette mansioni, viaggiavano sempre a bordo del treno, tranne quando erano in turno di riserva, con assenza, per un certo tempo, dall'impianto di appartenenza (c.d. “assenza dalla residenza”), assenza che comprendeva sia il turno giornaliero con partenza dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e ritorno in giornata, sia quello in cui era previsto un pernottamento nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo luogo (Riposo Fuori Residenza RFR). Proseguivano affermando che lo stipendio mensile dei medesimi ricorrenti era costituito da una c.d. paga base mensile fissa, spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento e da una parte variabile, costituita da una serie di indennità erogate in funzione delle specifiche prestazioni svolte, come le ore di condotta del treno, i chilometri effettuati e l'attività effettivamente prestata. Precisavano che tali indennità ulteriori erano costituite, tra l'altro, dalla Indennità di utilizzazione professionale c.d. IUP, a sua volta distinta in IUP giornaliera per i
pagina 2 di 10 servizi non di condotta e IUP Variabile per i servizi di condotta e dal compenso per Assenza dalla Residenza. Affermavano poi che la per i servizi di condotta ed il compenso per Parte_7
Assenza dalla Residenza, rappresentavano voci retributive continuative ma variabili, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria nel corso degli anni, ed avevano un peso economico rilevante nelle buste paga dei ricorrenti, ma tali indennità non venivano corrisposti durante le ferie, dal momento che ciascun giorno di ferie veniva retribuito soltanto con l'importo di 12,80 Euro, oltre alla retribuzione fissa mensile. Richiamata la normativa UE e la Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di diritto a periodi di ferie annuali retribuiti, i ricorrenti lamentavano che, stante il carattere continuativo e regolare della percezione delle suddette indennità, tali indennità dovevano considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie. Chiedevano pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei medesimi ricorrenti al riconoscimento nella retribuzione dei giorni di ferie della indennità di IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza, e per l'effetto condannasse la società convenuta a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, le somme indicate a tale titolo, in ricorso. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costitutiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle domande di Controparte_1 parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Richiamata la giurisprudenza di merito di segno contrario alle pretese dei lavoratori, anzitutto affermava che essa società si era sempre attenuta ai Contratti Collettivi che, tanto più se stipulati da parti sociali qualificate, dovevano ritenersi idonei a dare attuazione concreta nel singolo ordinamento ai principi comunitari, compreso quello del diritto alle ferie retribuite invocato in ricorso. Eccepiva poi l'inapplicabilità al caso in oggetto dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio ed allo svolgimento di particolari attività, o alla collocazione temporale delle attività. Quanto alla IUP variabile, precisava che tale indennità era alternativa alla IUP giornaliera e veniva corrisposta solo quando il personale svolgeva prestazioni in viaggio nella misura stabilite dalla Tabella B dell'art. 31 CCNL;
pertanto, il personale viaggiante, nella giornata di ferie, percepiva la medesima IUP percepita nelle giornate lavorative nelle quali volgeva attività di traghettamento, di manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali. Allegava poi che le somme rivendicate a titolo sia di IUP sia di assenza dalla residenza per la giornata di ferie avevano un'incidenza annua irrisoria rispetto alla retribuzione dei ricorrenti, contestava che le norme della contrattazione collettiva potessero avere un pagina 3 di 10 effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi avevano, prendendo in esame periodi di tempo omogenei. Eccepiva ancora la prescrizione delle domande e l'erroneità dei calcoli effettuati dai ricorrenti, tenendo conto del fatto che la valutazione doveva essere fatta solo sulle quattro settimane di ferie previste dalla normativa comunitaria. Infine, in via subordinata, chiedeva di dichiarare la compensazione degli eventuali importi che dovessero essere riconosciuti in favore dei ricorrenti, con le somme ricevute in forza delle clausole dichiarate nulle, stante la clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-11-2024, 25-11-2024, 07-02-2025, 07-04-2025. In corso di causa, alla luce dei principi affermati da Cass. N°20216/22 del 23-6-2022, parte ricorrente depositava i nuovi conteggi, contenenti due diverse ipotesi di calcolo, parametrandoli sulle sole 4 settimane di ferie tutelate dalla normativa europea. Parte resistente depositava repliche. Veniva concesso alle parti termine per note e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto questo Tribunale che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la Legge N°260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla Legge N°90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”(Cassazione Civ. 23 ottobre 2020 N°23366). La Suprema Corte ha infatti affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109
pagina 4 di 10 cc), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della onnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal Giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass.N°1823 del 2004; Cass. N°16510/2002). Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, bisogna quindi esaminare le norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, siano stati introdotti nell'ordinamento europeo e quindi anche nell'ordinamento italiano, dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie. Sul punto, osserva il Tribunale che l'art. 7 della direttiva n. 88 del 2003, prevede che
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sul punto la Giurisprudenza ha precisato che per “ferie annuali retribuite” si debba fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, nonché, con CP_2 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). L'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, Persona_1
l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7 n.1 della direttiva n.88 del 2003,
pagina 5 di 10 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri. CP_2
I principi informatori di tale recente indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE 15.9.2011, C- 155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_8
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N°13425/2019, N°37589/2021). Proprio tale ultimo inciso consente di ritenere che le sentenze della Corte di Giustizia
UE non abbiano introdotto un nuovo e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che sono gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo status personale e professionale del lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Invero, nel caso esaminato dalla corte nella causa CGUE 15.9.2011, C-155/10,
l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e Per_3 professionale del lavoratore . Pt_9
Da altra prospettiva, con specifico riferimento al cd. personale viaggiante del trasporto ferroviario, sono poi intervenute le recenti pronunce Cass. N°816, 19663, N°19711 e
19716/23 e numerose altre successive conformi, con le quali la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle sentenze della Corte d'Appello di Milano che, in relazione a fattispecie affini a quella oggetto della presente causa, avevano riconosciuto il diritto di alcuni macchinisti ferroviari a vedersi computare nella retribuzione feriale i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta e indennità di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale. Nella ancor più recente pronuncia N°13932/2024 del 20/05/2024, la Suprema Corte ha proceduto alla disamina di alcune delle voci di retribuzione, pacificamente non corrisposte durante il periodo feriale, oggetto del presente in giudizio e in particolare la pagina 6 di 10 cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. Nella pronuncia sopra citata, con motivazione da cui questo Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il cd. nesso intrinseco tra tutti i predetti elementi retributivi e le mansioni svolte dai lavoratori sulla base delle seguenti argomentazioni:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass.N° 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; N° 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.” Con tali sentenze ed ordinanze, la Corte di Cassazione ha stabilito in maniera univoca ed omogenea, il principio di diritto secondo cui i macchinisti hanno diritto all'inclusione della indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza nella retribuzione dovuta per le ferie. Ciò posto in via generale, venendo alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che le domande dei ricorrenti, inerenti la c.d. IUP variabile per utilizzazione o condotta, e l'indennità di assenza dalla residenza, sono fondate nel merito, in forza dei principi affermati nelle sentenze sopracitate.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire, per il periodo da agosto 2007 ad agosto 2012 e per gli anni 2022 e 2023, per ciascun giorno di ferie goduto, nel limite di 20 giorni per anno, una retribuzione comprensiva dell'Indennità di Assenza dalla Residenza di cui all'art.77 punto 2 del C.C.N.L. di settore, e dell'Indennità di Utilizzazione Professionale, di cui all'art. 31 del Contratto Integrativo di Gruppo FS. Venendo quindi al quantum degli importi richiesti, deve anzitutto condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente, secondo cui, per calcolare quanto dovuto ai lavoratori a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione pagina 7 di 10 fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. È quindi corretto il criterio utilizzato nel conteggio allegato al ricorso, che assume il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, e ciò al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa. Il valore medio ottenuto va però poi moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, come prospettato da parte ricorrente, ma per i giorni di ferie che godono della tutela comunitaria, la quale riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass Sez. L -, Sentenza N°20216 del 23/06/2022). Tale periodo, come eccepito da parte resistente, non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su 5 giorni avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori il cui orario di lavoro è distribuito su 6 giorni ad un minimo di cinque settimane scarse;
il che evidentemente creerebbe una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione logica ancor prima che giuridica. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di riformulare i propri conteggi, parametrandoli sulle sole 4 settimane di ferie garantite dal diritto di fonte comunitaria. Parte ricorrente ha ottemperato alla richiesta producendo, in data 19-12-2024, due diversi conteggi (conteggio originario e conteggio su venti giorni), per ciascun ricorrente. Per le ragioni sopra esposte, il conteggio che si ritiene più corretto utilizzare ai fini della quantificazione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti è il conteggio su venti giorni, atteso che i ricorrenti pacificamente hanno una articolazione oraria di 5 giorni. Sulla base dei criteri di calcolo sopra esposti, risultano quindi dovute ai ricorrenti le seguenti differenze retributive, come quantificate nei conteggi aggiornati, rispetto ai quali parte resistente non ha avanzato specifiche contestazioni:
- - Euro 3.002,52; Parte_1
- - Euro 2.601,37; Parte_2
- - Euro 3.186,49; Parte_6
- Euro 2.613,49; Parte_4
- - Euro 3.713,25; Parte_5
- LI AN - Euro 1.812,56; Per quanto attiene la domanda proposta in via subordinata da parte della società convenuta, volta a ottenere la declaratoria di nullità “di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed pagina 8 di 10 accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie”, essa deve essere respinta per i seguenti motivi. È, invero, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. N°5675/1987)” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996 N°10050). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (in questo senso, Trib. Torino, Sez. Lav., sent. N°103/2023). Venendo da ultimo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società resistente, con riferimento alle differenze retributive maturate dai ricorrenti per il periodo anteriore al quinquennio dall'avvenuta notifica del ricorso o di altro atto valido ad interrompere la prescrizione, l'eccezione è infondata e va respinta. Sul punto, infatti, vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati dalla Suprema Corte con sentenza N°26246/2022, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso che occupa, tutti i ricorrenti sono ancora in servizio, tranne LI AN che risulta in quiescenza dal 2021, data a partire dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale: detto termine evidentemente non era ancora maturato al momento del deposito del ricorso (24-06-2024). La resistente deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di differente retributive, delle somme sopra esposte, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo pagina 9 di 10 Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 118,50 per spese vive, da distrarsi a favore del Procuratore dichiaratosi Antistatario.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto dei ricorrenti, per il periodo da Agosto 2007 ad Agosto 2012 e per gli anni 2022 e 2023, al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie, delle indennità di Utilizzazione Professionale Variabile e di Assenza dalla Residenza. Per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, per i titoli indicati, delle seguenti somme: a Euro 3.002,52; Parte_1
a Euro 2.601,37; Parte_2
a Euro 3.186,49; Parte_6
a Euro 2.613,49; Parte_4
a Euro 3.713,25; Parte_5
a Scibilia AN Euro 1.812,56; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Condanna alla rifusione a favore dei ricorrenti, delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in euro 118,50 per spese vive ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 07-04-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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