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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 14994 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
05/11/2024
DA
) nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 25/09/1974,
( ) nato in [...] Parte_2 C.F._2
il 21/05/1975, rappresentati e difesi dagli avv. MASCIA DANIELE e BONANI
GIUSEPPINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
) nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 25/09/1974,
1 ( ) nato in [...] Parte_2 C.F._2
il 21/05/1975, celebrato il 18/06/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VILLAFRANCA DI VERONA al Num. 12 - PARTE I - SERIE -
ANNO 2005, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Assegnare la casa familiare sita a Villafranca di Verona (Vr), in via
Grezzano, 15, al sig. , già proprietario dell'immobile; Parte_2
3) Assegnare la casa sita a Villafranca di Verona, via Don Eliseo Contri, 5, della cui nuda proprietà è titolare il minore alla sig.ra Per_1 Parte_1
, titolare sulla medesima di usufrutto generale vitalizio, già abitato
[...]
dalla medesima e dal figlio minore.
5) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i Persona_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzioni, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per il periodo in cui il figlio rimarrà con ciascuno di loro;
6) La residenza prevalente del figlio verrà mantenuta presso Persona_2
la madre, che viene indicata quale genitore collocatario prevalente;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio seguendo le seguenti modalità:
- due weekend al mese, da venerdì pomeriggio o sabato mattina fino alla domenica sera o lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al grest o a casa della madre;
Durante le vacanze scolastiche ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé secondo le seguenti modalità:
- 3 settimane, anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordare entro il mese di maggio e con possibilità di prolungare il periodo di un'ulteriore settimana previo accordo;
- una settimana a Natale, alternando di anno in anno la prima settimana con la seconda durante le vacanze natalizie e, quindi, curando di alternare il Natale con il Capodanno con ciascun genitore;
- la metà del periodo pasquale, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua
2 ed il Lunedì dell'Angelo;
- i ponti scolastici alternati;
- in ogni caso il figlio trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del papà;
- il compleanno del figlio verrà organizzato dal genitore in quel momento collocatario con spese a suo carico e partecipazione all'evento dell'altro genitore;
8) Porre a carico del sig. per il mantenimento mensile del figlio Parte_2
la complessiva somma di Euro 200,00 rivalutabile secondo Persona_2
gli indici Istat in modo continuativo, da bonificare sul conto corrente intestato alla moglie che verrà comunicato al marito entro il giorno 5 di ciascun mese;
9) In relazione alle spese straordinarie per il figlio i coniugi Persona_2 concordano sin d'ora di dividere al 50% le spese dentistiche e ortodontiche del figlio per visite-esami-apparecchi e le spese per l'attività extra scolastica del figlio con relativa attrezzatura.
Per quanto non specificato in precedenza, i coniugi applicheranno la ripartizione prevista nel protocollo Famiglia, siglato innanzi al Tribunale di
Verona il 17.09.2020 prot. 4950, che le parti dichiarano di conoscere e da aversi per trascritte.
Il rimborso della quota parte di tutte le suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario, entro il 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
10) Le parti concordano che la signora percepisca il 100% degli Parte_1 assegni familiari e/o dell'assegno unico e detragga il 100% delle spese sostenute per il figlio;
11) Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico di un coniuge e a favore dell'altro essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo sciogliemnto del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 05.02.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
05.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA
(VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 20.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
5
N N. 14994 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO CON FIGLI
MINORI
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
05/11/2024
DA
) nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 25/09/1974,
( ) nato in [...] Parte_2 C.F._2
il 21/05/1975, rappresentati e difesi dagli avv. MASCIA DANIELE e BONANI
GIUSEPPINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
) nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 25/09/1974,
1 ( ) nato in [...] Parte_2 C.F._2
il 21/05/1975, celebrato il 18/06/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VILLAFRANCA DI VERONA al Num. 12 - PARTE I - SERIE -
ANNO 2005, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Assegnare la casa familiare sita a Villafranca di Verona (Vr), in via
Grezzano, 15, al sig. , già proprietario dell'immobile; Parte_2
3) Assegnare la casa sita a Villafranca di Verona, via Don Eliseo Contri, 5, della cui nuda proprietà è titolare il minore alla sig.ra Per_1 Parte_1
, titolare sulla medesima di usufrutto generale vitalizio, già abitato
[...]
dalla medesima e dal figlio minore.
5) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i Persona_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (istruzioni, educazione, anche religiosa, salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per il periodo in cui il figlio rimarrà con ciascuno di loro;
6) La residenza prevalente del figlio verrà mantenuta presso Persona_2
la madre, che viene indicata quale genitore collocatario prevalente;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio seguendo le seguenti modalità:
- due weekend al mese, da venerdì pomeriggio o sabato mattina fino alla domenica sera o lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o al grest o a casa della madre;
Durante le vacanze scolastiche ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé secondo le seguenti modalità:
- 3 settimane, anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive in periodo da concordare entro il mese di maggio e con possibilità di prolungare il periodo di un'ulteriore settimana previo accordo;
- una settimana a Natale, alternando di anno in anno la prima settimana con la seconda durante le vacanze natalizie e, quindi, curando di alternare il Natale con il Capodanno con ciascun genitore;
- la metà del periodo pasquale, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua
2 ed il Lunedì dell'Angelo;
- i ponti scolastici alternati;
- in ogni caso il figlio trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del papà;
- il compleanno del figlio verrà organizzato dal genitore in quel momento collocatario con spese a suo carico e partecipazione all'evento dell'altro genitore;
8) Porre a carico del sig. per il mantenimento mensile del figlio Parte_2
la complessiva somma di Euro 200,00 rivalutabile secondo Persona_2
gli indici Istat in modo continuativo, da bonificare sul conto corrente intestato alla moglie che verrà comunicato al marito entro il giorno 5 di ciascun mese;
9) In relazione alle spese straordinarie per il figlio i coniugi Persona_2 concordano sin d'ora di dividere al 50% le spese dentistiche e ortodontiche del figlio per visite-esami-apparecchi e le spese per l'attività extra scolastica del figlio con relativa attrezzatura.
Per quanto non specificato in precedenza, i coniugi applicheranno la ripartizione prevista nel protocollo Famiglia, siglato innanzi al Tribunale di
Verona il 17.09.2020 prot. 4950, che le parti dichiarano di conoscere e da aversi per trascritte.
Il rimborso della quota parte di tutte le suddette spese straordinarie avverrà mediante bonifico da effettuare sul conto corrente del genitore anticipatario, entro il 15 del mese seguente all'invio della richiesta documentata.
10) Le parti concordano che la signora percepisca il 100% degli Parte_1 assegni familiari e/o dell'assegno unico e detragga il 100% delle spese sostenute per il figlio;
11) Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico di un coniuge e a favore dell'altro essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
12) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo sciogliemnto del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
3 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
Le parti, con note scritte depositate in data 05.02.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
05.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI VERONA
(VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 20.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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