Sentenza 11 maggio 2015
Massime • 1
È nulla per omessa motivazione la sentenza fin dall'origine priva di una pagina, se la motivazione risultante dalle altre pagine evidenzia una frattura logico-espositiva che non consente di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2015, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13550/2014 proposto da:
CONDOMINIO VIA GIOVANNI DE FALCO N 7/15 SALERNO - 80036850651, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato REMO ROMANO;
- ricorrente -
contro
TO OR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ESPOSITO Pasquale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 520/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-3-2000 il Condominio di Via De Falco n.
7-15 di Salerno, unitamente a 14 condomini, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 330 del 2000, con il quale il Presidente del Tribunale di Salerno aveva intimato ai predetti di pagare all'ing. QU SA la somma di L. 66.284.000, per l'attività di progettazione delle riparazioni e di adeguamento sismico del fabbricato condominiale ai sensi della L. n. 219 del 1981, nonché per la cura della pratica per la concessione di un buono contributo dal Comune di Salerno. Gli opponenti deducevano che all'ing. QU non era mai stato conferito il mandato nella misura di cui al ricorso monitorio;
che, infatti, nella Delib. 21 maggio 1983, Delib. 28 ottobre 1983, Delib. 21 dicembre 1983 e Delib. 28 giugno 1984, era stato deciso soltanto il ripristino della facciata e dell'interno dell'edificio con indicazione dei lavori, che non avrebbero dovuto superare l'importo di L. 115 milioni;
che all'ingegnere era stato dato l'incarico di direzione dei lavori e di contabilizzazione dei lavori e, successivamente, di curare la prosecuzione della pratica ex L. n. 219 del 1981 per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei detti lavori;
che l'attività di direzione dei lavori era stata regolarmente espletata e l'ingegnere era stato regolarmente pagato, mentre per la cura della pratica ex L. n. 219 del 1981, il professionista era stato inadempiente, tanto che il Condominio non aveva percepito alcun buono contributo;
che nel 1999 l'assemblea condominiale era stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di un contributo ex L. n. 32 del 1992, per l'adeguamento sismico del fabbricato, senza tuttavia deliberare alcunché in tal senso;
che, pertanto, l'ing. QU aveva di propria iniziativa "costruito" una situazione che gli avrebbe consentito di pretendere il pagamento di un onorario maggiore. Gli opponenti, pertanto, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'ing. QU a restituire la somma di L. 115 milioni oltre interessi, da essi non percepita per inadempimento del professionista.
Il QU si costituiva assumendo che l'incarico espletato aveva riguardato sin dal principio la progettazione di un intervento di riparazione e consolidamento strutturale dello stabile condominiale nei termini di cui al buono contributo erogato e poi rifiutato;
che l'incarico gli era stato conferito dall'amministratore pro tempore CA TO, il quale aveva sottoscritto gli elaborati progettuali approvati dal Comune di Salerno, ed era stato confermato dagli amministratori che si erano succeduti nel tempo;
che il Condominio sin dal primo momento aveva deciso di fare solo una minima parte dei lavori necessari e nel contempo di chiedere il finanziamento per il più ampio progetto di riparazione e consolidamento;
che altrimenti non avrebbe avuto senso la Delib. 28 giugno 1984, di dare mandato ad esso ingegnere "per il proseguimento della pratica di cui alla L. n. 219 del 1981"; che il rifiuto del finanziamento era stato giustificato dal fatto che gran parte dei condomini non aveva più i requisiti di legge per l'ammissione al contributo;
che in tanti anni nessuno dei condomini aveva contestato al professionista di aver esorbitato dal mandato ricevuto;
che l'incarico non richiedeva una previa delibera assembleare e che, comunque, il comportamento del condomini aveva valore di ratifica.. Il QU, pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, ovvero, in subordine, la condanna del Condominio al pagamento in suo favore delle somme ritenute di giustizia. In ulteriore subordine, l'opposto chiedeva la condanna del Condominio e di quelli dei condomini che avevano approvato il suo operato al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.. Quanto alla domanda riconvenzionale, il QU eccepiva l'intervenuta prescrizione e, comunque, l'infondatezza nel merito per carenza di titolo, avendo il Condominio rifiutato il contributo per un importo nettamente superiore.
Con sentenza in data 27-8-2003 il Tribunale di Salerno, ritenuta la mancanza di prova del conferimento dell'incarico al professionista e rilevato che non era stata prodotta la documentazione probante dell'attività svolta (in particolare la perizia tecnica giurata e il progetto esecutivo strutturale dei lavori), accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto, inoltre, che la perdita del contributo per il risanamento sismico fosse da ricondurre alla rinuncia del Condominio, rigettava anche la domanda riconvenzionale.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale il QU e appello incidentale il Condominio e i 14 condomini opponenti.
Con sentenza in data 9-9-2013 la Corte di Appello di Salerno accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava l'appello incidentale proposto dal Condominio, che condannava al pagamento delle spese di doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio di Via De Falco n 7-15 di Salerno, sulla base di tre motivi. QU SA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c.. Nel rilevare che la sentenza della Corte di Appello sin dal deposito del suo originale risulta priva della pagina 11 della motivazione, sostiene che tale vizio ne determina la nullità assoluta ed insanabile, non essendo possibile apprezzare compiutamente il contenuto e comprendere chiaramente nel suo sviluppo logico il pensiero espresso dai giudici di secondo grado. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2222 e 2697 c.c., per mancanza di prova del conferimento dell'incarico al professionista;
la falsa interpretazione della L. n. 219 del 1981; l'illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della motivazione;
il travisamento dei fatti.
Deduce, in particolare, che non risponde al vero quanto affermato a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui "in data 31-3-1984 l'amministratore del Condominio ...depositava ai Sindaco del Comune di Salerno la richiesta di contributo per i lavori di riparazione dell'immobile, protocollata con il n. 24438, cui veniva allegata la perizia tecnica ed il progetto esecutivo dei lavori, indicante il costo globale dell'intervento nella somma di L. 1.622.340.000..." Dalla documentazione prodotta dall'appellante, infatti, si evince che l'istanza depositata il 3 1-3-1984 era diretta solo ad ottenere, ai sensi della L. 219 del 1981, art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fatturate al Condominio per L. 115.000.000; mentre la perizia giurata fu depositata presso il Comune solo in data 18-6-1988, e il progetto esecutivo per un valore di L.
1.622.340.000 fu depositato nel 1998, solo in virtù dell'entrata in vigore della L. n. 32 del 1992, che aveva stanziato ingenti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici esistenti in zone ad .Ho rischio sismico. Non e possibile, conseguentemente, attribuire al verbale assembleare del 28-6-1984 la portata di conferimento ed ampliamento di mandato in relazione alle successive modifiche legislative, che avevano portato ad un accrescimento della contribuzione da L. 40 milioni, previsti dalla L. n. 219 del 1981, art. 1, ai quasi 2 miliardi della successiva L. n. 32 del 1992.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il Condominio aveva sempre contestato l'operato del QU e l'importo da lui richiesto, tanto che lo stesso appellante aveva invocato l'espletamento di C.T.U. per accertare l'attività professionale effettivamente espletata e la congruità della parcella. Rileva, in particolare, che la Corte di Appello non ha tenuto conto del verbale assembleare del 4-6-1999, nel quale venivano indicate in maniera specifica tutte le contestazioni ed impugnative sia in ordine al presunto incarico che alla somma richiesta dal professionista.
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova in ordine al quantum debealur;
l'illogicità, incomprensibilità ed insufficienza della motivazione;
il travisamento dei fatti. Rileva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Ordine Professionale, mentre ha valore di prova vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste di attore sostanziale, con i conseguenti oneri probatori. Sostiene che nella specie la Corte di Appello non si è attenuta a tali principi, avendo accolto la domanda attrice in difetto di qualsiasi elemento probatorio non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum.
4) Il primo motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento ad una vicenda in cui era stata specificamente dedotta la violazione dell'art. 132 c.p.c., che è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d'appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall'origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata (Cass. 5-12-2002 n. 17308). Nella specie, la sentenza della Corte di Appello di Salerno, prodotta in copia autentica dal ricorrente, pur risultando composta da 17 pagine, numerate da 1 a 1 7, manca della pagina 11. È pacifico, d'altro canto, che tale carenza sussisteva già al momento della pubblicazione della sentenza, avendo di ciò dato atto la stessa Corte di Appello di Salerno nell'ordinanza del 12-2-2014, prodotta dal ricorrente, con la quale ha rigettato l'istanza del QU diretta ad ottenere "l'integrazione" della predetta sentenza. Ciò posto, si rileva che nella parte motiva della decisione impugnata la Corte di Appello, dopo avere illustrato le censure mosse dall'appellante con il primo motivo di gravame - con le quali si assumeva in via principale che l'incarico professionale conferito aveva riguardato sin dal principio la progettazione di un intervento di riparazione e consolidamento strutturale dello stabile nei termini di cui al contributo erogato dall'ente pubblico ma rifiutato dal Condominio, a pag. 9 ha ritenuto tale motivo "fondato alla luce della ricostruzione cronologica della vicenda sì come emerge dagli atti dì causa", indicando poi, a pag. 12 e segg., le ragioni della ritenuta infondatezza delle osservazioni del Condominio. La "ricostruzione cronologica della vicenda", operata mediante il riferimento ai verbali assembleari del 21-5-1983, 23-10-1983, 21-12- 1983, 28-6-1984 e 29-1-1999, alla richiesta di contributo depositata il 31-3-1984 presso il Comune di Salerno e al buono contributo emesso da tale Ente in data 1-12-1998, subisce, peraltro, un brusco arresto con le parole "l'assemblea non" contenute nella parte finale della pag. 10, per poi riprendere, a pag. 12, con le parole "quest'ultima, che era stata protocollata al Comune di Salerno con il n. 24438 del 3J/3/84, fu poi integrata da altra documentazione tecnica richiesta dal medesimo Comune per effetto delle norme successivamente intervenute, ed ottenne esito favorevole con il riconoscimento del diritto al b.c. n. 49/98 per l'importo di L. 1.265.034.940...... ". Orbene, appare evidente che l'iter argomentativo seguito dal giudice del gravame, a causa della mancanza della pagina 11 e della conseguente incompletezza della ricostruzione fattuale della vicenda, espressamente assunta in premessa come dimostrativa della fondatezza del primo motivo di appello, presenta una frattura logico-espositiva, che, nonostante i rilievi contenuti nelle pagine successive, non consente di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione adottata.
Tale situazione si traduce una sostanziale carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, che, non essendo altrimenti sanabile, comporta la nullità della sentenza impugnata. Di conseguenza, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, la quale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015