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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5198/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' avviso di intimazione n. 10020259011123312000 - tasse automobilistiche 2009
e 2011.
Ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e concluso per l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Costituitasi l'AER ha eccepito il prorio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania benche ritualmente attinta dalla notifica del ricorso.
Il 6 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati e pertanto in accoglimento dell'impugnazione va dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente AER -litisconsorte necessario- non si rileva l'avvenuta notifica degli atti presupposti e interruttivi della prescrizione. Rimasta contumace la Regione Campania nessuna produzione documentale è pervenuta. Appare eveidente, allo stato degli atti, che il credito azionato
è prescritto per entrambe le annualità 2009 e 2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso cut) con attribuzione all'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5198/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259011123312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 531/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l' avviso di intimazione n. 10020259011123312000 - tasse automobilistiche 2009
e 2011.
Ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e concluso per l'annullamento dell'atto, vinte le spese.
Costituitasi l'AER ha eccepito il prorio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania benche ritualmente attinta dalla notifica del ricorso.
Il 6 febbraio 2026 il processo è stato trattenuto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati e pertanto in accoglimento dell'impugnazione va dichiarata la nullità dell'atto impugnato.
Dalla documentazione versata in atti dalla resistente AER -litisconsorte necessario- non si rileva l'avvenuta notifica degli atti presupposti e interruttivi della prescrizione. Rimasta contumace la Regione Campania nessuna produzione documentale è pervenuta. Appare eveidente, allo stato degli atti, che il credito azionato
è prescritto per entrambe le annualità 2009 e 2011.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15% e rimborso cut) con attribuzione all'avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Salerno, 6 febbraio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-