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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice AN PP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Lanciano, Largo Tappia 7, presso lo studio dell'avv. Errico Sacco, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
unico , elettivamente domiciliata in Lanciano, Via Arco della Controparte_2
Posta 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Natarella, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RESISTENTE
E
( , in persona della procuratrice spe- Controparte_3 P.IVA_2
ciale (notaio in Roma, 932, 530) AN D'Isanto, rappresentata e Per_1
difesa dall'avv. Antonio Accattatis, come da mandato in atti;
1 RESISTENTE
avente a oggetto: vendita di cose mobili conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. Con “ricorso ex art. 281 decies c.p.c.”, , dopo aver esperito Parte_1
procedimento per a.t.p. (all'esito del quale il 4 aprile 2023 il c.t.u. ha riscon- trato “malfunzionamenti [...] ostativi all'utilizzo dell'autoveicolo [che] lo ren- dono, ad oggi, non utilizzabile per l'uso previsto [...] oltreché potenzialmente pericoloso per il conducente e per i passeggeri”), ha convenuto in giudizio
(d'ora in avanti, ) e (d'ora in Controparte_1 CP_1 Controparte_3
avanti, Nissan) domandandone la condanna in solido al risarcimento dei danni “patrimoniali e non”, nella misura di euro 20.070,09, conseguenti al trasferimento del diritto su e alla consegna di autovettura (“Nissan Juke tar- gata FZ401XK”) che, acquistata l'11 maggio 2020, fin “dal momento appena successivo alla consegna, [...] riportava gravi problemi di funzionamento tali da renderne necessari diversi ricoveri” finché, “a partire” dal 29 luglio 2022,
l'attrice “è stata addirittura privata della disponibilità della propria auto per un ulteriore anno”, in quanto, riparata l'autovettura, “le controparti [l'hanno] re- stituita alla legittima proprietaria[...] solo il successivo 04.08.2023”; e a esten- dere la “garanzia” contrattuale (convenzionale) per un tempo (g. 429; decor- renti dal predetto 4 agosto 2023) pari a quello per cui è stata “privata della vettura”.
si è costituita quale “ex Concessionaria ” deducendo che CP_1 CP_3
“avrebbe dovuto rivolgere tutte le proprie pur legittime pretese risarci- Pt_1
torie e rivendicative solo ed esclusivamente nei confronti della Casa Madre
[ ,] appunto essendo risultata inequivocabile la propria responsa- CP_3
bilità per importanti 'vizi di fabbrica' che per nulla avrebbe potuto risolvere la
2 incolpevole ”; proponendo domanda riconvenzionale “trasversale” CP_1
nei confronti di di condanna al risarcimento “per i gravi danni da di- CP_3
scredito commerciale patiti” (con “calo di fatturato [...] nella vendita di vettu- re Nissan”), nella misura di euro 25.000,00, “da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria”.
si è costituita deducendo il proprio “difetto di legittimazione passiva”: CP_3
la “stessa, infatti, non è né la produttrice, né la venditrice del veicolo”, e nemmeno “importatrice nella UE” di tale veicolo, “prodotto dalla Nissan In- ternational s.a.”, mentre “ [...] non è che la mera distributrice in CP_3
Italia di veicoli Nissan”; in ogni caso, deducendo l'“assoluta abnormità della domanda risarcitoria [della] ricorrente” e l'“assoluta infondatezza” della do- manda riconvenzionale di . CP_1
2. Le domande sono fondate nei sensi di cui a seguire.
2.1. “Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale il professionista debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall'art. 130 del codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. [...] Tra i diritti che competono al consumatore, 'nel caso di difetto di conformità', il comma 2 dell'art 130 cod. consumo non annovera il diritto al risarcimento del danno cagio- nato dall'inadempimento. Ciò non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i 'diritti' attribuiti al consumatore da 'altre norme dell'ordinamento giuridico' italiano (art. 135 cod. consumo)[; in tal senso, il consumatore] compratore può [anche] esercitare l'azione di danni da sola, senza chiedere né la risoluzione, né una riduzione del prezzo” (C.
1082/2020); la “tutela accordata al consumatore dall'art. 130 del D. Lgs. n.
3 206 del 2005 non sostituisce, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile[; pertanto,] ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispetti- vamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al con- sumatore[...] il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del [...] codice del consumo” (C. 23238/2024).
Ai sensi dell'art. 131 (“Diritto di regresso”) d.lgs. 206/2005 (appunto, codice del consumo), “Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regres- so, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”.
Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d), d.lgs. 206/2005, è produttore, “fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo in- termediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, mar- chio o altro segno distintivo”.
Le disposizioni del “Codice del consumo” “che disciplinano la vendita dei beni di consumo preved[ono] l'obbligo del venditore di consegnare al consu- matore beni conformi al contratto di vendita[ e, quindi,] la sua responsabilità nei confronti dello stesso in caso di difetto di conformità ed i conseguenti di- ritti del consumatore”; mentre l'equiparazione tra importatore e produttore rileva solo ai fini del regresso ex art. 131 (C. 10453/2020).
4 2.2. Nel presente giudizio le disposizioni del d.lgs. 206/2005 rilevano nella formulazione precedente le modifiche del 2021, le quali si applicano a decor- rere dall'1 gennaio 2022 e “ai contratti conclusi successivamente a tale data”;
e appunto nella formulazione precedente le modifiche del 2021 il Tribunale ha sopra riportato quelle disposizioni.
2.2.1. Ebbene, il Tribunale ritiene innanzitutto che possa far valere il Pt_1
suo credito risarcitorio esclusivamente nei confronti del venditore ; CP_1
d'altronde, la ricorrente invoca l'art. 130 del d.lgs. 206/2005 (che disciplina la
“vendita dei beni di consumo”), mai richiamando, invece, la disciplina della
“responsabilità [in primo luogo del produttore] per danno da prodotti difet- tosi”, la quale, d'altronde, riguarda il danno (art. 123 – “Danno risarcibile” -
d.lgs. 206/2005) “cagionato dalla morte o da lesioni personali” o consistente nella “distruzione o [nel] deterioramento di una cosa diversa dal prodotto di- fettoso”, evidentemente non predicabili nel caso di specie.
Secondo la disciplina del c.c., presupposto di un credito risarcitorio del com- pratore nei confronti del venditore sono l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa (o inesatto adempimento dell'impegno traslativo); e, quantomeno allorché si chieda il risarcimento della lesione non dell'interesse negativo (inte- resse alla non stipulazione del contratto), ma dell'interesse positivo (interesse alla piena ed esatta esecuzione del contratto stipulato), l'imputabilità di inesatta attuazione/inadempimento (ossia l'“accertamento che [il venditore] abbia agito con colpa [...]ovvero addirittura con dolo”: C. 22625/2012).
Gli inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa/inesatto adempimento dell'impegno traslativo risultano evidentemente dalla c.t.u. in a.t.p.: come detto, il c.t.u. ha riscontrato “malfunzionamenti [...] ostativi all'utilizzo dell'autoveicolo [che] lo rendono, ad oggi, non utilizzabile per l'uso previsto
[...] oltreché potenzialmente pericoloso per il conducente e per i passeggeri”;
è “probabile [la] rottura della testata o della sua guarnizione[; a]ppare eviden-
5 te che non è più garantita la separazione tra il circuito dei gas di scarico e quello di raffreddamento”; “gli interventi tecnici [effettuati] non hanno risol- to o eliminato il problema che in fase di CTU è risultato davvero palese.
L'entità del danno è tale che sorprende non fosse già stato quanto meno 'ipo- tizzato' o identificato dall'officina autorizzata in data 30/06/2022 o in sede di successivo ricovero, quando invece l'officina stessa ipotizzava[...] un errato riempimento del serbatoio carburante assolutamente pretestuoso[; solo gli in- terventi precedenti il 30 giugno 2022 - si tratta di “tre interventi” – sono stati effettuati] presso [;] gli interventi [del 30 giugno 2022 e] successivi CP_1
sono stati effettuati in garanzia su altra officina dato che [...] non CP_1
era più autorizzata ufficiale [;] non è possibile correlare con assoluta CP_3
certezza direttamente i primi tre interventi[...] ai malfunzionamenti rilevati
[ma r]esta comunque probabile che le anomalie riscontrate in questi tre inter- venti siano stati i prodromi di un peggioramento evidente”; gli “ulteriori in- terventi” “necessari” “per i malfunzionamenti riscontrati” sono “Sostituzione motore”, “Sostituzione impianto elettrico motore”, “Sostituzione circuito carburante”, “Turbocompressore”, con “Tempistica approssimativa” di “Un mese e mezzo”.
Quanto alla imputabilità, anche a ritenere che il rimedio risarcitorio la pre- supponga (come detto, ove lo si richieda in relazione alla lesione dell'interesse positivo) pure se inerente a un rapporto consumeristico cui si applica la disciplina del d.lgs. 206/2005 sulla “vendita dei beni di consumo” (che per nessuno dei rimedi contemplati prevede il presupposto dell'imputabilità), il
Tribunale ritiene che la stessa sia predicabile quanto a , quantomeno CP_1
come difetto di diligenza qualificata (perizia), e quindi colpa, in sede di “primi tre interventi” dalla stessa effettuati.
Poiché non è controverso tra le parti che il veicolo è stato riparato (con con- segna il 4 agosto 2023; e non essendo rilevanti, perché successivi all'udienza
6 di precisazione delle conclusioni, i fatti che – al di fuori di qualsiasi Pt_1
contraddittorio – ha allegato negli “Scritti difensivi” depositati nel giugno
2025), il danno che prospetta e può prospettare è quello da lesione Pt_1
dell'interesse positivo e distinto (e ulteriore) rispetto all'interesse alla conformi- tà negoziale e normativa (assenza di vizi materiali;
presenza di qualità essen- ziali e qualità promesse) del bene (autovettura) acquistato.
Anche applicando i principii enucleati dalla giurisprudenza in relazione al c.d. danno da “fermo tecnico”, può osservarsi che l'impossibilità di utilizzo di una autovettura per un certo tempo può essere risarcita o come lesione della facoltà di godimento o come lesione del diritto di proprietà a prescindere dal- la facoltà di godimento (solo nella seconda ipotesi sono voce di danno la perdita di valore della autovettura e le spese sostenute per la stessa inerenti a tassa di circolazione, premio di assicurazione r.c.a. ecc.; le quali invece non sono voce di danno nella prima ipotesi in quanto l'avente diritto, se avesse goduto dell'autovettura, avrebbe comunque subito la perdita di valore e soste- nuto le spese, che sono pertanto assorbite dal risarcimento del mancato godi- mento); è poi appena il caso di aggiungere che il mancato godimento è voce di danno anche durante il periodo necessario alle riparazione/sostituzione del veicolo, se esse sono i rimedi “primariamente” fatti valere per l'inesatta ese- cuzione da parte del venditore del contratto di compravendita.
allega appunto danni da mancato godimento deducendo di essere “di- Pt_1
pendente presso il Comando di Polizia Municipale di Atessa” e di aver dovu- to “noleggia[re] un[']auto sostitutiva [...] dal 24 agosto 2022 sino al 29 no- vembre 2022 per un esborso pari ad euro 3.600,00” per poi dover “soddisfa- re le proprie esigenze ricorrendo quotidianamente dal primo dicembre 2022 e sino al 04 agosto 2023[...] all'aiuto di amici [ai quali] ha comunque dovuto corrispondere un rimborso spese per la messa a disposizione di un mezzo pari ad € 15,00 [...] giornalieri”; e che si è “dovuta privare, sin dai primi mesi
7 di vita [sic] dell'autovettura[,] di un mezzo che rispondeva alle proprie neces- sità personali e familiari, con intuibili fastidi e rinunce, utilizzando sempre con minore serenità d'animo un veicolo che invece avrebbe dovuto garantirle massima affidabilità” (con connessi “danni non patrimoniali” per euro
4.000,00).
I convenuti non contestano, tantomeno specificamente, l'allegata durata del mancato godimento, ossia i 429 g. indicati da . Pt_1
Il Tribunale, determinato in euro 10,00 giornalieri il diligente e corretto (cioè conforme a buona fede), anche ai sensi dell'art. 1227 (anche c. 2) c.c., costo di prestazioni sostitutive del trasporto con la propria autovettura indisponibi- le, quantifica all'attualità i danni al cui risarcimento ha diritto in euro Pt_1
6.000,00, comprensivi anche dei danni non patrimoniali da inadempimento contrat- tuale, essendo un'autovettura normalmente destinata a soddisfare anche inte- ressi non patrimoniali che un'autovettura sostitutiva a “noleggio” o in como- dato da amici non è evidentemente idonea a soddisfare in eguale misura.
non domanda la condanna al pagamento degli interessi. Pt_1
In virtù di quanto sopra, è da ritenersi altresì fondata la domanda di Parte_2
[... della garanzia convenzionale di g. 429 decorrenti dal predetto 4 agosto
2023; che però sono scaduti il 25 settembre 2024, ben prima della “Comparsa
Conclusionale” dell'1 febbraio 2025 nella quale ancora deduceva Pt_1
“l'avvenuta riparazione/restituzione della vettura alla legittima proprietaria”.
2.2.2. Quanto alla domanda riconvenzionale “trasversale” di , essa CP_1
va qualificata come domanda in garanzia processuale con la quale fa CP_1
valere in via anticipata - ossia nel presente giudizio - il diritto di “regresso” ex art. 131 d.lgs. 206/2005; e comunque, solo in tali limiti la stessa è fondata.
8 Innanzitutto, solo ai fini del regresso ex art. 131 d.lgs. 206/2005 può aversi equiparazione tra produttore e “importatore” o, comunque, “intermediario”; e questo Tribunale ritiene che debba nel presente giudizio Controparte_3
essere qualificata o, appunto, come “importatore”/“intermediario” (art. 3
d.lgs. 206/2005), oppure, in ogni caso, come “qualsiasi altro intermediario”
“facent[e] parte della [...] catena distributiva” cui è “imputabile”
“un'omissione” (art. 131 d.lgs. 206/2005; a esempio la mancata tempestiva sostituzione dell'autovettura, visti i tempi della riparazione); d'altronde, se
[...]
è la responsabile di vendita, distribuzione e supporto dei vei- Controparte_4
coli in Italia, la stessa è sicuramente “legittimata passiva” per il regres- CP_3
so ex art. 131 d.lgs. 206/2005, dovendo essere rimessa ai rapporti interni con o ogni sua pretesa di “difet- Controparte_5 Controparte_6
to di legittimazione passiva” (ma, ovviamente, nessuna chiamata in causa come
“vero obbligato” o in rivalsa contrattuale/regresso la convenuta ha in tal sen- so effettuato).
In secondo luogo, quanto ai “danni da immagine e di discredito commerciale e di clientela” che allega (contestualmente allegando, peraltro, che CP_1
ha cessato di essere concessionaria fin dall'agosto 2021), anche a pre- CP_3
scindere dai limiti ed esclusioni ex art. 1227 c.c., è quantomeno “meno proba- bile che si” che i problemi inerenti alla compravendita di una sola autovettura siano idonei a cagionare le lesioni che deduce, con conseguente CP_1
giudizio di difetto di nesso di causalità in relazione al quale le istanze istrutto- rie (prova testimoniale) disattese non avrebbero avuto alcun rilievo (il nesso di causalità non è un “fatto” ma una deduzione, ossia un giudizio di sussun- zione in regole).
3. Le spese di lite (nelle quali il Tribunale conteggia compensi - anche di c.t.p.
- e costi di a.t.p. e, per la ricorrente, anche di negoziazione assistita;
la ricor- rente ne chiede il ristoro come voce del credito risarcitorio;
ma anche le spe-
9 se di negoziazione assistita, “condizione di procedibilità per un numero signi- ficativo di controversie”, “vanno[...] assimilate alle spese del processo [ossia
“a quelle giudiziali in senso proprio” e] non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa”: C. 32306/2023), della domanda principale e della domanda riconvenzionale in garanzia processuale seguono le rispettive soccombenze, e il Tribunale le liquida come da dispositivo
(quanto alla domanda riconvenzionale, valutata la distanza tra petitum e deci- sum) in base ai parametri ex d.m. 147/2022; salva compensazione integrale nel rapporto processuale tra ricorrente e . CP_3
Non sussistono i presupposti per le condanne ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
6.000,00;
b) condanna in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, al rimborso, in favore di , delle spese di lite, che li- Parte_1
quida in euro 6.500,00 per compensi (compresi compensi di a.t.p. e attività stragiudiziale), euro 2.400,00 per spese documentate (compresi costi c.t.u. e liquidazione compensi c.t.p. in a.t.p.), oltre rimborso forfettario spese genera- li al 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore, di- chiaratosi antistatario;
c) condanna in persona del rappresentante legale pro tempo- Controparte_3
re, a tenere indenne di quanto pagato in favore di Controparte_1 [...]
in forza dei punti a) e b) del presente dispositivo;
Parte_3
10 d) condanna in persona del rappresentante legale pro tempo- Controparte_3
re, al rimborso, in favore di delle spese di lite, che li- Controparte_1
quida in euro 4.500,00 per compensi (compresi compensi di a.t.p.), euro
356,80 per spese documentate (comprese spese di a.t.p.), oltre rimborso for- fettario spese generali al 15% e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
e) compensa interamente tra le parti le spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_3
Lanciano, 29 dicembre 2025.
Il giudice
AN PP
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