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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 497/2024 R.G.; promossa da
e personale dei soci e Parte_1 Parte_1 [...]
, (C.F. ), in persona del Curatore, Avv. , rappresentato Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
e difeso dall'Avv. Salvatore Zappalà, (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio, sito in Catania, in Viale Regina Margherita n. 2;
- Appellante - nei confronti di
, (numero di registrazione al competente Registro delle Imprese ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Randers SV (Danimarca), Alsvej 21
– 8940, rappresentata e difesa dall'Avv. Giammarco Navarra (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via delle Quattro Fontane n. 161, giusta procura in atti;
- Appellata -
All'udienza di discussione del 17.06.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3999/2023 emessa il 7.10.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 1018/2016 R.G.), il
Tribunale di Catania, IV Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito dal
[...]
[...
[...] [
e personale dei soci e al fine di Parte_3 Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di , e per Controparte_2
l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da parte attrice. Controparte_2 si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza di dalla possibilità di denunzia dei Parte_1 vizi, l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice), così statuiva:
“- dichiara estinto per prescrizione il diritto fatto valere dalla curatela del fallimento
[...]
e personale dei soci e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2
Kosan Crisplant S/A e rigetta di conseguenza le domande attoree;
- condanna la curatela del e personale dei soci Parte_1 Pt_1
e a corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro
[...] Parte_2 Controparte_2
31.129,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge”.
Con atto di citazione notificato il 4.04.2024, il e Parte_1 personale dei soci e proponeva appello avverso la menzionata Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando quattro motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 17.06.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, la difesa della Curatela fallimentare di sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale a seguito dell'espresso riconoscimento dei vizi da parte di . Controparte_2
Analogamente, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto ritenere necessaria la prova dell'impegno ad eseguire le riparazioni richieste, dopo l'accertamento del vizio da parte del venditore.
I due motivi di gravame, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono infondati.
L'odierna controversia ha ad oggetto la compravendita di due impianti di imbottigliamento bombole a gas, la cui installazione presso la sede di è avvenuta in data 4.11.2006. Parte_1
Dalla documentazione in atti si evince che al momento della predetta installazione entrambe le parti constatavano la presenza di vizi nel funzionamento dell'impianto quali: “La valvola pneumatica n.
2 105094 nella posizione numero 3 del controllo pneumatico (numero del disegno 103451) ha causato problemi alle bilance n. 11 e 12” (vd. Handover certificate – doc. 7 fascicolo di I grado di parte attrice).
Ciò premesso, la suddetta dichiarazione, seppure qualificabile come espresso riconoscimento del vizio da parte della venditrice , non è di per sé idonea a far sorgere in capo a Controparte_2 quest'ultima un ulteriore obbligo di eliminazione dei vizi, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Difatti, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 19702 del
13 novembre 2012, hanno sancito il seguente principio: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale” (principio ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza più recente, vd. Cass. Civile Sez. II, 22/09/2023, n. 27076; Cass. Civile Sez. II, 21/06/2019, n. 16766; Cass. Civile Sez. II, n.
14005 del 2017).
Da ciò si evince che il mero riconoscimento del vizio da parte della venditrice, odierna appellata, non è sufficiente a determinare una nuova obbligazione in capo ad essa, piuttosto sarebbe stata necessaria una espressa dichiarazione mediante la quale la si impegnasse esplicitamente a Controparte_2 rimuovere e/o eliminare i vizi della cosa venduta.
A ciò si aggiunga che il petitum del presente giudizio, così come individuato da parte attrice, odierna appellata, non consiste nella rimozione dei vizi della cosa venduta, bensì nel risarcimento dei presunti danni subiti dalla a causa dei predetti vizi. Parte_1
Per le suddette ragioni, non vi è dubbio che alla fattispecie oggetto di lite non è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, bensì il più breve termine di due anni previsto dal complesso sistema normativo della Convenzione di Vienna del 1980, così come ampiamente e correttamente asserito in seno alla sentenza impugnata.
Sull'applicazione alla fattispecie della detta Convenzione sulla vendita internazionale di merci e sul termine massimo di due anni dalla consegna della merce, quale termine prescrizionale ivi previsto, non sono sorte, invero, contestazioni.
3 Per quanto concerne gli ulteriori due motivi di gravame, con i quali l'appellante deduce che la
[...]
debba rispondere dei danni causati a seguito del suo inadempimento agli obblighi CP_2 contrattuali assunti in favore di non avendo posto rimedio ai malfunzionamenti Parte_1 dell'impianto installato, e che, a causa del malfunzionamento dell'impianto e della sua installazione avvenuta in maniera negligente, il avrebbe subito ingenti danni e gravi costi, Parte_1 sino alla cessazione dell'attività di imbottigliamento del gas, con conseguente perdita dell'avviamento e dei possibili guadagni, ritiene la Corte che, alla luce dell'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, i suddetti motivi debbano ritenersi assorbiti.
Allo stesso modo, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è da ritenersi superflua e non rilevante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla difesa dell'appellante, laddove la Corte non ritenesse validamente acquisita al giudizio la CTU eseguita nel procedimento di A.T.P. intercorso fra le parti (iscritto al n. 1503/2011 RGAC), nonché l'istanza di assunzione di prove testimoniali proposta dalla società appellata.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, considerato il quantum della domanda di risarcimento danni proposta da parte appellante, il valore della controversia è riconducibile allo scaglione delle cause di valore superiore ad € 520.000,00, tenuto conto dell'incremento percentuale previsto per le controversie da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00, ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022; inoltre, alla luce della non complessa attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio di appello e dell'esito della decisione sulla preliminare questione della prescrizione, vanno applicati i parametri minimi previsti dal suddetto decreto.
In conformità alla pronuncia della Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315), nonostante il Fallimento appellante debba considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato
(giusta attestazione ex art. 144 del D.P.R. 115/2002 del G.D. della Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania dell'08.02.2024), occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), anche quando, come nel caso in esame, esso non sia stato inizialmente versato, per una causa suscettibile di venire meno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 497/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dal e personale dei soci Parte_1
e avverso la sentenza n. 3999/2023 del 7.10.2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania, IV Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n. 1018/2016 R.G.
4 Condanna l'appellante e personale dei soci Parte_1 Pt_1
e alla rifusione in favore dell'appellata delle spese
[...] Parte_2 Controparte_2 processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 22.102,00 per compensi di avvocato (di cui € 4.822,00 per fase di studio, € 2.804,00 per fase introduttiva, € 6.459,00 per fase di trattazione ed € 8.017,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 3.7.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 497/2024 R.G.; promossa da
e personale dei soci e Parte_1 Parte_1 [...]
, (C.F. ), in persona del Curatore, Avv. , rappresentato Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
e difeso dall'Avv. Salvatore Zappalà, (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio, sito in Catania, in Viale Regina Margherita n. 2;
- Appellante - nei confronti di
, (numero di registrazione al competente Registro delle Imprese ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Randers SV (Danimarca), Alsvej 21
– 8940, rappresentata e difesa dall'Avv. Giammarco Navarra (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Via delle Quattro Fontane n. 161, giusta procura in atti;
- Appellata -
All'udienza di discussione del 17.06.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3999/2023 emessa il 7.10.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 1018/2016 R.G.), il
Tribunale di Catania, IV Sez. Civile, in composizione monocratica, (adito dal
[...]
[...
[...] [
e personale dei soci e al fine di Parte_3 Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di , e per Controparte_2
l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da parte attrice. Controparte_2 si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza di dalla possibilità di denunzia dei Parte_1 vizi, l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, nonché, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte attrice), così statuiva:
“- dichiara estinto per prescrizione il diritto fatto valere dalla curatela del fallimento
[...]
e personale dei soci e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2
Kosan Crisplant S/A e rigetta di conseguenza le domande attoree;
- condanna la curatela del e personale dei soci Parte_1 Pt_1
e a corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro
[...] Parte_2 Controparte_2
31.129,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge”.
Con atto di citazione notificato il 4.04.2024, il e Parte_1 personale dei soci e proponeva appello avverso la menzionata Parte_1 Parte_2 sentenza, formulando quattro motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 17.06.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, la difesa della Curatela fallimentare di sostiene che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale a seguito dell'espresso riconoscimento dei vizi da parte di . Controparte_2
Analogamente, con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto ritenere necessaria la prova dell'impegno ad eseguire le riparazioni richieste, dopo l'accertamento del vizio da parte del venditore.
I due motivi di gravame, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono infondati.
L'odierna controversia ha ad oggetto la compravendita di due impianti di imbottigliamento bombole a gas, la cui installazione presso la sede di è avvenuta in data 4.11.2006. Parte_1
Dalla documentazione in atti si evince che al momento della predetta installazione entrambe le parti constatavano la presenza di vizi nel funzionamento dell'impianto quali: “La valvola pneumatica n.
2 105094 nella posizione numero 3 del controllo pneumatico (numero del disegno 103451) ha causato problemi alle bilance n. 11 e 12” (vd. Handover certificate – doc. 7 fascicolo di I grado di parte attrice).
Ciò premesso, la suddetta dichiarazione, seppure qualificabile come espresso riconoscimento del vizio da parte della venditrice , non è di per sé idonea a far sorgere in capo a Controparte_2 quest'ultima un ulteriore obbligo di eliminazione dei vizi, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Difatti, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 19702 del
13 novembre 2012, hanno sancito il seguente principio: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale” (principio ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza più recente, vd. Cass. Civile Sez. II, 22/09/2023, n. 27076; Cass. Civile Sez. II, 21/06/2019, n. 16766; Cass. Civile Sez. II, n.
14005 del 2017).
Da ciò si evince che il mero riconoscimento del vizio da parte della venditrice, odierna appellata, non è sufficiente a determinare una nuova obbligazione in capo ad essa, piuttosto sarebbe stata necessaria una espressa dichiarazione mediante la quale la si impegnasse esplicitamente a Controparte_2 rimuovere e/o eliminare i vizi della cosa venduta.
A ciò si aggiunga che il petitum del presente giudizio, così come individuato da parte attrice, odierna appellata, non consiste nella rimozione dei vizi della cosa venduta, bensì nel risarcimento dei presunti danni subiti dalla a causa dei predetti vizi. Parte_1
Per le suddette ragioni, non vi è dubbio che alla fattispecie oggetto di lite non è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, bensì il più breve termine di due anni previsto dal complesso sistema normativo della Convenzione di Vienna del 1980, così come ampiamente e correttamente asserito in seno alla sentenza impugnata.
Sull'applicazione alla fattispecie della detta Convenzione sulla vendita internazionale di merci e sul termine massimo di due anni dalla consegna della merce, quale termine prescrizionale ivi previsto, non sono sorte, invero, contestazioni.
3 Per quanto concerne gli ulteriori due motivi di gravame, con i quali l'appellante deduce che la
[...]
debba rispondere dei danni causati a seguito del suo inadempimento agli obblighi CP_2 contrattuali assunti in favore di non avendo posto rimedio ai malfunzionamenti Parte_1 dell'impianto installato, e che, a causa del malfunzionamento dell'impianto e della sua installazione avvenuta in maniera negligente, il avrebbe subito ingenti danni e gravi costi, Parte_1 sino alla cessazione dell'attività di imbottigliamento del gas, con conseguente perdita dell'avviamento e dei possibili guadagni, ritiene la Corte che, alla luce dell'accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, i suddetti motivi debbano ritenersi assorbiti.
Allo stesso modo, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è da ritenersi superflua e non rilevante la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla difesa dell'appellante, laddove la Corte non ritenesse validamente acquisita al giudizio la CTU eseguita nel procedimento di A.T.P. intercorso fra le parti (iscritto al n. 1503/2011 RGAC), nonché l'istanza di assunzione di prove testimoniali proposta dalla società appellata.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, considerato il quantum della domanda di risarcimento danni proposta da parte appellante, il valore della controversia è riconducibile allo scaglione delle cause di valore superiore ad € 520.000,00, tenuto conto dell'incremento percentuale previsto per le controversie da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00, ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022; inoltre, alla luce della non complessa attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio di appello e dell'esito della decisione sulla preliminare questione della prescrizione, vanno applicati i parametri minimi previsti dal suddetto decreto.
In conformità alla pronuncia della Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315), nonostante il Fallimento appellante debba considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato
(giusta attestazione ex art. 144 del D.P.R. 115/2002 del G.D. della Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania dell'08.02.2024), occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), anche quando, come nel caso in esame, esso non sia stato inizialmente versato, per una causa suscettibile di venire meno.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 497/2024 R.G., rigetta l'appello proposto dal e personale dei soci Parte_1
e avverso la sentenza n. 3999/2023 del 7.10.2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania, IV Sez. Civile, nel procedimento iscritto al n. 1018/2016 R.G.
4 Condanna l'appellante e personale dei soci Parte_1 Pt_1
e alla rifusione in favore dell'appellata delle spese
[...] Parte_2 Controparte_2 processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 22.102,00 per compensi di avvocato (di cui € 4.822,00 per fase di studio, € 2.804,00 per fase introduttiva, € 6.459,00 per fase di trattazione ed € 8.017,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 3.7.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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